Visura delle iscrizioni presenti nell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

aggiornamento: 1 agosto 2018

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico in materia di casellario) ha introdotto, all'art. 33, la possibilità per un ente di conoscere tutte le iscrizioni a proprio carico esistenti presso l'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, comprese quelle di cui non è fatta menzione nel certificato dell'anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti da  reato di cui all'art. 31 dello stesso D.P.R.

La Visura non ha efficacia certificativa  e quindi non può essere esibita per finalità amministrative, ma consente un controllo da parte dell'ente interessato dell'esattezza delle iscrizioni contenute nell'anagrafe, ai fini di eventuali richieste di rettifica.

La richiesta di Visura deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente,  o da persona da lui delegata, presso qualsiasi Procura della Repubblica muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l’apposito modello.

Il rappresentante legale può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare anche una copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità. Alla richiesta deve essere allegata fotocopia non autenticata dell’atto da cui risulta la rappresentanza legale.

La richiesta può essere presentata anche da persona diversa dal rappresentante legale purché questa abbia specifica delega per la presentazione della domanda. Se il delegato è anche autorizzato a ritirare la visura, occorre precisarlo nella delega. La delega deve  essere in ogni caso accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità  del rappresentante legale che delega.

La richiesta di visura non richiede alcuna motivazione e inoltre il suo rilascio non è soggetto al pagamento di diritti o bolli.




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