Circolare 20 febbraio 2015 - Precisazioni sull'uso dei social network da parte del personale dell'Amministrazione penitenziaria

20 febbraio 2015

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

Ai Sigg. Direttori Generali

Al Sig. Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali

Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari e degli Uffici di esecuzione penale esterna

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione ed Aggiornamento

Al Sig. Direttore del CentroAmministrativo "G, Altavista"

Al Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali Loro Sedi

Oggetto: Precisazioni sull'uso dei social network da parte del personale dell'Amministrazione

1. L'avvento e la crescente diffusione dei servizi di social network segnalano un cambiamento radicale nell'accessibilità pubblica di dati ed informazioni, secondo modalità (su iniziativa degli stessi utenti ed in base al loro consenso) e misure sinora sconosciute, soprattutto alla luce dell'evoluzione tecnologica e produttiva dei mezzi e sistemi di comunicazione, attraverso cui esprimere opinioni, commenti a fatti, critiche e proposte.

2. Assimilando i mezzi di diffusione del pensiero dei social network (facebook, twitter, whatsApp, blog, chat e forum di discussione), alle dichiarazioni rese dal lavoratore a mezzo degli strumenti tradizionali di comunicazione pubblica del pensiero (giornali, radio,televisione) si ricorda che il diritto di manifestazione del pensiero e di critica in costanza del rapporto di lavoro soggiace a determinati limiti, esplicitazioni dei doveri di fedeltà, di riservatezza ed adesione ai valori ed alla missione istituzionale dell'Amministrazione, che incombono al lavoratore in quanto deducibili nella prestazione lavorativa medesima, attinenti a:

  1. continenza verbale (correttezza espressiva);
  2. continenza sostanziale (verità dei fatti);
  3. rilevanza sociale delle dichiarazioni, rispetto allo status del dichiarante e alla sua platea di riferimento.

Allorché il "profilo privacy" scelto e adottato dal lavoratore consente la visualizzazione dei suoi "post", commentì, video e foto, anche ad una cerchia di utenti aperta e sostanzialmente indeterminabile, il dipendente (soprattutto quando fa emergere dal profilo il proprio status ossia la condizione di appartenente all’Amministrazione ma non solo) soggiace a valutazioni di ordine deontologico ed ad azioni di responsabilità disciplinare quando integri una lesione del rapporto fiduciario che lega il dipendente all'Amministrazione, con evidenti profili di violazione della riservatezza e danno all'immagine, alla continuità e regolarità dell'azione dell'Amministrazione.[1]

3. A tal proposito, si rammentano i doveri cui sono tenuti i dipendenti pubblici, penitenziari in particolare per quel ci occupa, rinvenibili nei codici deontologici di comportamento per ciascuna categoria professionale di appartenenza e che possono essere brevemente sintetizzati nei:

3.1) il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165. Tra cui, l'art. 2, co.3. "Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti'; l'art.10 "Comportamento nei rapporti privati 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione."; l'art. 11 "Comportamento in servizio.co. 3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione; l'art. 12, co. 2. "Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione";

3.2) il d.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, all'art. 10. "Norme generali di condotta. 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha in servizio un comportamento improntato a professionalità, imparzialità e cortesia e mantiene una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità ed astenendosi altresì da comportamenti o atteggiamenti che possono recare pregiudizio al corretto adempimento dei compiti istituzionali. 2. Il personale, anche fuori servizio, mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni."

3.3) la Raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del il gennaio 2006 sulle Regole Penitenziarie Europee, ai punti 72 e ss.: "72.1. Gli istituti penitenziari devono essere gestiti in un contesto etico che sottolinei l'obbligo di trattare tutti i detenuti con umanità e di rispettare la dignità inerente ad ogni essere umano. 2. Il personale deve avere un'idea chiara dello scopo perseguito dal sistema penitenziario. La direzione deve indicare la via da seguire per raggiungere in modo efficace tale scopo. 3.I doveri del personale vanno oltre quelli di semplice sorveglianza e devono tener conto della necessità di facilitare il reinserimentosociale dei detenuti dopo la loro scarcerazione, attraverso un programma positivo di presa in carico e di assistenza. 4. Il personale deve eseguire il proprio lavoro rispettando norme professionali e personali di elevato livello. 73. Le autorità penitenziarie devono riservare una grande importanza al rispetto delle Regole per il personale. 74. La gestione dei rapporti tra personale a diretto contatto con i detenuti e questi ultimi deve essere oggetto di un'attenzione particolare. 75. Il personale, in ogni circostanza, svolge i suoi compiti e si comporta in modo tale che il suo esempio eserciti un'influenza positiva sui detenuti e susciti il loro rispetto.'

Le precisazioni fin qui svolte vogliono invitare le LL.SS.II. ad ogni premura nel trasmettere al personale i segni di attenzione e delle attese riposte ai loro comportamenti dalla nostra Amministrazione.

nota 1 - Non deve essere trascurato, infatti, anche l'elevato rischio di rivelare più informazioni personali di quanto si creda; come ad esempio, le immagini riprodotte possono trasformarsi in identificatori biometrici universali all'interno di una rete ed anche attraverso più reti, che possono mettere a repentaglio la sicurezza della stessa Amministrazione.

 

Confido e saluto cordialmente.

Il Capo del Dipartimento

Santi Consolo