Decreto 4 ottobre 2010 - Modalità per la trasmissione dei dati da pubblicare nei siti internet degli avvisi di vendita art. 490 c.p.c.

4 ottobre 2010

titolo completo: Modalità operative per la trasmissione dei dati e le informazioni minime pubblicate dai siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 c.p.c.

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

 

IL DIRETTORE GENERALE – RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto il decreto del Ministro della Giustizia in data 31 ottobre 2006, portante “Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2006);

Visto il decreto del Ministro della Giustizia in data 27 aprile 2009, portante “Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia”;

Rilevato che devono essere definite le modalità operative per l’acquisizione dei dati, nonché le informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti, rispettivamente a norma dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 7, comma 3, del citato decreto;

 

DECRETA

 

Art. 1

  1. Il presente provvedimento fissa le modalità operative per la trasmissione dei dati e le informazioni minime pubblicate dai siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile, nonché per la ricerca e il monitoraggio dei dati pubblicati sui siti, al fine di consentire una visione completa ed unitaria di tutte le vendite forzate in corso mediante il portale vendite giudiziarie, come previsti a norma dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro della Giustizia in data 31 ottobre 2006.
  2. Le modalità operative per la trasmissione dei dati e le informazioni minime pubblicate dai siti di cui al comma 1 sono riportate nell’allegato A al presente provvedimento.

Art. 2

  1. Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione www.giustizia.it, nonché sul sito www.processotelematico.giustizia.it


Roma, 4 ottobre 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Aprile


Allegati