Circolare 16 maggio 2016 - In materia di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di Cassazione

16 maggio 2016

prot. DAG 90527U

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale

Al Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione

ROMA
Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
ROMA

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

Ai Signori Procuratori Generali
della Repubblica presso le Corti di Appello
Loro Sedi

OGGETTO: Circolare in materia di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di Cassazione

  1. Con nota del 23 dicembre 2015, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha segnalato alcune disfunzioni, concernenti la tenuta dei fascicoli da parte degli uffici giudiziari di merito e la loro trasmissione alla Corte, individuandole come cause di rallentamento delle operazioni di registrazione e di disservizio nell’attività di esame preliminare dei ricorsi svolta dai magistrati delegati dal Primo Presidente.
    Discende dall’analitica nota del Primo Presidente la necessità di rilanciare le raccomandazioni contenute in precedenti circolari di questa Direzione Generale (n. 582 del 6 febbraio 2001 e n. 64 dell’8 luglio 2008), con integrazioni suggerite dalla constatazione successiva di inconvenienti, non emersi all’epoca della loro elaborazione.
    Concorre all’attualizzazione dell’intervento ministeriale il Protocollo d’intesa sulle regole redazionali dei ricorsi in materia civile e penale, sottoscritto dal Primo Presidente e dal Presidente del Consiglio nazionale forense in data 17 dicembre 2015. Lo stesso Primo Presidente, del resto, contestualizza la sua segnalazione menzionando le regole redazionali concordate con il Consiglio Nazionale Forense.
    Il Protocollo contiene indicazioni in tema di sinteticità e chiarezza del ricorso e si confronta con la necessità di contemperare dette esigenze con il canone di autosufficienza del ricorso che investe, in particolare, le informazioni contenute nel provvedimento impugnato che assumono rilievo per l’esame dei motivi di impugnazione incentrati sull’omessa valutazione o il travisamento di una prova decisiva, ovvero sulla sussistenza di una causa di inammissibilità, nullità o inutilizzabilità.
    Ora, la linea di bilanciamento individuata nel documento consiste nel ritenere satisfattiva dell’onere difensivo l’elencazione degli atti processuali recanti le informazioni rilevanti, corredata dalla puntuale indicazione degli elementi funzionali al loro agevole reperimento nel fascicolo. Il che postula l’ordinata e completa composizione del fascicolo trasmesso alla Corte.
    La misura dell’urgente necessità del presente intervento può apprezzarsi, tenendo conto del numero ingente dei ricorsi penali che pervengono alla Corte: 55.000 nell’anno 2014, 53.539 nell’anno 2015; con un trend incrementale attestato dal fatto che nel primo trimestre dell’anno 2016 sono stati iscritti 735 ricorsi in più rispetto a quello precedente, per un totale di 13.420.
    Si tratta di numeri che rischiano di pregiudicare la concentrazione della Corte sulla funzione di nomofilachia e che perciò hanno indotto il Primo Presidente all’emanazione, in data 28 aprile 2016, di un provvedimento sulla motivazione semplificata delle sentenze penali che si atteggia quale ideale complemento degli interventi messi in campo sul versante degli atti di parte.
    Praticando una metodologia innovativa, la presente circolare è stata elaborata con il contributo del Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti nei procedimenti di competenza della Corte di cassazione, costituito dal Ministro con d.m. 9.2.2016, che ne ha approvato il contenuto.
     
  2. Al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dal Primo Presidente, è anzitutto opportuno ribadire e integrare alcune raccomandazioni, concernenti la compilazione della copertina del fascicolo da parte della cancelleria dell’ufficio di merito.
    Questa dovrà riportare, in maniera riconoscibile:
    1. le generalità complete del ricorrente o dei ricorrenti con gli eventuali alias; l’eventuale dichiarazione o elezione di domicilio; l’indicazione dell’eventuale sottoposizione a misura cautelare personale, con specificazione della misura applicata e del relativo termine di durata;
    2. i nomi dei difensori di fiducia o d’ufficio;
    3. l’oggetto dei ricorsi, indispensabile perché la Cancelleria della Corte possa selezionare quelli da decidere con urgenza e quelli che vanno registrati con priorità (mandati di arresto europeo, istanze di rimessione, ricusazioni) e possa immediatamente censire i procedimenti che formano oggetto di rilevazioni statistiche (messa alla prova, procedimenti in materia di terrorismo, reati ambientali, frodi in danno dell’UE);
    4. il titolo e la data del commesso reato, con indicazione esatta del termine di prescrizione;
    5. il provvedimento impugnato, con l’indicazione del suo contenuto, dell’Autorità giudiziaria che lo ha emesso e della relativa data.

      Riveste particolare importanza l’indicazione chiara e aggiornata dei dati funzionali al tempestivo assolvimento dell’attività di esame preliminare dei ricorsi. Si tratta delle informazioni relative alla data del commesso reato, alle sospensioni del termine di prescrizione, alla data di inizio della custodia cautelare e alla sua scadenza. L’esattezza, l’esaustività e l’immediata rilevabilità di detti dati consente, pur a fronte dell’ingente numero di procedimenti instaurati dinanzi alla Corte, la fissazione tempestiva delle udienze, in modo da prevenire il rischio di maturazione del termine di prescrizione dei reati o di scarcerazione degli imputati per decorrenza dei termini di custodia.
      Tenuto conto della pluralità delle informazioni da evidenziare, soprattutto nel caso di procedimenti oggettivamente e/o soggettivamente cumulativi, è vivamente raccomandata la predisposizione e la trasmissione alla Corte di schede recanti, per ciascun imputato e per ciascun capo di imputazione, l’indicazione esatta della data di commissione del reato, delle sospensioni della prescrizione e dei relativi motivi, della data di inizio della custodia cautelare e delle eventuali sostituzioni o revoche, delle ordinanze di sospensione dei termini di durata massima della misura personale.
      Le copertine e/o le schede recanti le informazioni sopra indicate potranno essere più agevolmente formate, mediante estrazione dei dati contenuti nei registri informatici. Dev’essere pertanto raccomandata la puntuale compilazione e il tempestivo aggiornamento dei moduli informatici. E ciò non soltanto per i fini che qui ci occupano, ma anche allo scopo di consentire il controllo dei termini di prescrizione e di custodia da parte dei giudici che si succedono nella gestione delle fasi di merito, sì da prevenire fenomeni di trattazione tardiva delle procedure e di ritardate scarcerazioni nel corso delle indagini preliminari, dell’udienza preliminare e dei giudizi di primo e secondo grado.
       
  3. Alcune carenze rilevate dal Primo Presidente attengono all’intestazione delle sentenze d’appello.
    Queste devono incorporare i capi di imputazione per esteso, aggiornati nel caso di modifiche intervenute nel corso del giudizio di primo grado; le conclusioni delle parti, soprattutto quando queste contengano la sollecitazione dell’esercizio di poteri d’ufficio su punti della decisione che non hanno formato oggetto degli originari motivi di appello.
    E’ poi essenziale, per l’immediata verifica della tempestività dei ricorsi, la chiara indicazione da parte delle cancellerie degli uffici di merito, in calce o a margine delle sentenze, delle date di: deposito della decisione, ricorso per cassazione, notificazione degli estratti contumaciali (ove ancora previsti).
    Risponde ad esigenze di semplificazione della predisposizione degli avvisi per il giudizio di cassazione, l’esigenza di riportare, nell’intestazione delle sentenze, i difensori di fiducia o di ufficio e le domiciliazioni.
     
  4. Venendo alla composizione dei fascicoli da trasmettere alla Corte di cassazione, deve anzitutto ribadirsi la raccomandazione che i fogli in essi contenuti siano legati, numerati e preceduti da un indice scrupolosamente compilato; e che, nel caso di incarti costituiti da più fascicoli, la trasmissione sia accompagnata da una nota recante la precisa indicazione dei fascicoli e degli atti che vi sono raccolti.
    Dev’essere pure ribadita, nel caso di fascicoli composti da più di due faldoni, la raccomandazione di evitare la trasmissione degli atti sprovvisti di utilità ai fini della decisione del ricorso, al fine di contenere i costi di spedizione ed ovviare alle difficoltà di archiviazione della Corte, oltre che al fine di prevenire il rischio di dispersione del materiale processuale.
    Appare dunque utile la riproposizione delle indicazioni già fornite dalla richiamata circolare n. 582 del 6 febbraio 2001, in tema di individuazione degli atti essenziali da trasmettere alla Corte, con alcune integrazioni suggerite dall’esperienza e dalle innovazioni normative nel frattempo intervenute.

    Fermi restando gli adempimenti previsti dall’art. 164 c. 4 att. c.p.p., devono individuarsi come essenziali i seguenti atti:
    1. Giudizio di cognizione
      1. atto di impugnazione;
      2. sentenza recante in calce, a cura della cancelleria, le attestazioni necessarie per la verifica di tempestività del ricorso;
      3. sentenza di primo grado e di appello;
      4. sentenza annullata dalla Corte di cassazione con rinvio;
      5. verbali del giudizio di primo grado e di appello, essenziali per la verifica delle eventuali sospensioni della prescrizione e per la consultazione delle ordinanze dibattimentali impugnate con la sentenza;
      6. nota contenente le imputazioni, ove queste non siano già riportate nell’epigrafe della sentenza;
      7. atti specificamente richiamati e sui quali si fondano i motivi di ricorso, alla stregua dell’art. 606 lett. e) c.p.p. Nell’individuazione di questi ultimi, la cancelleria del giudice di merito sarà agevolata dalla previsione, nello schema di ricorso penale inserito nel protocollo d’intesa stipulato con il CNF, dell’onere del ricorrente di indicare specificamente, in calce al ricorso, dopo le conclusioni e prima degli allegati, gli atti oggetto delle censure dedotte con i motivi e la loro collocazione nel fascicolo.
    2. Giudizio in materia di misure cautelari personali e reali (art. 100 att. c.p.p.):
      1. atto di impugnazione;
      2. ordinanza impugnata del cd. Tribunale della libertà;
      3. ordinanza applicativa della misura cautelare impugnata mediante richiesta di riesame o ricorso diretto per cassazione;
      4. ordinanza in materia di misure cautelari, diversa da quella sub 3), impugnata mediante appello;
      5. richiesta di riesame o atto di appello.
    3. Giudizio di revisione:
      1. sentenza di condanna soggetta a revisione;
      2. sentenze indicate per i casi di revisione previsti dall’art. 630 c. 1 lett. a) e b) c.p.p.;
      3. ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione o sentenza emessa nel giudizio di revisione;
      4. atto di impugnazione contro l’ordinanza o sentenza di cui al punto 3).
    4. Conflitti di giurisdizione e di competenza (artt. 30, 31 c.p.p.) – Rimessione (art. 46 c.p.p.):
      1. nota recante la specifica indicazione delle parti private, dei difensori e delle imputazioni;
      2. denunzia di conflitto con allegata documentazione;
      3. provvedimenti sulla giurisdizione o sulla competenza dei giudici in conflitto;
      4. osservazioni, eventuali, dei singoli giudici;
      5. richiesta di rimessione con allegata documentazione, notificata a cura del richiedente alle altre parti, con eventuali osservazioni del giudice.

        Laddove i provvedimenti sopra indicati abbiano dimensione maggiore alle 50 pagine, è raccomandata la trasmissione, in formato PDF, su supporto informatico o secondo le altre modalità consentite dai sistemi informativi ministeriali. Questa raccomandazione deve intendersi riferita anche agli atti più voluminosi da inserire nei fascicoletti, formati ai sensi dell’art. 164 c. 4 att. c.p.p.
         
  5. La funzionalità dei raccomandati accorgimenti sarà maggiormente apprezzabile, se i giudici estensori avranno cura di ripartire la redazione dei provvedimenti più complessi in sezioni o paragrafi, da riportare in un apposito indice, che ponga immediatamente in evidenza:
    • nelle decisioni di cognizione, la distinzione della parte ricostruttiva della responsabilità da quella dedicata al trattamento sanzionatorio; nonché, nel caso di provvedimenti soggettivamente cumulativi, le sezioni dedicate a ciascun imputato;
    • nelle decisioni cautelari, la distinzione tra l’esposizione e valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e le parti dedicate all’analisi dei pericula libertatis e alle scelte tecniche operate in tema di proporzionalità e adeguatezza della misura; nonché, nel caso di provvedimenti soggettivamente cumulativi, le sezioni dedicate a ciascun indiziato.

Roma, 16 maggio 2016

Il Direttore Generale
Raffaele Piccirillo