aggiornamento: 7 giugno 2017

English version

Cyberstalking (questo è reato!)

Traduzione letterale: Molestia informatica.

Comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da fare temere alla vittima per la propria sicurezza fisica.

 

aspetti socio giuridici

Sintesi aspetti socio giuridici.

Condotta criminale:

  • art. 595 c.p. comma III (diffamazione)
  • art. 580 c.p. (istigazione al suicidio)
  • art. 610 c.p. (violenza privata)
  • art. 612 c.p. (minaccia)
  • art. 612 bis c.p. (atti persecutori)
  • art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone)

 

aspetti giuridici

La condotta potrebbe violare alcune norme giuridiche disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate ....”.

Art. 580 c.p. Istigazione o aiuto al suicidio: “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [583].Le pene sono aumentate [64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere [85], si applicano le disposizioni relative all'omicidio”.

Art. 610 c.p. Violenza privata: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. …”.

Art. 612 c.p. Minaccia: “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della parte offesa, con la multa fino a  euro 1.032. …”.

Art. 612 bis c.p. Atti persecutori: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o lesta taluno  in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. ..” .

Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516”.

 

altre informazioni

Il Cyberstalking è facilmente riscontrabile nell’ambito di relazioni molto conflittuali tra coetanei e soprattutto nel caso di rapporti sentimentali interrotti tra pari (fonte: www.cyberbullismo.com). In questo caso l’aggressore, oltre a minacciare l’ex partner di aggressioni fisiche e/o sollecitarlo a importanti gesti autolesivi, potrebbe minacciare di diffondere online il materiale riservato in suo possesso (fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi, manoscritti personali), qualora la vittima, ad esempio, non accettasse nuovi rapporti sessuali (fonte: www.ifos-formazione.com)

â–ºSitografia:

http://www.cyberbullismo.com/cyberbullismo/tipologie

http://www.ncsl.org/research/telecommunications-and-information-technology/cyberstalking-and-cyberharassment-laws.aspx

 

vedi anche

Harassment