Stati Generali dell'Esecuzione Penale

aggiornamento: 5 febbraio 2016

  Tavolo 16 - Trattamento. Ostacoli normativi all'individualizzazione del trattamento rieducativo

Il Tavolo si occupa di proporre interventi normativi finalizzati all’eliminazione di preclusioni assolute all’accesso a benefici penitenziari, così ridando centralità al percorso trattamentale ed evitando meccanismi generalizzati che contrastano con la finalità di rieducazione della pena. Si occuperà inoltre della disciplina dell’ergastolo.

Coordinatore Riccardo Polidoro, responsabile dell'Osservatorio sul carcere dell'Unione camere penali

Partecipanti / Gruppo di lavoro

  • Maria Grazia Coppetta - Docente diritto processuale penale Università degli studi di Urbino
  • Giovanna Di Rosa - Magistrato Tribunale di Sorveglianza di Milano
  • Fabio Fiorentin - Magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Vercelli
  • Francesca Gioieni - Direttore istituto penitenziario Brescia
  • Lorena Orazi - Responsabile area educativa della Casa di reclusione di Padova
  • Andrea Pugiotto - Docente diritto costituzionale Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Ferrara
  • Roberto Piscitello - Direttore generale detenuti e trattamento dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
  • Agostino Siviglia - Garante dei diritti dei detenuti Città di Reggio Calabria
  • Armando Zappolini - Presidente "Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza"

Perimetro tematico

Il Tavolo, dopo aver esaminato i più recenti interventi legislativi che hanno eliminato alcune delle condizioni ostative alla concessione di “benefici” penitenziari, dovrà, anche sulla scorta delle conclusioni cui sono giunte la “Commissione Mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza” e la “Commissione di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure alterative alla detenzione”, effettuare una ricognizione delle persistenti disposizioni dissonanti con i principi espressi dalla Corte Costituzionale, alla cui stregua contrasta con la finalità rieducativa della pena ogni preclusione assoluta all’accesso ai benefici penitenziari che non lasci margine al magistrato di sorveglianza per apprezzare la positiva evoluzione della personalità e della condotta del condannato ( v., tra le altre, Corte Cost. sent. n. 189/2010).
Nel formulare le proposte di riforma, si dovrà tenere in prioritaria considerazione l’art.26 lett.c) del disegno di legge delega (A.C. n.2798) che prescrive l’“eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo” e la “revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo”. Sembra essere piuttosto inequivoco l’intento del Delegante di imporre una radicale azione di “bonifica” di ogni automatismo preclusivo: tra l’altro, una tale azione, oltre che in linea con il risalente insegnamento della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 306 del 1993), restituirebbe coerenza al sistema, poiché la legge n. 94 del 2013, che già l’aveva intrapresa, si era fermata a metà, lasciando sopravvivere irragionevoli incongruenze (si pensi, ad esempio, alla detenzione domiciliare, ora accessibile anche al recidivo reiterato, tranne, irragionevolmente, per l’ipotesi di cui all’art. 47-ter, comma 1, ord. penit., che la preclude, addirittura, al recidivo tout court). Sarebbe, anzi, da valutare attentamente – in tale prospettiva – se questa opera di razionalizzazione sistematica non debba andare anche al di là della lettera della Delega, prevedendo l’eliminazione di ogni automatismo preclusivo, ancorché non collegato alla recidiva o alla particolare tipologia di reato (si pensi, ad esempio, al divieto assoluto di concessione di qualsiasi misura alternativa al condannato cui sia stata revocata la detenzione domiciliare: art. 47-ter, comma 9-bis, ord. penit.).
Un profilo politicamente molto delicato sarà quello riguardante il significato da attribuite alla locuzione “o rendono molto difficile”: se, cioè, ci si debba spingere sino al punto di ritenere bandite, in base al criterio de quo, anche le fattispecie strutturate nel senso di subordinare la concessione di certe misure alternative a presupposti più rigorosi o a presunzioni relative, in ragione della gravità ovvero della peculiarità del reato commesso.
Ineludibile, una riflessione su come andrebbe impostata la “revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo”.
In particolare, dovrà essere esaminata funditus la tematica del c.d. ergastolo ostativo, anche alla luce della pronuncia con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che una pena ineluttabilmente perpetua integra gli estremi del trattamento inumano a norma dell’art.3 Cedu (sent. 9 luglio 2013 Vinter e altri c. Regno Unito).
Inoltre, sarebbe opportuno affrontare il tema relativo alle regole che disciplinano l’isolamento e quello della sua concreta attuazione in relazione agli obiettivi trattamentali e di reinserimento sociale.
 

 

Abstract della relazione

Il Tavolo ritiene di aver adempiuto al compito assegnato, individuando gli ostacoli normativi all’individualizzazione del trattamento rieducativo, tenendo ben presente la concreta possibilità riformatrice nel dibattito politico che vi sarà all’esito degli Stati Generali. Si è fatto riferimento al lavoro di chi precedentemente si è occupato dell’argomento, come la Commissione “Giostra”, la Commissione “Palazzo”, quella del C.S.M. e lo stesso “Working Paper”, voluto dal Prof. Glauco Giostra. Sono stati trattati i temi relativi agli artt. 4 bis e 58 ter dell’ordinamento penitenziario, l’ergastolo ostativo, la liberazione anticipata, l’isolamento, i permessi, le preclusioni, l’indulto (e l’amnistia impropria).
E’ stato anche condiviso il progetto dell’“Osservatorio Carcere” dell’Unione Camere Penali italiane, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del trattamento e sulla stessa riforma voluta dal Ministro della giustizia.
Educare l’opinione pubblica, per poter poi davvero mettere in campo risorse ed energie per “rieducare” il condannato è il primo passo da compiere se davvero si vorrà dare esecuzione ai lavori degli Stati Generali.
Non si è voluto scrivere un nuovo articolato dell’art. 41bis dell’ordinamento penitenziario, argomento delegato al Tavolo n. 2, ma, dopo aver rimodellato gli artt. 4bis e 58ter ord..penit., è sembrato doveroso un riferimento al carcere c.d. “duro”.

Sintesi delle proposte

  1. Prevedere soluzioni normative che possano adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena; in particolare, alla individualizzazione del trattamento secondo la linea indicata dalla Costituzione
     
  2. Revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la Giustizia
     
  3. Eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi, sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e la revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo
     
  4. Valutare se non siano opportuni interventi normativi in grado di eliminare sbarramenti al trattamento rieducativo, che non dipendano dalla condotta e dall’atteggiamento dell’interessato, bensì da aprioristiche presunzioni assolute. Particolare attenzione all’isolamento diurno
     
  5. Prefigurare ipotesi in cui, senza ricorrere ad alcun automatismo o presunzione assoluta, ci si faccia carico della gravità della pena e della particolare pericolosità del reato, elaborando presupposti più rigorosi e più impegnativi accertamenti istruttori per l’accesso alle misure alternative
     
  6. Affrontare il problema dell’ergastolo ostativo
     
  7. Ipotizzare interventi di tipo amministrativo e organizzativo per migliorare l’intervento trattamentale e lo sviluppo dei percorsi individuali
     
  8. Sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’ergastolo e sulle questioni attinenti allo sviluppo delle attività trattamentali nell’ottica della riduzione della recidiva e quindi della maggiore sicurezza dei cittadini.
     

Versione integrale della relazione