Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero

aggiornamento: 29 novembre 2023

 

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE le professioni possono essere:

  • professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico
  • professioni "regolamentate"
     

Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici: sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri.

Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata (in Italia) non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano.

Professioni regolamentate: ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. a) della Direttiva 2005/36/CE, per «professione regolamentata» si intende: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale.

La normativa stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale.

L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata e richiede l’iscrizione ad un albo professionale.

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero (che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata) devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.

Esiste inoltre la possibilità che uno Stato membro non regolamenti una determinata professione, ma che preveda una “formazione regolamentata” ai sensi dell’art. 3.1 lettera e) della Direttiva 2005/36/CE: qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

In questo caso, il riconoscimento avviene secondo la procedura prevista in caso di professione regolamentata.

L’Italia riconosce le qualifiche professionali estere (il cosiddetto riconoscimento professionale) applicando:

  • alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria; si tratta delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, che prevedono il riconoscimento della professione estera: l’autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento);
  • alle qualifiche di provenienza non-UE, il DPR 394/99, Artt. 49-50, e il successivo DPR 334/04, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale, compresa l’eventuale applicazione, se necessario, di misure compensative.

Al Ministero della giustizia compete il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero per le professioni su cui esercita anche la vigilanza. I titoli possono essere stati conseguiti in ambito comunitario ed extra-comunitario da cittadini sia italiani che stranieri. Il decreto di riconoscimento del titolo consente di svolgere la relativa professione in Italia previo eventuale superamento delle misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) previsto nel medesimo decreto e successiva iscrizione al relativo albo professionale. Il decreto di riconoscimento – che non ha una scadenza - è pubblicato per circa tre mesi sul sito web del Ministero della giustizia.

Ai fini del riconoscimento dei titoli, le professioni di competenza del Ministero della giustizia sono:

  • agente di cambio
  • agrotecnico
  • assistente sociale / assistente sociale junior
  • attuario / attuario junior
  • avvocato
  • dottore commercialista ed esperto contabile
  • dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
  • geologo / geologo junior
  • geometra e geometra laureato
  • giornalista
  • ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior
  • ingegnere industriale / ingegnere industriale junior
  • ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior
  • perito agrario e perito agrario laureato
  • perito industriale e perito industriale laureato
  • tecnologo alimentare

Il ministero della giustizia non esercita più la vigilanza sull'ordine degli psicologi in seguito all'entrata in vigore del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31. La competenza per il riconoscimento dei titoli di psicologo e di psicoterapeuta è del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 24 sexies, comma 2, della legge 31/2008.

Come indicato all'art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", la vigilanza sulle professioni di biologo e chimico è stata attribuita al Ministero della salute a decorrere dal 15 febbraio 2018.

Con d.m. del 27 febbraio 2020 n.60 (GU n. 155 del 20/06/2020) è stato istituito l’elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici, tenuto presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il professionista estero che intende richiedere il riconoscimento del proprio titolo professionale al Ministero della Giustizia dovrà presentare apposita istanza utilizzando la modulistica rinvenibile su questo sito e allegando la documentazione necessaria a comprovare il possesso del titolo professionale estero seguendo le indicazioni e rispettando le formalità indicate nelle schede pratiche predisposte su questo sito per i professionisti comunitari e per i professionisti non comunitari.

Le istanze verranno assegnate ai funzionari del reparto riconoscimento titoli che, entro 30 giorni dall’arrivo della domanda di riconoscimento, daranno riscontro al richiedente a mezzo mail che potrà pervenire dall’indirizzo di posta elettronica del reparto (riconoscimentotitoli.dginterni.dag@giustizia.it) o dall’indirizzo di posta certificata del Dipartimento (prot.dag@giustiziacert.it).

Presso il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali  - e-mail: centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it.
Ai sensi dell’art. 57 ter della Direttiva 2005/36/CE, i centri di assistenza assistono infatti i cittadini che esercitano i diritti loro conferiti dalla direttiva, eventualmente in collaborazione con le autorità€ competenti e i punti di contatto unici nello Stato membro ospitante.

Il riconoscimento dei titoli accademici segue un distinto procedimento.

Struttura di riferimento