aggiornamento: 4 maggio 2015

English version

Hoax (questo รจ comportamento a rischio!)

Traduzione letterale:  Beffa; burla; imbroglio; bufala (Cfr. Dizionario Inglese - Italiano Italiano - Inglese, G. Ragazzini, Zanichelli, Bologna, 2007).

Trattasi di notizie false, frutto dell’ideazione o diversamente originate come distorsioni di notizie vere o incomplete che possono degenerare in veri e propri reati nel caso in cui l'autore/i procurino per sé o per altri un ingiusto profitto a scapito delle vittime.

 

aspetti socio giuridici

Condotta deviante.

La condotta può divenire criminale nei casi di:

  • art. 640 c.p. (truffa)
  • art. 640 ter c.p. (frode informatica)

 

aspetti giuridici

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. …”. Il delitto in esame si configura mediante l’inganno col quale un soggetto viene indotto a compiere un atto, determinando una diminuzione del suo patrimonio e al contempo un profitto ingiusto del soggetto agente. Il bene giuridico protetto con la disposizione in esame ex art. 640 c.p. è la tutela sia del patrimonio del singolo sia la libertà dello stesso a prestare un valido consenso.

Art. 640 ter c.p. I comma, Frode informatica: “Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. …” Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

L’art. 640 ter c.p. è diretto a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l’impiego “fraudolento di un sistema informatico. La norma incriminatrice della frode informatica è volta alla tutela del patrimonio, della regolarità del funzionamento dei sistemi informatici e della riservatezza che deve accompagnare l’utilizzazione. (Fiandaca, Musco, Antolisei, Pagliara). A differenza della truffa nella frode informatica manca l’induzione in errore.

 

vedi anche

Scam