aggiornamento: 4 maggio 2015

English version

Hentai (questo è comportamento a rischio!)

Traduzione letterale: Anormalità, perversione.

La denominazione prende ispirazione dagli Hentai giapponesi che rappresentano scene di sesso estremo e particolarmente cruento nelle quali donne ma talvolta anche adolescenti subiscono molestie sessuali o stupri. Adulti e ragazzi possono interagire con il cartone animato e partecipare alle violenze sessuali cliccando appositi pulsanti.

 

aspetti socio giuridici

La visione dei filmati Hentai costituisce una condotta deviante.

La condotta può divenire criminale nei casi di download di materiale pedopornografico, anche virtuale:

  • art. 600 quater c.p. (materiale pornografico)
  • art. 600 quater 1 c.p. (pornografia virtuale)

Inoltre si possono configurare delle responsabilità penali anche per i gestori del sito:

  • art. 600 ter c.p. (pornografia minorile)

 

aspetti giuridici

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 609 quater c.p. Atti sessuali con minorenne: “Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

  1. non ha compiuto gli anni quattordici
  2. non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile: “E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce i minori di anni diciotto a  partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae  altrimenti profitto. …”.

Art. 609 quater 1 c.p. Pornografia virtuale: “Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
 Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

 

vedi anche

Hikikomori