Vendite giudiziarie

aggiornamento: 24 marzo 2023

Il creditore, che ha ottenuto una sentenza a suo favore, vede soddisfatto il suo diritto solo se il debitore la esegue spontaneamente. Se ciò non accade, per riscuotere il credito, il creditore, munito di titolo esecutivo, deve ottenere la liquidazione dei beni del debitore, ossia la loro trasformazione in denaro. A tal fine, il creditore può presentare:

  • istanza di vendita dei beni pignorati
  • istanza per la loro assegnazione in pagamento

Le due tipologie di richieste sono alternative, in via preventiva, soltanto nell'espropriazione mobiliare di titoli di credito o di quelle cose aventi un valore determinato o determinabile da listini di borsa o mercato. Negli altri casi l'assegnazione può essere chiesta soltanto dopo che sono falliti gli esperimenti di vendita.
L'istanza di vendita forzata o di assegnazione non può essere proposta prima di 10 giorni dal pignoramento (tranne che si tratti di cose deteriorabili) e non oltre 90 giorni dal pignoramento stesso. A seguito dell'istanza, il giudice competente fissa l'udienza per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, nella quale il giudice disporrà, appunto, la vendita o l'assegnazione. La vendita forzata ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido, quindi se il pignoramento colpisce una somma di denaro, questa fase non avviene e il creditore procedente può chiedere senz'altro la distribuzione. Lo strumento con cui si attua la vendita forzata di un bene è l’asta pubblica.
La vendita forzata può avvenire:

  • senza incanto
  • con incanto

Nella vendita senza incanto, (artt. 570 ss. c.p.c.), i partecipanti presentano le offerte d’acquisto in busta chiusa in cancelleria con l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Tali buste vengono, poi, aperte nell’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza dei vari offerenti.

Nella vendita con incanto (artt. 576 ss. c.p.c.), si realizza immediatamente una gara fra i diversi offerenti. Il giudice dell’esecuzione stabilisce, con ordinanza, le modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora dell’asta, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte, l’ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato.
Con le leggi 28 dicembre 2005, n. 263 e 24 febbraio 2006 n. 52, è stata espressa una netta preferenza per la vendita senza incanto stabilendo, nell'espropriazione immobiliare, che il giudice deve sempre disporre prima la vendita senza incanto e disporrà la vendita con incanto soltanto se la vendita senza incanto ha esito negativo o non può avere luogo per mancanza di adesioni o se vi è un'unica offerta che non superi di 1/5 il valore di stima del bene.

Gli Istituti Vendite Giudiziarie (IVG)

 

►Pubblicità degli avvisi di vendita

Quando la legge dispone che deve essere data pubblica notizia di un atto esecutivo, deve essere affisso per tre giorni consecutivi nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo, un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico.
Inoltre, in caso di:

  • espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a € 25.000,
  • espropriazione di beni immobili

lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione cpc, deve essere anche inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto.
Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o dalla data dell’incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno sui quotidiani di informazione nazionali, e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciali.
Con decreto ministeriale 31 ottobre 2006 sono stati determinati i criteri e le modalità con cui individuare i siti internet, i requisiti tecnici, i requisiti professionali e di onorabilità dei soggetti che li gestiscono e quindi, con il successivo provvedimento 2 aprile 2009, sono stati istituiti:

  • l’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali e tecnici previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 - Sezione A
     
  • l'elenco dei siti internet gestiti dagli istituti abilitati alla pubblicità dei beni mobili di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 - Sezione B, che sarà disponibile a conclusione della ricognizione in corso, degli istituti vendite giudiziarie presenti sul territorio nazionale.
     
  • il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società che hanno presentato domanda ai fini dell’inserimento nelle sezioni A e B dell’elenco e i decreti di diniego e cancellazione.