aggiornamento: 7 giugno 2017
Sextortion Scams (questo è reato!)
Traduzione letterale: Deriva dall’unione delle parole inglesi “sex” (sesso) ed “extortion” (estorsione).
Trattasi di truffa perpetrata ai danni di utenti internet ai quali, con l’illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto.
aspetti socio giuridici
Condotta criminale:
- art. 629 c.p. (estorsione)
- art. 595 c.p. comma III (diffamazione)
- art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata)
- art. 528 c.p. (pubblicazioni oscene) depenalizzato dal d.lgs. n. 8/2016
- art. 610 c.p. (violenza privata)
- art. 612 c.p. (minacce).
aspetti giuridici
La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:
Art. 629 c.p. Estorsione: “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 ...”.
Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (c.p. 29,64)....”.
Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: “Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo….”.
Art. 528 c.p. Pubblicazioni oscene: “Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266] , fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000".
Art. 610 c.p. Violenza privata: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. …”.
Art. 612 c.p. Minaccia: “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della parte offesa, con la multa fino a euro 1.032. …”.
altre informazioni
Gli autori di queste truffe iniziano a chattare con numerosi utenti in siti specializzati per gli incontri on-line. Una volta che hanno costruito una buona relazione e hanno acquisito informazioni, invitano le vittime a coinvolgersi in attività sessuali online che vengono a loro insaputa videoregistrate. Successivamente i truffatori minacciano le vittime, nell’ipotesi che non versino una certa quantità di denaro, di diffondere i video compromettenti a tutti i loro contatti online. “In altri casi i ragazzi possono essere costretti a fare sexting dal proprio partner per mantenere viva la loro relazione o possono essere ricattati e costretti a condividere foto di loro in pose ammiccanti o addirittura in scatti di nudo perché minacciati da coetanei”.(www.giovaniprotagonisti.azzurro.it)
â–ºSitografia:
http://www.giovaniprotagonisti.azzurro.it/category/storie/sexting/ (ITA)
https://www.wiredsafety.org/subjects/sexting_sextortion.php (EN)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-129_en.htm (EN)
http://www.ic3.gov/media/annualreport/2013_IC3Report.pdf (EN)
vedi anche