aggiornamento: 4 maggio 2015

English version

Click - baiting (questo รจ comportamento a rischio!)

Traduzione letterale: Esche da click (click bait).

Contenuti e immagini postati sui social network, appositamente studiati per incuriosire e ottenere il maggiore numero di accessi e generare traffico. I link collegati contengono notizie di scarsa qualità e prive di informazioni rilevanti.

 

aspetti socio giuridici

Condotta deviante determinata da interessi economici: generare traffico su uno specifico sito.

La condotta diviene criminale nei casi in cui il click baiting è funzionale a installare programmi malevoli nel computer del navigatore:

  • art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico)
  • art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici) o se il sito di destinazione lucra sul traffico che è stato generato)
  • art. 640 c.p. (truffa).

Si precisa che raramente i minorenni sono autori di questo tipo di condotta.

 

aspetti giuridici

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni …”.

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164 ...”.

Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro …”.

 

vedi anche

Clickjacking     PUP (potentially unwanted program)     Rickrolling