Stati Generali dell'Esecuzione Penale

aggiornamento: 5 febbraio 2016

   Tavolo 13 - Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato

Il Tavolo si occupa dei programmi di giustizia riparativa, quali percorsi che consentano alla vittima di recuperare una posizione di centralità nel procedimento penale e al reo di accettare la responsabilità delle proprie azioni, così sanando la lesione al tessuto sociale che la commissione del reato di fatto ha determinato

partecipanti / Gruppo di lavoro

Coordinatore Grazia Mannozzi, docente Università degli studi dell'Insubria

  • Elena Buccoliero - Dirigente servizio regionale per le vittime di reati gravi Emilia Romagna
  • Federica Brunelli - Docente Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi Milano Bicocca
  • Carmela Campi - Direttore istituto penitenziario Carinola
  • Maria Laura Fadda - Magistrato Tribunale di Sorveglianza di Milano
  • Benedetta Galgani - Ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Pisa
  • Daniela Grilli - Direttore ufficio detenuti provveditorato Marche
  • Maria Pia Giuffrida - Presidente “Spondé” ONLUS ,Organizzazione non lucrativa di attività sociale
  • Stefano Marcolini - Professore associato in Diritto processuale penale presso il Dipartimento di diritto, economia e culture Università degli Studi dell'Insubria
  • Giuseppe Mosconi - Docente Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia applicata Università degli studi di Padova
  • Michele Passione - Avvocato
  • Pietro Rossi - Garante diritti dei detenuti della Regione Puglia

Perimetro tematico

Il Tavolo è istituito per allineare le esperienze di Restorative Justice (RJ) sviluppate in Italia a quelle di altri Paesi europei ed extraeuropei, tenendo quale punto di orientamento i principi e le disposizioni contenuti nella Direttiva 2012/29/UE – secondo cui ai programmi di RJ si deve ricorrere soltanto nell’interesse della vittima, oltre che col suo consenso libero, informato e sempre revocabile.
La letteratura in materia evidenzia che la responsabilità, ogni volta che si parla di giustizia riparativa, non ha più (sol)tanto a che fare con l'essere "responsabili di” qualcosa e “per qualcosa”, ma è intesa come un percorso attivo che conduce i soggetti in conflitto a essere "responsabili verso " (a rispondere l’uno verso l’altro). Coerentemente, i programmi di RJ, in Europa e altrove, convergono nel chiedere all’autore di reato di attivarsi per promuovere concrete attività riparative nei confronti della vittima e della sua comunità di appartenenza, lungo un percorso che deve condurlo a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, nonché a riconoscere e a elaborare la propria responsabilità.

Più dettagliatamente, nel tenere presenti anche le altre indicazioni sovranazionali in materia di mediazione reo-vittima, il tavolo si occuperà di:
- promuovere una comprensione adeguata dello spirito e della operatività concreta di giustizia riparativa e mediazione penale, in cui la vittima e il reo sono i due “fuochi” dell’ellisse “giustizia”;
- promuovere la previsione normativa espressa della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa e di mediazione sia nel diritto penale minorile che in quello per gli adulti in ogni stato e grado del procedimento;
- indicare la tipologia dei programmi di giustizia ripartiva che consentano, dopo una condanna definitiva, alla vittima di recuperare una posizione di centralità e al reo di accettare la responsabilità delle proprie azioni;
- favorire incontri con vittime aspecifiche. Per vittima aspecifica si intende un incontro di mediazione fra l’autore di un determinato reato, per esempio una rapina, e la vittima di una diversa rapina. In altre parole, la fattispecie di reato è la stessa ma diversi sono i soggetti coinvolti e il contesto in cui il fatto di reato si è consumato.
Tale esperienza rappresenta un momento di assunzione di responsabilità verso una vittima in carne ed ossa ed è l’occasione per definire insieme a lei una forma di riparazione adatta al reato commesso.
- indicare come coordinare i programmi di giustizia riparativa e, in particolare, la mediazione penale con la normativa penale e processuale esistente;
- indicare linee giuda per la formazione dei mediatori penali;
- indicare percorsi formazione rivolti alla magistratura e all’avvocatura e le modalità di sensibilizzazione della collettività alla cultura della riparazione e della mediazione.

Il Tavolo dovrà tenere conto della presenza nel nostro ordinamento:
a) di condotte riparative e risarcitorie riconducibili alla logica della giustizia riparativa, sia della persona singola che dell’ente (cfr., ad esempio, l’art. 168 bis c.p., l’art. 35 d.lsg. 274/2000, l’art. 17 d.lgs. 231/2001);
b) di condotte antagonistiche dell’offesa con componenti riparative e risarcitorie (v. il diritto penale del lavoro);
c) di forme di riparazione orientate non già alla vittima bensì alla collettività (riconducibili a una nozione ampia di giustizia riparativa) nei seguenti istituti:
- il lavoro sostitutivo di cui alla legge 689/81;
- il lavoro di pubblica utilità previsto ex art 54 d.lgs. 274/2000 per alcune violazioni del codice della strada;
- il lavoro di pubblica utilità previsto per i tossicodipendenti ex art. 73 comma 5-bis d.p.r. 309/90;
- i progetti di pubblica utilità per i soggetti ammessi al lavoro esterno ex art. 21, comma 4-ter, l. 354/75;
d) di forme di mediazione reo-vittima e di riparazione orientate alla vittima e alla comunità e alla responsabilizzazione dell’autore di reato ex art. 9 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, come promosse dal pubblico ministero in sede di indagini preliminari.
e) di forme di mediazione reo-vittima e di riparazione orientate alla vittima e alla comunità e alla responsabilizzazione dell’autore di reato quali prescrizioni impartite dall’Autorità giudiziaria minorile (Giudice per le indagini o Tribunale per i minorenni), su proposta dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia (U.S.S.M.) o del Pubblico Ministero, nel progetto di messa alla prova ex art. 28 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448;
f) dell’adoperarsi a favore della vittima” da parte dell’affidato in prova al servizio sociale ex art. 47, n. 7 ord. penit.

Il Tavolo dovrà tenere conto che una dimensione riparativa è presente:
- nella previsione di cui all’art. 133, comma 2, n. 3, c.p., nella parte in cui il giudice è chiamato a tener conto, in sede di commisurazione della pena, della condotta contemporanea o susseguente al reato;
- nella previsione di cui all’art. 62, n. 6 c. p., (attenuante della riparazione del danno che prevede altresì l’adoperarsi, del reo, spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato prima del giudizio).

Il Tavolo dovrà verificare come rileggere alla luce della Direttiva 2012/29/UE e orientare alla giustizia riparativa:
- la previsione dell’art. 118 del d.p.r. 230/2000, che assegna agli Uffici di esecuzione penale esterna il compito di favorire “una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata da parte della persona degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”;
- la previsione dell’art. 176 c.p., che subordina la concessione della liberazione condizionale della pena al ravvedimento del reo;
- la previsione dell’art. 179 c.p., che impedisce la concessione della riabilitazione quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato;
- le disposizioni di cui alla legge anticorruzione 69/2015.

Il Tavolo dovrà altresì:
- coordinare la disciplina delle condotte riparatrici, previste agli artt. 1 e 2 del ddl n. 2798/2014 come causa di estinzione del reato, con l’istituto della sospensione condizionale della pena;
- individuare quali programmi di giustizia riparativa possano costituire “momenti qualificanti del [il] percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative” in base alla delega conferita al Governo ex art. 26 lett. d) ddl 2798/2014.
 

 

Abstract della relazione

In relazione al tema assegnato il Tavolo 13 presenta una serie di proposte che muovono da alcune precondizioni del discorso, fondate sulle indicazioni normative sovranazionali e sulla migliore letteratura italiana ed internazionale.

  1. anzitutto, per giustizia riparativa, si intende «qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali [conferencing] e i consigli commisurativi [sentencing cirles]” (UN Basic Principles, 2000).
  2. In secondo luogo, la giustizia riparativa si caratterizza per una spiccata autonomia concettuale: nasce da prassi riparativo-conciliatorie ancestrali e si staglia inizialmente come modello alternativo alla giustizia penale-processuale. Successivamente, nei Paesi che da più tempo la sperimentano, si integra pienamente nel sistema penale e processuale, mostrando grande duttilità applicativa: tecnica di diversion, meccanismo estintivo del reato o del processo, parametro commisurativo ed anche modalità di intervento atta a rinnovare profondamente la fase esecutiva della pena detentiva e delle misure non custodiali.
  3. In terzo luogo, la Direttiva 29/2012/UE invita a lavorare sulla complementarità tra sistema penale e giustizia riparativa, in vista di una migliore tutela e protezione delle vittime, anche dalla vittimizzazione secondaria.

Sulla base di queste premesse, ritenendo peraltro insufficiente l’operato del legislatore in materia di recepimento della Direttiva di cui sopra, il Tavolo 13 ha proposto una serie di modifiche normative in materia di esecuzione delle sanzioni (ord. penit., reg., cod. pen. e cod. proc. pen.), volte a rendere pienamente operativi strumenti e metodi della giustizia riparativa.
E’ parso indispensabile, in particolare:

  • riconoscere alla giustizia riparativa pari dignità rispetto all’individualizzazione del trattamento in modo da riequilibrare le posizioni di reo e vittima all’esito del processo penale;
  • inserire una norma generale nell’ordinamento penitenziario volta a consentire ai condannati e agli internati per tutti i tipi di reato, compresi quelli elencati all’art. 4-bis, l’accesso a programmi di giustizia riparativa in ogni fase dell’esecuzione.

E’ auspicabile che tale proposta si iscriva in un più generale contesto di riforma che promuova la possibilità di accedere alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento, come richiesto dalla Direttiva 29/2012/UE.
Il Tavolo 13 ha lavorato altresì a concrete proposte di formazione/sensibilizzazione di magistratura, avvocatura, operatori penitenziari e mediatori, ritenendo che il discorso sulla formazione sia coessenziale a quello normativo ed anzi si ponga, rispetto a quest’ultimo, quale indispensabile premessa.

In vista della disseminazione di conoscenze, ha realizzato due video scientifico-divulgativi che propongono una sintesi delle audizioni di esperti nazionali e stranieri effettuate sui temi della giustizia riparativa e della tutela delle vittime.

Obiettivi

  1. Analizzare le esperienze di Restorative Justice dei principali Paesi europei ed extraeuropei che si sono dotati di programmi di giustizia riparativa e mediazione quanto a:
    • mappatura dei reati mediabili (ambito edittale vs. tipologia di illecito);
    • locus delle norme che consentono mediazione e riparazione;
    • effetti di mediazione e riparazione sull’esercizio dell’azione penale, sul processo e sulla esecuzione della pena.
      Le esperienze comparative sono analizzate in coordinamento con il Tavolo 14.
  2. Proporre modelli e metodologie di giustizia riparativa orientati alla vittima (elisione o attenuazione delle conseguenze del reato; eventuale risarcimento del danno; restituzioni) e/o alla collettività (prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale), da inserire nei percorsi per il recupero dei condannati in esecuzione di pena intramuraria e in comunità e degli imputati ammessi alla prova ovvero quali condotte riparatorie ad efficacia estintiva del reato
     
  3. Coordinare il progetto di riforma di cui al disegno di legge n. 2798/2014 – che agli artt. 1 e 2 prevede l’introduzione agli artt. 162-ter e 649-bis condotte riparatorie come causa di estinzione del reato – con la disciplina della sospensione condizionale della pena ex l’art. 163 c.p.
     
  4. Dare forma e contenuto normativo alla “previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative” di cui all’art. 26, lett. d del disegno di legge n. 2798/2014, coordinando la normativa con istituti già esistenti
     
  5. Prevedere per gli operatori che si occuperanno di giustizia riparativa e in particolare per i mediatori penali moduli di formazione specifica e criteri di accreditamento e di accesso ad un Albo dedicato, stante l’autonomia teorico-pratica della mediazione penale da quella civile e commerciale
     
  6. Promuovere, per magistrati e avvocati, percorsi di formazione alla giustizia riparativa e alla mediazione, con particolare attenzione al raccordo di queste ultime con il sistema penale-processuale
     
  7. Promuovere la cultura della giustizia riparativa e della mediazione in ambito scolastico e universitario; sensibilizzare la collettività circa i benefici che si associano all’adozione di una giustizia aperta alla riparazione e alla riconciliazione anche in termini di prevenzione della criminalità.
     

Versione integrale della relazione