Decreto 10 maggio 2012 - Iscrizione L.A.P.E.T. nell'elenco delle associazioni delle professioni non regolamentate

10 maggio 2012

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

 

Visto l’art. 15 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2007 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l’art. 26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva 2005/367CE;

Precisato che il procedimento per l’annotazione nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate nonché delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle attività nell’area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia, di cui all’art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, non è finalizzato ad un riconoscimento o ad altra forma di regolamentazione di attività professionali non specificamente oggetto di previsione normativa ma è unicamente rivolto alla individuazione degli enti associativi che, in possesso dei requisiti richiesti per l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative o associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle professioni o delle attività nell’area dei servizi non intellettuali non regolamentate, possono essere sentite sulle proposte di piattaforme comuni di cui all’art. 4 lett. n) del medesimo decreto legislativo;

Precisato quindi che l’ambito di intervento delle associazioni in esame è limitato alla mera attività consultiva in sede di elaborazione di proposte in materia di piattaforme comuni quando la materia interessa attività professionali non regolamentate in Italia;

Visto il decreto del direttore generale del  2 luglio 2010 con il quale si è provveduto alla istituzione dell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 206/2007 nonché alla istituzione del registro nel quale deve essere indicata la data in cui sono pervenute le domande di annotazione;

Vista l’istanza proposta, ai sensi del comma quarto dell’art.26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, dalla Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari,  pervenuta in data  2 gennaio 2008, con la quale è stata chiesta l’annotazione nell’elenco delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale delle professioni non regolamentate in Italia nonché delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale  delle attività nell’area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia;

Vista la documentazione trasmessa dall’istante Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari in allegato alla domanda di annotazione nonché la documentazione integrativa trasmessa;

Visto il parere reso dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro in data 9 dicembre 2009 e pervenuto il 22 gennaio 2010;

Sentito l’Ufficio Legislativo in ordine alla definizione del concetto di “professione regolamentata” ai sensi  dell’art. 4, comma primo, lettera a) del d.lgs. n. 206/2007 e  considerato altresì il disposto di cui all’art. 8, comma primo, lettera m) del d.lgs. n. 59/2010 ai fini di una corretta individuazione dei soggetti chiamati a far parte delle conferenze di servizi per la predisposizione delle piattaforme comuni;

Acquisito il concerto del Ministro per le Politiche Europee;

Ritenuto che sussistono i requisiti previsti dall’art. 26, comma terzo, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 per l’annotazione dell’istante Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari nell’elenco sopra indicato;

Ritenuto di dovere accogliere la domanda;

DECRETA

L’annotazione della Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari con sede in Roma, Via delle Fornaci, 29.
L’iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.
La associazione è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti e dei dati comunicati ai fini dell’annotazione.
Il Ministro della Giustizia si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti con la precisazione che l’accertamento dell’assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui al comma terzo del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206 nonché la inosservanza degli obblighi di cui al decreto del direttore generale del 2 luglio 2010 comporterà la cancellazione d’ufficio dall’elenco.

Roma, 10 maggio 2012

IL MINISTRO
Paola Severino