Informatizzazione integrale e innovazione organizzativa del sistema giudiziario

aggiornamento: 13 agosto 2014

 

Misure per l’ulteriore razionalizzazione della geografia giudiziaria

Riforma della geografia giudiziaria delle corti di appello
La riforma della geografia giudiziaria del 2012 ha segnato una tappa importante del processo di ricerca di maggiore efficienza e modernità del sistema giudiziario.
Occorre, dunque, consolidarne gli effetti benefici ed anzi proseguire sulla strada della razionalizzazione dell’assetto delle circoscrizioni giudiziarie, rimuovendo alcuni dei limiti negativi della legge di delega che fin qui ha trovato attuazione.
Innanzitutto, si pone il problema della razionalizzazione della geografia dei distretti delle corti d’appello.
Il territorio italiano è tuttora suddiviso in 26 distretti di corte d'appello, alcuni coincidenti con il territorio di una regione, altri con una sua parte, mentre solo il distretto di Torino comprende quello di due regioni (Piemonte e Valle d'Aosta).
La legge delega non consentiva di modificare i distretti di corte di appello, essendosi scelto di modificare soltanto l’assetto degli uffici giudiziari di primo grado.
Si impone, quindi, di portare a conseguente compimento la ristrutturazione del sistema giudiziario, coinvolgendo nella revisione anche gli uffici giudiziari delle corti di appello e delle relative procure generali, al fine di consentire anche a questi uffici di giovarsi delle economie di scala che ne conseguiranno e, più in generale, di realizzare coerenti politiche di impiego delle risorse disponibili.
A tal fine, la revisione dei distretti di corte di appello potrà essere realizzata anche mediante l’attribuzione di circondari di tribunali appartenenti a distretti limitrofi, secondo criteri oggettivi e predeterminati.
Inoltre, seguendo lo schema già attuato con successo per i tribunali, si potrà procedere alla soppressione delle sezioni distaccate di corte di appello, nei casi in cui ciò si riveli necessario per rispettare gli standard minimi di efficienza.
All’esito della riforma, sarà quindi possibile conseguire un razionale equilibrio delle dimensioni dei distretti di corte di appello, per conseguire una situazione di tendenziale omogeneità tra gli uffici.
Immediata conseguenza della riorganizzazione delle corti di appello sarà quella della ridefinizione degli uffici di procura generale.
Mutuando anche in questo caso le scelte adottate in sede di riforma della geografia giudiziaria dei tribunali, andrà previsto che il personale di magistratura e quello amministrativo entrino di diritto a far parte dell’organico delle corti di appello o delle procure generali presso le corti di appello, cui saranno trasferite le funzioni degli uffici soppressi.
Anche questo intervento normativo sarà attuato senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, pur perseguendosi obiettivi di innalzamento dell’efficienza della macchina giudiziaria.

Ulteriore razionalizzazione della geografia dei circondari di tribunale
Il processo di modernizzazione e razionalizzazione del sistema giudiziario deve proseguire anche con riguardo all’assetto territoriale che si esprime nella ripartizione delle circoscrizioni dei tribunali.
La riforma della geografia giudiziaria del 2012 ha soppresso 30 tribunali e i corrispondenti uffici di Procura, ma ha dovuto realizzarsi negli angusti confini della legge di delega originaria, tali limiti rivelandosi palesemente in questo primo periodo di applicazione.
Pertanto, occorre por mano al necessario superamento di quelle condizioni e, dunque:

  1. abbandonare la regola che ha imposto di mantenere almeno tre tribunali per ogni distretto di corte di appello,
  2. rimuovere il divieto di soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia, a prescindere dalla conformità ad altri parametri funzionali.

Alla luce del nuovo percorso di revisione organica della geografia degli uffici giudiziari di primo grado, potranno essere soppressi i tribunali che, per le ridotte dimensioni del bacino di utenza, risultino non essere in grado di assicurare un sufficiente standard di efficienza, ma si potranno anche valutare le istanze e le esigenze di equilibrato ed efficace presidio del territorio non adeguatamente considerate nell’ambito di esercizio della originaria legge di delega, mantenendo fermi il divieto di ripristino delle soppresse sezioni distaccate ed il principio secondo il quale ad ogni tribunale deve poter corrispondere un ufficio di procura.
Mutuando la scelta del legislatore delegante del 2011 (l. n. 148), andrà previsto che i magistrati e il personale amministrativo degli uffici soppressi entrino di diritto a far parte dell’organico dei tribunali o delle procure della Repubblica, cui saranno trasferite le funzioni degli uffici soppressi.
L’intervento normativo sarà attuato senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e anzi in funzione di una loro riduzione a regime, compatibile con un essenziale obiettivo di innalzamento dell’efficienza della macchina giudiziaria.

 

RELAZIONE TECNICA sulle misure per l'ulteriore razionalizzazione della geografia giudiziaria

 

aggiornamento: 25 luglio 2014

Informatizzazione

Il Ministero ha in programma un’azione complessiva di informatizzazione del processo civile e del processo penale, al fine di conseguire un miglioramento complessivo dell’organizzazione dei servizi di cancelleria, di realizzare considerevoli risparmi di spesa e di raggiungere una trasparenza delle informazioni relative alle cause e alle sentenze per l’avvocatura e i cittadini.


Settore civile

Lo stato dell’arte: il pct obbligatorio dal 30 giugno 2014
É già una realtà ed è già avviato il processo civile telematico a valore obbligatorio.
Con il d.l. 24 giugno, n. 90, a decorrere dal 30 giugno 2014, è diventato obbligatorio il deposito telematico di tutti gli atti e i provvedimenti del procedimento per decreto ingiuntivo e il deposito degli atti endoprocedimentali in tutte le procedure iniziate dal luglio 2014.
Dal 31.12.2014 il deposito telematico sarà obbligatorio anche per gli atti endoprocedimentali dei processi pendenti alla data del 30 giugno 2014.
Tale previsione si estenderà anche alle Corti di appello, a decorrere dal 30 giugno 2015.
In tal modo si intende avvicinare il servizio-giustizia agli operatori e ai cittadini mediante l’impiego delle tecnologie informatiche nel processo e conseguire notevoli risparmi di spesa attraverso la riduzione del cartaceo.
L’avvocato, tramite la possibilità di depositare telematicamente, vedrà drasticamente ridursi i tempi di attesa per i depositi in cancelleria. Inoltre, potendosi effettuare il deposito telematico in tutto il territorio nazionale, si avrà una conseguente eliminazione delle distanze geografiche e territoriali, riducendo al minimo i disagi per l’avvocatura e i costi per i cittadini.
Le cancellerie, del pari, riceveranno un immediato beneficio grazie alla riduzione delle attività di sportello all’avvocatura e all’utenza per l’accettazione dei depositi cartacei e per il rilascio delle informazioni.
La trasparenza informativa assicurata dal processo telematico è assoluta ed estremamente innovativa: tramite il portale dei servizi nazionali di giustizia, raggiungibile al link http://pst.giustizia.it/PST/, è possibile per chiunque la consultazione on line dello stato della causa in forma anonima e per i dati generici. Inoltre per la parte, i difensori, gli ausiliari e consulenti nominati dal giudice, con il solo utilizzo di un dispositivo di autenticazione forte (es. smart card), è altresì possibile consultare il contenuto specifico del fascicolo telematico, ovvero i provvedimenti dei giudici e gli atti delle parti depositati telematicamente o acquisiti informaticamente dalla cancelleria.

I dati: rapido aumento dei depositi telematici dal 1° al 14 luglio 2014
In regime di obbligatorietà, nel periodo dal 1 al 14 luglio, sono stati ben 41.342 i depositi telematici complessivi effettuati da avvocati e altri professionisti, di cui 9.796 ricorsi per decreti ingiuntivi e 12.950 memorie endoprocedimentali.
Valutando in proiezione tali dati e paragonandoli rispetto ai depositi telematici effettuati nel mese di giugno, in regime di facoltatività del deposito telematico, si rileva che i ricorsi per decreto ingiuntivo hanno subito un aumento del 173% e il deposito delle memorie endoprocedimentali del 88%, a testimonianza quindi che la scelta del telematico obbligatorio sta portando immediatamente i risultati sperati.
Positivo e costante è il deposito telematico da parte dei magistrati che ammontavano già a 608.157 nel periodo di facoltatività dal 1 gennaio al 30 giugno 2014, e che nel periodo di obbligatorietà hanno confermato un buon deposito con più di 61.000 provvedimenti telematici depositati dal 1 al 14 luglio 2014.

Interventi normativi: il codice del processo civile telematico in dirittura di arrivo
Con il d.l. 14 giugno 2014, n. 90 sono stati introdotti alcuni interventi a carattere urgente al fine di consentire un più agevole e immediato avvio del processo civile telematico obbligatorio. Tra tali interventi si segnalano:

  • il riconoscimento del potere di autentica agli avvocati degli atti e i provvedimenti contenuti nei registri informatizzati;
  • l’eliminazione dell’obbligo di firma del teste in udienza, ove il verbale è telematico;
  • eliminazione del pagamento dei diritti relativamente alle copie, anche richieste ai fini esecutivi, di provvedimenti e documenti informatici;
  • alcune disposizioni che facilitano le notifiche telematiche in proprio degli avvocati.

É in previsione una riforma più organica del processo civile telematico, che sarà oggetto di specifica legge delega, al duplice fine di ricondurre in sede di normativa primaria codicistica una serie di disposizioni attualmente contenute in disciplina regolamentare e adattare il codice di rito ai flussi telematici.

I risultati attesi: risparmi di spesa
Certamente un primo considerevole risultato si attende in termine di risparmi di spesa.
Le stime attuali, elaborate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, in tema di comunicazioni telematiche di cancelleria - già obbligatorie su tutto il territorio nazionale per tribunali e corti di appello-indicano che per le sole comunicazione on line nel 2013 è stato raggiunto un risparmio di spesa pari a 43 milioni di euro (€ 43.014.762), somma che è pari a circa la metà della spesa informatica per la giustizia nello stesso anno 2013.
Considerevoli risultati sono attesi anche in termini di miglioramento della qualità del servizio e di razionalizzazione dei flussi di lavoro.

Prossime tappe: il pct interamente obbligatorio
Oltre all’obbligatorietà a partire dal 31.12.2014 del deposito telematico delle memorie endoprocedimentali per i procedimenti pendenti al 30 giugno 2014, e l’avvio del pct obbligatorio presso le Corti di appello a partire dal 30 giugno 2015, si sta valutando l’estensione dell’obbligatorietà anche agli atti introduttivi.
Del pari si sta immaginando di realizzare la definitiva telematizzazione degli uffici UNEP.

Progetti organizzativi: l’ufficio per il processo, gli sportelli di prossimità, e il datawarehouse
La diffusione del telematico verrà supportata anche da alcune azioni progettuali a carattere più spiccatamente organizzativo.
Tra queste può annoverarsi la creazione dell’Ufficio per il processo, che nella disposizione introdotta con l’art. 50 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 ha tra le sue funzionalità anche quella di supporto all’avvio e allo sviluppo delle tecnologie.
Saranno poi state introdotte apposite modifiche sia normative che organizzative al fine di assicurare l’introduzione nel processo civile della video conferenza per sentire testimoni e parti a distanza, che specie nella volontaria giurisdizione potrà avere la sua più efficace applicazione.
Inoltre, tramite la progettualità dei fondi europei si stanno avviando progetti sperimentali sul territorio per la creazione, in collaborazione con enti locali, di “sportelli di prossimità”, nei quali potranno essere fornite agli utenti e a tutti i cittadini - anche con l’utilizzo di tecnologie e delle banche dati del Ministero della giustizia - informazioni sullo stato della causa o rilasciati certificati.
Un’opportunità di verifica della gestione dei dati statici processuali arriverà completando l’esperienza del datawarehouse, già operativo nel settore civile e, a breve, in stato di definizione nel settore penale, che permetterà valutazioni anche di tipo proiettivo sull’andamento degli uffici nonché valutazioni sull’attività svolta secondo parametri di efficacia della stessa.


Settore penale

Il settore penale sconta certamente una maggiore arretratezza rispetto al civile, essendo storicamente segnato da una polverizzazione dei programmi informatici sul territorio nazionale: ancora non è diffuso un unico sistema dei registri informatici e non sono state, sino ad oggi, operate scelte di uniformità di implementazione per gli altri applicativi.
Pur registrandosi sperimentazioni virtuose di informatizzazione sul territorio nazionale, non sono state sino ad oggi compiute scelte sistematiche ed organiche al fine di consentire a tutti gli uffici del territorio nazionale di godere di medesimi livelli di qualità dei servizi.
A ciò si aggiunge una condizione della diffusione delle dotazioni strumentali notevolmente più scarsa rispetto al civile.
A fronte di tale situazione, per il settore penale si intende avviare, in tempi brevi, una moderna e più organica politica di governance della gestione informatica.
Anche in tale settore si stanno pianificando interventi sia sul piano tecnologico-informatico, sia sul piano organizzativo che sul piano normativo.

Diffusione del registro informatizzato
Un primo ambito di interventi riguarda il completamento dell’automazione dei sistemi informativi già in uso e la loro completa integrazione sotto il profilo dell’interoperabilità e la sua completa diffusione sul territorio nazionale.
Il completamento dei sistemi informativi automatizzati permetterà un totale superamento di qualunque gestione cartacea dei dati superando l’utilizzo di tecniche gestionali cartacee che ancora residuano in alcuni settori.
La completa interoperabilità tra i sistemi permetterà una  circolazione dei dati, caratteristica peculiare del settore penale, tra tutti gli attori del processo, in tutte le sue fasi, ossia dalla notizia di reato fino all’espiazione della pena, in una prospettiva che consenta anche la gestione integrata delle notifiche penali ai soggetti interessati, anche al fine di dare piena attuazione al disposto dell’art. 16 del d.l. 179/2012.

Digitalizzazione atti e dei documenti
Un secondo ambito di interventi riguarderà la digitalizzazione degli atti e della gestione documentale secondo una filosofia improntata all’assoluta preferenza per l’atto nativamente digitale.
Ciò comporta un intervento immediato sulla notizia criminis che dovrà essere trasmessa dalle forze di Polizia in forma digitale: da tale intervento deriverà la digitalizzazione dell’intero procedimento penale in tutte le sue fasi.
Verranno inoltre riconciliate e collocate in un unico contesto progettuale le varie iniziative oggi separate quali la gestione delle registrazioni e trascrizioni dibattimentali, le intercettazioni telefoniche, la produzione di atti multimediali, la gestione documentale etc.
La matrice che fornirà unitarietà a tutte tali gestioni dell’atto processuale sarà l’adozione dell’atto nativamente digitale e la sua archiviazione in sistemi unitari di gestione e consultazione.

Processo penale e tecnologie multimediali: videoregistrazione, videoconferenze e fascicolo digitale
Un terzo ambito di interventi riguarda l’impiego di tecnologie multimediali nel processo penale. Vari sono gli ambiti in cui tali tecnologie, che produrranno atti nativamente digitali e come tali trattati dal sistema unico di gestione di cui al punto precedente, potranno produrre i loro effetti:

  1. la registrazione o videoregistrazione degli atti processuali (siano essi atti di indagine, udienze dibattimentali o redazione di provvedimenti del giudice);
  2. l’utilizzo esteso della videoconferenza per l’esame a distanza (in tutte le fasi del processo);
  3. la conservazione nel fascicolo digitale di tali atti digitali multimediali con pari efficacia rispetto ai tradizionali atti scritti.

Una innovazione di tale portata richiederà una fase di avvio in una serie di uffici giudiziari pilota, scelti secondo criteri di eccellenza nella gestione dell’innovazione organizzativa e informatica.

Banche dati e controllo di gestione
Un quarto ambito di intervento prevede la creazione di appositi sistemi di controllo di gestione, trasversali ai vari uffici che gestiscono le varie fasi del procedimento penale.
La natura dei registri penali sarà oggetto di totale ripensamento, attraverso l’automazione informatica, trasformando i sistemi (più o meno raffinati) di protocollazione dei dati (e degli atti) a strumenti (anche) di valutazione dell’efficacia dell’azione degli uffici giudiziari.
La direzione è quella di un ampliamento e completamento dell’esperienza già avviata in tema di datawarehouse nel settore civile, prevedendo appositi strumenti di elaborazione statistica dei dati finalizzata non solo a fotografare quanto avvenuto, ma a permettere valutazioni anche di tipo proiettivo sull’andamento degli uffici, nonché a valutare l’attività svolta secondo parametri di efficacia della stessa.
In tale ambito potrà essere estesa la collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni, ed in particolare di quelle da cui dipendono le forze di Polizia, al fine di avviare una lettura del dato attinente ai fatti di natura criminale secondo logiche non più solo di rendiconto di quanto avvenuto ma anche di bilancio di previsione di quanto si dovrà fare.

Misure organizzative
Anche per il penale, al pari che per il civile, si stanno pianificando delle misure organizzative che agevolino l’informatizzazione.
Tra queste l’accesso on line ai registri penali e alle relative informazioni, nei limiti consentiti dalla legge, nonché l’erogazione da parte degli “sportelli di prossimità” di alcuni servizi relativi al penale (specie rilascio di certificati), in modo analogo a quanto si realizzerà per il civile.

 

aggiornamento: 29 luglio 2014

RELAZIONE TECNICA sull’informatizzazione della giustizia

 

 

aggiornamento: 21 luglio 2014

Ufficio per il processo

Uno staff di supporto al lavoro del magistrato e uno strumento di innovazione degli uffici giudiziari

Con l’art. 50 del d.l. 24 giugno 2013, n. 90 si è provveduto ad istituire presso gli uffici dei Tribunale ordinari e delle Corti di appello delle strutture organizzative denominate Ufficio per il processo.
Con tale intervento si intende incidere sull’organizzazione giudiziaria in un’ottica di ottimizzazione complessiva dei flussi lavorativi connessi alle attività del magistrato, assicurandogli uno staff di assistenza che lo supporti nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

La creazione dell’Ufficio per il processo è peraltro in linea con le maggiori esperienze europee, nelle quali lo staff di stretta collaborazione del magistrato è già una realtà.
Non si tratta quindi di introdurre forme di episodica assistenza al magistrato, bensì un progetto di razionalizzazione del servizio giustizia, con revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, volto altresì a dare impulso all’utilizzazione delle risorse informatiche e allo sviluppo delle tecnologie e dei progetti di innovazione negli uffici giudiziari.

Le attività
Le strutture organizzate dell’Ufficio per il processo svolgeranno tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all’attività giurisdizionale dei magistrati.
Le attività potranno quindi essere varie nel contenuto e nelle modalità di esplicazione:

  • ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali,
  • stesura di relazioni, massimazione di sentenze,
  • collaborazione diretta con il magistrato per compiti strettamente ancillari all’attività di udienza e di preparazione della stessa,
  • rilevazione dei flussi dei statistici,
  • controllo della corretta gestione dei registri informatizzati
  • e ogni altro compito di supporto al processo civile telematico e all’informatizzazione del processo penale.

Lasciando al Ministero della giustizia la configurazione dell’aspetto organizzativo dell’Ufficio per il processo e al Consiglio superiore della magistratura l’individuazione degli aspetti inerenti alla gestione tabellare, le strutture dell’ufficio per il processo potranno altresì essere organicamente inquadrate all’interno delle sezioni o delle altre unità organizzative degli uffici giudiziari, con modalità che potranno essere diverse ma non necessariamente alternative, anche in relazione alla figura dell’assistente addetto e all’attività di riferimento.
Potrà prevedersi quindi da un lato la destinazione di alcuni soggetti all’affiancamento del singolo magistrato per compiti di assistenza e collaborazione diretta e dall’altro lato, invece, si potranno creare delle strutture o figure a servizio di tutta la sezione e unità organizzativa dell’ufficio (ad es. servizi unici di massimazione delle sentenze della sezione, presidi unici di una o più sezioni per la gestione di alcune attività connesse al processo telematico e all’informatizzazione del penale, servizi unificati di rilevazione statistica).

La composizione dell’ufficio per il processo
Nell’impianto dell’art. 50 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 faranno parte dell’Ufficio per il processo la magistratura onoraria, i tirocinanti (in specie quelli di cui all’art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98 e di cui all’art. 37, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111), i magistrati onorari, il personale amministrativo, e per le strutture di Ufficio per il processo presso la Corte di appello, i magistrati ausiliari (introdotti dall’art. 62 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98).
I compiti specifici dei soggetti assegnati all’ufficio per il processo sono svolti nell’ambito e con riferimento alle competenze, attività e mansioni attribuite dalle rispettive normative di riferimento e per il personale amministrativo anche dalla contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda la magistratura onoraria, nell’ambito dell’intervento normativo che specificamente la riguarda è previsto l’inserimento nelle strutture dell’Ufficio per il processo per i primi quattro anni del mandato.
Potrà altresì valutarsi l’inserimento nelle strutture organizzate dell’Ufficio per il processo dei tirocinanti di cui all’art. 1 comma 344, legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

I risultati attesi
La scelta legislativa sottesa alla creazione dell’Ufficio per il processo si innesta anche in una prassi sperimentale da anni condotta in alcuni uffici giudiziari (tra i primi Firenze, Milano, Prato, Modena e Bologna).
La sperimentazione presso i Tribunali di Firenze e Milano è stata anche analizzata da alcuni interessanti studi di consulenza, i quali hanno messo in luce risultati di tutto rilievo. Al Tribunale di Milano nel periodo compreso tra il 1 luglio 2011 e il 31 marzo 2012 vi è stato un incremento medio di produttività dei giudici coinvolti intorno al 20%. Lo studio presso il Tribunale di Firenze, ove è stato analizzato un periodo di tempo dal 2008 al 2012, ha rilevato che i giudici affiancati dal tirocinante hanno avuto una produttività notevolmente superiore rispetto a quella dei colleghi che non si sono avvalsi di questa opportunità; segnatamente tale produttività è stata pari al 50% di sentenze in più, con un incremento considerevole anche delle sentenze contestuali rese in udienza. Anche sotto il profilo della durata del processo si sono verificati sensibili miglioramenti, tenendo conto che i giudici supportati dagli stagisti hanno garantito un abbattimento medio del 23% dei tempi medi di definizione dei processi.
Considerato che in detti uffici la sperimentazione si è svolta prevalentemente con l’apporto di soli tirocinanti, è ragionevolmente prevedibile che, con una partecipazione allargata di risorse all’Ufficio per il processo quale prevista dall’art. 50 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, potranno attendersi risultati di rilievo, anche in tempi rapidi, in termini di definizione dell’arretrato e di riduzione della durata dei processi.

Ufficio per il processo e innovazione tecnologica
In una fase in cui il Ministero della giustizia sta investendo in modo deciso nell’avvio del processo telematico obbligatorio e nell’informatizzazione del processo penale, le risorse assegnate all’Ufficio per il processo potranno essere di supporto e collaborare anche all’innovazione tecnologica.
E’ già stato realizzato dal Ministero, ed è in uso nel processo civile telematico, l’applicativo denominato consolle dell’assistente, un’evoluzione del redattore in uso da parte del magistrato (consolle del magistrato), che permette un “colloquio” informatico tra l’attività dell’assistente e quella del magistrato: l’assistente può elaborare appunti, ricerche, bozze ed inserirle nel fascicolo informatico di riferimento mettendole a disposizione immediata del magistrato.
Il Ministero peraltro, nell’ambito del processo civile telematico, assicurerà l’istallazione del redattore consolle anche ai magistrati onorari e la relativa formazione.

Ufficio processo come esperienza formativa per i giovani
Volendo offrire un riconoscimento all’attività svolta dai tirocinanti di cui all’ art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, per un tempo significativo, si è previsto che l’esisto positivo di tale tirocinio sia abilitante al concorso in magistratura.
Svolgere poi per un certo periodo di tempo tirocinio presso gli uffici giudiziari, specie se inserito nelle strutture organizzate dell’ufficio per il processo, permette ai giovani laureati di entrare in diretto contatto con molte delle figure professionali della giustizia (magistrati, avvocati, personale amministrativo), e contribuisce a porre le basi per la costruzione di una cultura comune, nel rispetto delle differenti professionalità.

 

 aggiornamento: 22 luglio 2014

RELAZIONE TECNICA su ufficio per il processo

 

 

aggiornamento: 8 luglio 2014

Informatizzazione integrale del processo civile

Con il processo civile telematico obbligatorio per il primo grado a decorrere dal 30 giugno 2014 e, per le Corti di appello, a decorrere dal 30 giugno 2015, si vuole avvicinare il servizio-giustizia agli operatori e ai cittadini mediante l’impiego delle tecnologie informatiche nel processo e conseguire notevoli risparmi di spesa attraverso la riduzione del cartaceo.

Adeguamento del processo civile alla gestione informatica dello stesso

  • si propone di intervenire in maniera organica sulle tradizionali regole del processo per adeguarle alla nuova realtà del processo civile telematico, verso la costituzione di un vero e proprio codice del processo civile telematico.