aggiornamento: 7 giugno 2017

English version

Denigration (questo è reato!)

Traduzione letterale: Denigrazione

Attività offensiva intenzionale dell’aggressore che mira a danneggiare la reputazione e la rete amicale di un’altra persona, concretizzabile anche in una singola azione capace di generare, con il contributo attivo non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet (“reclutamento involontario”), effetti a cascata non prevedibili.

 

aspetti socio giuridici

Condotta criminale:

  • art. 595 c.p. comma III (diffamazione)
  • art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata)
  • art. 528 c.p. (pubblicazioni oscene) depenalizzato dal d.lgs. n. 8/2016
  • art. 600 ter c.p. comma III (divulgazione materiale pedopornografico)

Inoltre, sotto il profilo civile:

  • art. 10 codice civile (abuso dell’immagine altrui)
  • artt. 96 e 97, legge 22 aprile 1941, n. 633, l’esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona.

Infine, in tema di privacy:

  • violazione degli articoli 161 e 167 del D.L 196 del 2003

 

aspetti giuridici

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 594 c.p. comma II, Ingiuria: “Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente  è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone”.

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699]  , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate  (c.p. 29,64)....”.

Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: “Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo….”.

Art. 528 c.p. Pubblicazioni oscene: “Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente [c.p. 266] , fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [c.p. 529] di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”.

Art. 600 ter c.p. comma III, Divulgazione materiale pedopornografico: “Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645”.

Art. 10 c.c: “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti  l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Art. 96, Legge 22 aprile 1941, n. 633: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93”.

Art. 97, Legge 22 aprile 1941, n. 633: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

Art. 161, DL 196 del 2003, Omessa o inidonea informativa all'interessato
: “La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro”.

Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati
: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.

 

altre informazioni

Diversamente da quanto avviene nell’harassment e nel cyberstalking i ragazzi/e che ricevono messaggi o visualizzano su internet fotografie, videoclip o link a blog non sono necessariamente vittime del cyberbullismo ma spettatori, talvolta passivi se si limitano a guardare, attivi se scaricano (download) il materiale, lo segnalano ad altri,  commentano e votano (esempio: pubblicare su un sito una foto ritoccata di un conoscente al fine di ridicolizzarlo, indire una votazione online per screditare una persona, diffondere sul web materiale pedopornografico per vendicarsi dell’ex fidanzata, etc.). La denigration è la forma di cyberbullismo più comunemente utilizzata dai ragazzi/e nei confronti dei loro docenti: numerosi sono i videoclip, gravemente offensivi, presenti su internet riportanti episodi della vita in classe. In alcuni casi le scene rappresentate sono evidentemente false e, dunque, recitate, in altri purtroppo sono vere (fonte: www.osservatoriopsicologia.com).

►Sitografia:

http://www.cyberbullismo.com/cyberbullismo/tipologie

http://archive.adl.org/education/curriculum_connections/cyberbullying/glossary.pdf

 

vedi anche

Baiting