Stati Generali dell'Esecuzione Penale

aggiornamento: 5 febbraio 2016

   Tavolo 8 - Lavoro e formazione

Il tavolo si occupa degli aspetti problematici legati al lavoro e alla formazione dei detenuti, con particolare riguardo all’individuazione delle misure necessarie per ovviare alle attuali gravi insufficienze normative e organizzative e per predisporre un complessivo piano per il potenziamento delle attività lavorative durante l’esecuzione penale.

Coordinatore Stefano Visonà, capo dell'Ufficio legislativo Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Partecipanti / Gruppo di lavoro

  • Pasquale Bronzo - Ricercatore presso l' Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
  • Giuseppe Caputo - Ricercatore
  • Irma Civitareale - Direttore istituto penitenziario Cassino
  • Riccardo Del Punta - Docente Dipartimento di scienze giuridiche Università degli Studi di Firenze
  • Paola Giannarelli - Architetto - Responsabile del Servizio programmazione delle politiche di innovazione e controllo di gestione Ministero della Giustizia
  • Roberta Giannini - Avvocato
  • Marcello Marighelli - Garante diritti dei detenuti del Comune di Ferrara
  • Luigi Pagano - Provveditore dell'amministrazione penitenziaria Piemonte Valle d'Aosta
  • Michele Tiraboschi - Docente Facoltà di economia Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
  • Giovanni Torrente - Docente di diritto penale Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Torino

Perimetro tematico

Il Tavolo si occuperà degli aspetti problematici legati alla tematica del lavoro e della formazione dei detenuti, con particolare riguardo all’individuazione delle misure che si rendono necessarie al fine di ovviare alle gravi insufficienze registratesi negli ultimi anni, sia con riguardo al numero di detenuti occupati in attività di lavoro e formazione, sia in riferimento alle strumentazioni necessarie per lo svolgimento delle attività utili a questo fine.
L’ordinamento penitenziario prevede, come è noto, che «al condannato e all’internato è assicurato il lavoro», facendo salvi «i casi di impossibilità» (art. 15 ord. penit.). L’eccezione (l’impossibilità) sta sempre più divenendo la regola, al punto da far sorgere dubbi in ordine al mantenimento della previsione stessa dell’obbligatorietà del lavoro per i condannati (art. 20 ord. penit.). Previsione – è il caso di evidenziare – che si contrappone al carattere “facoltativo” di tutti gli altri elementi del trattamento.
Speciale attenzione sarà rivolta all’individuazione di quelle misure idonee ad aumentare la competitività delle attività di produzione carceraria così da accrescere la domanda di lavoro e produzione all’interno delle logiche del mercato e della concorrenza. Analoga attenzione dovrà essere dedicata alle opportunità di lavoro extra moenia, che peraltro potrebbero accrescersi con il miglioramento dei percorsi di formazione professionale e con la maturazione di esperienze lavorative intra moenia che non si riducano alle “attività domestiche” e ai servizi necessari per il mantenimento dell’Istituto.
Si dovrà tenere in particolare considerazione il ruolo svolto dalla Cassa delle ammende, valutando l’opportunità di ripristinarne l’originaria funzione esclusiva di finanziamento di programmi di reinserimento dei condannati e degli internati (le finalità dell’ente sono state invece ampliate dall’art. 44-bis della legge n. 14/2009).
 

 

Abstract della relazione

Le proposte contenute nella Prima parte hanno l’obiettivo di modificare la normativa relativa al lavoro dei detenuti adeguandola agli standard internazionali suggeriti dal Consiglio d’Europa e dalle Nazioni Unite e quello di riportare alla legalità il sistema delle retribuzioni, riducendo il contenzioso. Non comportano necessariamente un aumento della spesa attualmente stanziata per il lavoro penitenziario e consentono di mantenere l’attuale tasso di occupazione interna. Inoltre, disegnano un quadro giuridico appropriato per la sperimentazione di progetti innovativi per il rilancio del lavoro penitenziario che verranno presentati nella terza parte.

Nella Seconda parte è formulata la proposta dello scambio lavoro/libertà in alternativa allo scambio lavoro/retribuzione.
Sulla base delle considerazioni svolte nell’introduzione non è configurabile alcuna ipotesi di lavoro gratuito dei detenuti, poiché ciò violerebbe i principi costituzionali sul diritto alla retribuzione (art. 36) e l’art. 4 della Convenzione EDU così come interpretato dalla Corte Edu. Secondo una recente sentenza della Corte Edu (nel caso Floroiu v. Romania – n. 15303/10 del 12 marzo 2013), tuttavia, il sinallagma tipico del rapporto di lavoro (prestazione lavorativa/retribuzione) è rispettato anche quando in luogo della retribuzione viene previsto il beneficio di uno sconto di pena.
Si tratta di un’ipotesi che suscita perplessità – anche tra i componenti il Tavolo, qualcuno dei quali parla di perplessità addirittura «fortissime», rilevando come lo scambio lavoro/riduzione della pena è improprio, innaturale e tale da mortificare in profondità (non solo in termini teorici ma anche pratici) il valore educativo/rieducativo del lavoro, oltre a creare una grande disuguaglianza tra chi potendo lavorare avrebbe diritto a questo sconto di pena e chi, non potendo lavorare, non ne può beneficiare - ma che merita, comunque, di essere approfondita in quanto potrebbe garantire una maggior diffusione del lavoro in carcere anche in un contesto di risorse scarse com’è quello italiano.
Ovviamente, l’istituto andrebbe configurato in modo da non far venir meno le garanzie essenziali poste dalla Costituzione e dai testi internazionali a tutela dei diritti dei detenuti lavoratori, prima fra tutti l’assoluta volontarietà nell’accesso.

Nella Terza parte si individuano alcune delle possibili ragioni del mancato sviluppo del lavoro carcerario. E’ opinione dei componenti del Tavolo che la formazione dei detenuti, la ricerca di attività lavorative da svolgere all’interno del carcere, la loro organizzazione, l’assistenza dei detenuti rimessi in libertà nel reinserimento lavorativo siano attività che presuppongono attitudini e professionalità specifiche, differenti da quelle tipiche dell’Amministrazione penitenziaria. Si prospetta, pertanto, l’istituzione di un apposito organismo/ente cui affidare l’esercizio e la gestione di tali attività.

Nella Quarta parte sono indicati alcuni interventi che potrebbero rilevarsi comunque utili per promuovere la qualità e la quantità della formazione e del lavoro negli istituti penitenziari.

Obiettivi

Individuazione delle misure necessarie per ovviare alle attuali gravi insufficienze normative e organizzative e per predisporre un complessivo piano per il potenziamento delle attività lavorative durante l’esecuzione penale.

Versione integrale della relazione