Decreto 17 maggio 2016 - Autorizzazione dell’Istituto vendite giudiziarie Edicom Servizi s.r.l. nell’ambito del circondario di LAMEZIA TERME

17 maggio 2016

 

Sostituito dal decreto 27 novembre 2017

 

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Il Direttore generale

premesso che, con decreto del Direttore generale del 17.7.2014, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 17 del 15.9.2014, è stata disposta la cessazione dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di I.V.G. nell’ambito territoriale della circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Lamezia Terme, rilasciata in favore di Placanica Francesco con d.m. 3.4.1994;

rilevato che, con avviso pubblicato il 22.9.2014 e integrato il 6.10.2014, il Presidente della Corte d’appello di Catanzaro ha attivato la procedura di valutazione comparativa per il rilascio di nuova autorizzazione a tale fine;

considerato che, nel termine assegnato, hanno presentato domanda i seguenti soggetti:

  • Edicom Servizi s.r.l.;
  • Serra Concetta;
  • IVG & C. s.a.s. di Fragomena Antonio;
  • Agenzia d’affari e servizi di Sara Calidonna;
  • Avv. Andrea Giovanni;

preso atto del regolare svolgimento delle attività di gara;

tenuto conto delle risultanze degli accertamenti istruttori eseguiti dalla Corte d’appello di Catanzaro;

visto il giudizio comparativo espresso dal Presidente della Corte d’appello di Catanzaro con nota del 24.3.2015 (prot. DAG 53300.E del 31.3.2015);

rilevato che quest’ultimo, nel proporre per l’autorizzazione la Edicom Servizi s.r.l., ha in sintesi evidenziato:

che tale società, oltre a svolgere analoga attività all’interno del circondario del Tribunale di Vibo Valentia, è stata incaricata dal Tribunale di Reggio Calabria dello svolgimento dell’attività di commissionario per l’asporto, la custodia e la vendita, anche con modalità telematiche, dei beni mobili pignorati o facenti parte della massa passiva fallimentare e dei beni mobili sequestrati o confiscati;

che le ditte individuali Serra Concetta e avv. Arena Giovanni, per converso, sono prive di pregresse specifiche esperienze nel settore;

che la ditta Sara Calidonna ha una pregressa esperienza nel settore “decisamente più limitata rispetto a quella della Edicom Servizi s.r.l., non avendo mai avuto l’autorizzazione all’attività di IVG, atteso che l’esperienza professionale è consistita nell’espletamento di attività alle dipendenze della ditta effettivamente autorizzata”;

che la IVG & C. s.a.s. di Fragomena Antonio, pur potendo vantare “una pregressa e duratura esperienza di società autorizzata all’attività di IVG per il Tribunale di Catanzaro”, non può essere preferita alla Edicom Servizi s.r.l. in quanto quest’ultima “vanta:

  1. una migliore offerta logistica”, essendo titolare “di un contratto di comodato di locali ubicati presso il Tribunale di Lamezia Terme;
  2. una maggiore disponibilità di locali e immobili da adibire all’attività di IVG”, avendo anche la disponibilità “di altri locali deposito e sala aste, in Vena di Ionadi, per una superficie di circa 1.500 mq., oltre piazzale esterno capace di 50 autoveicoli;
  3. la possibilità di organizzare vendite telematiche, essendo il gestore ufficiale dei sistemi di vendita telematica per l’Associazione Nazionale Istituti Vendite Giudiziarie;
  4. una maggiore capacità di pubblicità delle vendite, essendo gestore dei siti internet www.asteavvisi.it e www.canaleaste.it, entrambi autorizzati dal Ministero della Giustizia, nonché dell’ulteriore sito internet www.astemobili.it specializzato nella promozione di beni provenienti da vendite giudiziarie, utilizzando il metodo di vendita dell’asta telematica”;

ritenuto che non siano effettivamente idonei all’aggiudicazione del servizio i richiedenti Serra Concetta e avv. Arena Giovanni, in considerazione, tra l’altro, della limitata consistenza patrimoniale e della carenza di professionalità specifica nel settore;

ritenuto che, per converso, siano a tal fine idonei gli altri tre concorrenti, potendo tutti vantare esperienza specifica nel settore – Sara Calidonna avendo lavorato quale vicedirettore nella precedente gestione dell’I.V.G. di Lamezia Terme, la IVG & C. s.a.s. di Fragomena Antonio essendo concessionaria del medesimo servizio all’interno del circondario del Tribunale di Catanzaro fin dal 1994, la Edicom Servizi s.r.l. essendo concessionaria del medesimo servizio all’interno del circondario del Tribunale di Vibo Valentia dal 2011 – nonché idonea consistenza patrimoniale;

considerato che tuttavia:

  • l’Agenzia d’affari e servizi di Sara Calidonna non ha indicato di avere la disponibilità di alcun mezzo di trasporto idoneo al trasporto merci (avendo la disponibilità di una autovettura, di un muletto e di un transpallet), rappresentando di avere intenzione di avvalersi, per tali necessità, della collaborazione di soggetti terzi: il che appare in contrasto con il disposto dell’art. 6, comma 2, del regolamento approvato con d.m. 11 febbraio 1997, n. 109, a norma del quale “l’espletamento dell’incarico non può essere delegato ad altri, neppure in parte”;
     
  • la IVG & C. s.a.s. di Fragomena Antonio ha invece adeguatamente dedotto di avere la disponibilità di locali nel Comune di Lamezia Terme (siti in via Savutano), che destinerà allo svolgimento del servizio in questione due autocarri e una autovettura, come pure che provvederà all’assunzione di tre dipendenti (da destinare rispettivamente alle funzioni di vicedirettore, di addetto alla ricognizione dei beni pignorati e di operaio addetto al carico e scarico delle merci);
     
  • la Edicom Servizi s.r.l., allo stesso modo, ha adeguatamente indicato nel progetto gestionale di avere la disponibilità sia di locali in comodato all’interno del Tribunale di Lamezia Terme e di altri locali di maggiore ampiezza nel comune di Vena di Ionadi (in provincia di Vibo Valentia), sia di personale (cinque dipendenti) sia di mezzi idonei all’espletamento delle attività connesse al servizio di I.V.G.;

ritenuto che dunque, avendo entrambe le società da ultimo indicate formulato progetti organizzativi e gestionali astrattamente idonei allo svolgimento dell’attività di I.V.G., ben possa condividersi la scelta del Presidente della Corte d’appello di Catanzaro di valorizzare, nel caso di specie, l’elemento – parimenti di natura organizzativa – costituito dalla capacità di organizzare vendite telematiche ai sensi dell’art. 161-ter disp. att. c.p.c., del d.m. 26 febbraio 2015, n. 32 nonché, da ultimo, dell’art. 569, comma 4°, c.p.c., nella formulazione modificata dall’art. 4, comma 1, lett. e) del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (a norma del quale il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale dispone la vendita, “stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”);

considerato che, mentre la IVG & C. s.a.s. di Fragomena Antonio nulla ha rappresentato al riguardo, la Edicom Servizi s.r.l. ha dedotto e documentato una particolare capacità sia di organizzare vendite telematiche (essendo per altro “il gestore ufficiale dei sistemi di vendita telematica per l’Associazione Nazionale Istituti Vendite Giudiziarie”), sia di effettuare, con le medesime modalità telematiche, l’attività di pubblicità delle vendite stesse (essendo “gestore dei siti internet www.asteavvisi.it e www.canaleaste.it, entrambi autorizzati dal Ministero della Giustizia, nonché dell’ulteriore sito internet www.astemobili.it specializzato nella promozione di beni provenienti da vendite giudiziarie, utilizzando il metodo di vendita dell’asta telematica”);

ritenuto che pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, possa essere condivisa la scelta del Presidente della Corte d’appello di Catanzaro in favore della Edicom Servizi s.r.l., con sede legale in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 21, P.IVA n. 05899750821;

visti gli artt. 520, 534, 592 c.p.c. e l’art. 159 disp. att. c.p.c.;

DISPONE

la Edicom Servizi s.r.l. (con sede legale in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 21, P.IVA n. 05899750821) è autorizzata, nell’ambito del circondario del Tribunale di Lamezia Terme, all’amministrazione giudiziaria dei beni immobili, alla custodia e alla vendita all’incanto ed a mezzo commissionario dei beni mobili e a qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall’autorità giudiziaria secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento approvato con d.m. 11 febbraio 1997, n. 109.

Decreta altresì che, eventuali modificazioni della titolarità della concessione potranno essere attuate solo con il preventivo assenso di questa Amministrazione.

Roma, 17 maggio 2016

Il Direttore generale
Michele Forziati