Class action - Iscrizione nell’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate

aggiornamento: 31 maggio 2023

AVVISO 27 gennaio 2023
 

Ai sensi dell'articolo 7 del d.m. 17 febbraio 2022 n.27, ai fini del
MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE e dell'aggiornamento dell'elenco,
ENTRO il 31 gennaio di ogni anno le organizzazioni o le associazioni iscritte devono far pervenire alla Direzione generale degli affari interni, con le modalità di cui all'articolo 4, apposito
MODULO della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA e relativi allegati".
 

 


Iscrizione nell’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l’azione di classe e l’azione inibitoria collettiva


A norma dell’articolo 1 della legge 12 aprile 2019, n. 31 introduttivo del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, l’azione di classe può essere esperita, a tutela di diritti individuali omogenei, nei confronti di imprese ovvero di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, per conseguire, in relazione ad atti e comportamenti da questi posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività, l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

Nei confronti di tali soggetti può altresì essere esperita l’azione inibitoria collettiva, al fine di ottenere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti.
 

Ferma la legittimazione individuale ad agire di ciascun appartenente alla classe interessata, sono legittimate in via esclusiva a proporre l’azione di classe e l’azione inibitoria collettiva, qualora iscritte nell’apposito elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia, le organizzazioni e le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei diritti individuali omogenei lesi dai predetti atti e comportamenti.
 

L’articolo 2 della legge 12 aprile 2019, n. 31 (introduttivo del titolo V-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile) ha demandato la disciplina dell’elenco ad apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
 

Il d.m. 17 febbraio 2022, n. 27 - individuando nel direttore generale degli affari interni il responsabile della tenuta dell’elenco e della vigilanza sul medesimo -, disciplina dunque i requisiti per l’iscrizione all’elenco medesimo e le modalità di presentazione della relativa domanda, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni ed associazioni iscritte, il contributo dovuto ai fini dell’iscrizione e del mantenimento della stessa, nonché le modalità di aggiornamento dell’elenco.
 

L’articolo 4, in particolare, stabilisce che le organizzazioni e associazioni che intendono iscriversi nell’elenco presentano DOMANDA, il modulo è approvato con decreto dirigenziale prot.DAG n.4106.ID del 6 luglio 2022, esclusivamente per via telematica e inviandola alla PEC dedicata: azionediclasse@giustiziacert.it.
 

Il medesimo articolo 4 stabilisce altresì i dati da indicare nella domanda ed i documenti da allegare, richiedendo tra l’altro una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (utilizzare questo modulo) dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione concernente la tenuta, presso la propria sede legale o altra sede espressamente indicata in tale dichiarazione, di un unico elenco nazionale degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate dagli associati, la regolare tenuta dei libri contabili nonché il numero totale degli iscritti alla data di presentazione della domanda e, in ogni caso, alla data del 31 dicembre anteriore a quella di presentazione della domanda, e la loro ripartizione per regioni e province autonome.
 

Le organizzazioni e le associazioni hanno l'obbligo di comunicare al responsabile ogni variazione dei dati contenuti nella domanda di iscrizione, senza indugio e comunque entro venti giorni dalla variazione, mediante comunicazione di posta elettronica certificata all’indirizzo dedicato.
 

A norma del successivo articolo 5, l'organizzazione o l'associazione richiedente provvede, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, al versamento di un contributo di € 200,00 e, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, al versamento di un contributo di € 100,00.
 

Il pagamento del contributo è effettuato con le modalità telematiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


ELENCO
con i dati identificativi di associazioni o organizzazioni e dei soggetti che ne hanno la rappresentanza, nonché l'eventuale cancellazione o sospensione, senza riferimento alle motivazioni che le hanno determinate.

L’elenco è disponibile esclusivamente online.

 

Riferimenti normativi

Legge 31/2019 - Disposizioni in materia di azione di classe

D.m. 17 febbraio 2022, n. 27 - Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli artt. 840-bis c.p.c. e 196-ter disp. att. c.p.c.

Artt. 840-bis  codice di procedura civile

D.lgs. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale




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