Religioni

aggiornamento: 16 gennaio 2020

L’art. 26 della legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario riconosce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede, di istruirsi nella propria religione, di praticarne il culto.

Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 ha modificato l'art 9 dell'ordinamento penitenziario, prevedendo che ai detenuti che ne fanno richiesta sia garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso.

Negli istituti penitenziari, l’assistenza religiosa è assicurata per tutti i culti, per il culto cattolico è prevista la presenza di un Cappellano in ogni istituto.

Per i culti diversi dalla religione cattolica, i ministri possono accedere negli istituti penitenziari secondo due diverse modalità:

  • se si tratta di confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato Italiano, i ministri possono entrare negli istituti “senza particolare autorizzazione” e secondo quanto previsto dalle leggi che hanno recepito le singole intese, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento di esecuzione della legge 354/75. Attualmente, le Confessioni che hanno stipulato un’intesa con lo Stato Italiano sono:Tavola valdese, Assemblee di Dio in Italia, Chiesa evangelica luterana, Unione delle comunità ebraiche, Chiesa cristiana avventista, Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia, Chiesa apostolica, Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, Unione buddhista italiana, Istituto buddista italiano “Soka Gakkai”.
  • Per i ministri di culto di confessioni che non hanno stipulato alcuna intesa con lo Stato è invece necessario un nulla osta rilasciato ad personam dall’Ufficio culti del Ministero dell’interno.

Negli ultimi anni, è notevolmente aumentata la presenza di detenuti stranieri, soprattutto di fede islamica, e, in proporzione, è cresciuta la richiesta di assistenza religiosa islamica.
l’Islam non ha un'organizzazione unitaria e per l’accesso degli imam negli istituti penitenziari si segue la stessa procedura prevista per i ministri di culto di confessioni religiose, richiedendo il nulla osta del Ministero dell’interno.

Ogni anno, per la ricorrenza del Ramadan, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria impartisce specifiche disposizioni che consentono ai detenuti islamici di celebrare la ricorrenza nel rispetto delle norme di sicurezza.
Ove possibile, le direzioni degli istituti mettono a disposizione sale destinate alla preghiera.
Il 5 novembre 2015 è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra il DAP e l’UCOII (Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia). Il Protocollo però non ha carattere di esclusività nell'ambito dei rapporti con i ministri del culto islamico, vi sono infatti imam autorizzati dal Ministero dell’interno che non aderiscono all'UCOII.

Una minoranza di detenuti stranieri di fede ortodossa è seguita da propri sacerdoti

I rapporti tra lo Stato Italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia sono regolati dalla legge 30 luglio 2012 n. 126  per cui vescovi e sacerdoti possono accedere senza particolare autorizzazione negli istituti penitenziari.

I detenuti di fede Buddista possono chiedere assistenza religiosa in virtù dell’Intesa Stato italiano - Unione buddista Italiana recepita con legge 31 dicembre 2012 n. 245 e dell'Intesa Stato italiano - Istituto buddista italiano “Soka Gakkai” di Firenze recepita con legge 28 giugno 2016 n. 130.
 

MINISTRI DI CULTO NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI
(
Direzione generale detenuti e trattamento - dati aggiornati al 15 gennaio 2020)

I ministri di culto autorizzati ad accedere agli istituti penitenziari sono 1.505:

►Culti che hanno stipulato intesa con lo Stato italiano

  • Assemblee di Dio in Italia - 196
  • Chiesa Apostolica - 137
  • Chiesa cristiana avventista del 7°giorno - 78
  • Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni - 112
  • Chiesa evangelica luterana in Italia - 20
  • Sacra arcidocesi ortodossa d'Italia - 32
  • Altre Chiese ortodosse - 24
  • Istituto buddista italiano “Soka Gakkai” - 73
  • Unione buddhista italiana - 17
  • Unione comunità ebraiche italiane - 31
  • Unione cristiana evangelica battista d'Italia - 79
  • Tavola valdese - 77

►Culti che non hanno stipulato intesa con lo Stato italiano

  • Varie Chiese evangeliche - 82
  • Islamici - 43
  • Testimoni di Geova - 504