Sottrazione verso l’estero di un minore residente in Italia

aggiornamento: 6 ottobre 2023

  • E’ previsto un termine per la presentazione dell’istanza all’Autorità Centrale?

    La Convenzione non stabilisce entro quanto tempo dalla sottrazione debba essere avviata la procedura per chiedere il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale. Tuttavia, se la domanda è presentata quando è passato più di un anno dalla sottrazione del minore, la Convenzione prevede che il giudice dello Stato di rifugio possa non ordinare il ritorno, se accerta che il minore si è nel frattempo integrato nel nuovo ambiente. E’ quindi opportuno avviare la procedura al più presto.

  • Come fare per sapere se lo Stato in cui il bambino si trova ha aderito alla Convenzione de L’Aja del 1980?

    L’elenco aggiornato dello stato delle ratifiche e adesioni si trova nell’apposita pagina del sito web della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. Informazioni ulteriori possono essere fornite dall’Ufficio.

  • Che cosa si deve fare se un bambino è illecitamente portato o trattenuto in uno Stato che non ha aderito alla Convenzione de L’Aja del 1980 o la cui adesione alla Convenzione non è stata accettata dall’Italia?

    Se lo Stato nel quale il bambino è stato portato o è trattenuto non ha ratificato la Convenzione dell’Aia del 1980 (o la sua adesione non è stata accettata dall’Italia), e se il genitore e/o il minore hanno la cittadinanza italiana, ci si deve rivolgere al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie D.G.I.E.P.M. – Ufficio IV – tel. 06.36913900-2932, fax 06.36918609, e-mail: dgit4@esteri.it, PEC: dgit.04@cert.esteri.it).

    Se né il genitore vittima della sottrazione né il minore sottratto sono cittadini italiani, si suggerisce di rivolgersi alla rappresentanza diplomatica dello Stato di cui si è cittadini.

  • Come fare quando non si sa dove è stato portato il bambino?

    Se non si sa dove il bambino sia stato portato e trattenuto, è opportuno presentare una denuncia alle forze dell’ordine chiedendo l’inserimento del nome del minore nella banca dati dell’Interpol, che attiverà le ricerche in ambito internazionale.

  • In caso di sottrazione internazionale ci si deve sempre rivolgere all’Autorità Centrale?

    La persona che lamenta la sottrazione può rivolgersi all’Autorità Centrale, oppure può attivarsi autonomamente, rivolgendosi direttamente alle autorità̀ giudiziarie o amministrative dello Stato in cui il minore è stato portato e trattenuto, come previsto dall’articolo 29 della Convenzione dell’Aia del 1980.

  • Quanto costa la procedura per ottenere il ritorno del bambino?

    L’assistenza da parte delle autorità centrali è gratuita, in Italia e all’estero. La procedura giudiziaria è gratuita negli Stati in cui è avviata da organi pubblici (pubblico ministero, avvocatura dello stato, eccetera).

    Negli Stati in cui la procedura giudiziaria deve essere avviata autonomamente dal soggetto vittima della sottrazione, questi deve scegliere e pagare un proprio avvocato. E’ però possibile chiedere il patrocinio a spese dello Stato, che sarà concesso se ricorrono le condizioni (soprattutto di reddito) stabilite dalla normativa interna dello Stato in cui la procedura giudiziaria deve svolgersi.

  • Occorre avere un avvocato per presentare l’istanza all’Autorità Centrale italiana?

    Non occorre un avvocato per presentare l’istanza all’Autorità Centrale italiana

  • Occorre avere un avvocato nello Stato in cui il bambino è stato portato?

    Non è necessario munirsi di avvocato negli Stati in cui la procedura giudiziaria è avviata da organi pubblici (pubblico ministero, avvocatura dello stato, eccetera).

    Negli Stati in cui la procedura giudiziaria deve essere avviata autonomamente dal soggetto vittima della sottrazione, questi deve incaricare un proprio avvocato.

  • Come si individua un avvocato nello Stato estero?

    In alcuni Stati l’Autorità Centrale fornisce un elenco di avvocati disponibili ad assumere la difesa in queste procedure. Le ambasciate italiane all’estero possono a loro volta indicare, a titolo meramente informativo, legali da loro conosciuti.

  • Il bambino era affidato ai servizi sociali. Chi deve presentare l’istanza di ritorno?

    Di solito, quando un tribunale affida un minore ai servizi sociali, questa misura ha una finalità di sostegno alla famiglia e di vigilanza, senza privare i genitori della custodia dei figli e senza escluderli dall’esercizio della responsabilità genitoriale. In questi casi l’istanza di ritorno deve essere presentata dal genitore.

    Se invece l’affidamento è più incisivo (ad esempio quando il minore è anche collocato in comunità), l’istanza di ritorno deve essere presentata dal servizio sociale affidatario. È opportuno però verificare la situazione caso per caso.

  • Se verrà emesso l’ordine di ritorno, dovrà tornare in Italia anche il sottrattore?

    L’ordine di ritorno riguarda il minore. Se il genitore sottrattore non intende tornare in Italia, il minore dovrà essere preso in consegna dall’altro genitore.

  • Se verrà emesso l’ordine di ritorno, chi dovrà riportare il bambino in Italia? Chi ne sosterrà i costi?

    Frequentemente gli ordini di ritorno indicano espressamente come deve avvenire il ritorno. Si raccomanda tuttavia di essere disponibili a collaborare nella fase di esecuzione, che spesso è molto delicata e conflittuale.

    Talvolta l’ordine di ritorno stabilisce anche chi deve sostenerne i costi, ma anche in questo caso è opportuno essere disponibili a farvi fronte, per evitare che il contrasto su questo punto vanifichi l’esecuzione del ritorno.

  • Il bambino era affidato a me. A che cosa serve il provvedimento di affidamento, ora che il bambino è stato portato all’estero?

    Se esiste un provvedimento di affidamento a proprio favore, si può avviare la procedura per ottenerne il riconoscimento ed esecuzione nello Stato estero. Si tratta di procedura che non rientra nell’ambito di applicazione della Convenzione dell’Aja del 1980 ed esula dalle competenze dell’Autorità Centrale.

  • Dopo aver subito la sottrazione del bambino, è utile avviare un procedimento anche davanti all’autorità giudiziaria italiana, oltre che presentare la richiesta di rimpatrio tramite l’Autorità Centrale?

    Scopo dell’ordine di ritorno è ristabilire la situazione che esisteva prima della sottrazione.

    Pertanto, se viene emesso ed eseguito l’ordine di ritorno, rivive la situazione preesistente alla sottrazione: eventualmente anche di affidamento congiunto ai genitori.

    La pronuncia di provvedimenti relativi all’affidamento è di competenza del giudice dello Stato della residenza abituale del minore: il genitore che ha subito la sottrazione dovrebbe valutare l’opportunità di attivare nello Stato di residenza abituale una procedura di separazione oppure una procedura per l’affidamento del figlio, oppure una procedura per la modifica del regime di affidamento stabilite con provvedimenti precedenti alla sottrazione.

  • Quali sono le possibilità che venga accolta la richiesta di ritorno ed entro quali tempi?

    Non è possibile prevedere l’esito delle procedure. La fondatezza di ogni domanda è valutata dalle autorità giudiziarie competenti.

    Quanto alla durata, la Convenzione stabilisce che le procedure devono avere carattere d’urgenza e non durare più di sei settimane (termine confermato dal Regolamento (CE) 2201/2003). Spesso tuttavia procedura dura di più, talvolta molto di più.

  • Da quando il bambino è stato portato all’estero contro la mia volontà, mi viene anche impedito di incontrarlo e di parlargli per telefono. Che cosa si può fare?

    Quasi tutti gli Stati prevedono la possibilità di chiedere l’attivazione contatti provvisori, in attesa della decisione finale.

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