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Circolare 21 ottobre 2022 - Decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre del 2022 recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 di delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari - Processo in assenza

21 ottobre 2022

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Il Capo del Dipartimento

 

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione
ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso le Corti di appello
ai sigg. Presidenti dei Tribunali
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
ai sigg. Presidenti dei Tribunali per i Minorenni
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
e, p.c., al sig. Capo dell’Ispettorato generale
e, p.c., al sig. Capo dell’Ufficio legislativo


Oggetto: Decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre del 2022 recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 di delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

PROCESSO IN ASSENZA

PREMESSA

1.0 Fondamento ed obiettivi della riforma

In data 17 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 243 il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022. L’entrata in vigore delle sue previsioni, superato l’ordinario periodo di vacatio legis è fissata alla data del 1° novembre 2022

  1. Com’è noto, la riforma introdotta consta di 99 articoli che intervengono, con portata innovatrice calibrata sulle singole discipline, sul sistema penale sostanziale, su quello processuale e sul corredo delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Un titolo autonomo del decreto (il titolo IV) è dedicato alla disciplina organica della giustizia riparativa ed, infine, gli ultimi titoli sono dedicati, rispettivamente, agli interventi realizzati sul tessuto della legislazione speciale (titolo V) -principalmente sulla disciplina dell’estinzione delle contravvenzioni, delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e delle pene pecuniarie (capo III)- e alla disciplina transitoria, finale e di adeguamento (titolo VI).
  2. L’intenzione che ha mosso questo significativo intervento di sistema è stata, per un versante principale, quella del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che per il processo penale vede la sua milestone finale collocarsi nel 2026 con la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio. A questa finalità, connessa -come detto- all’ottenimento e mantenimento delle risorse collegate al piano nazionale di ripresa e resilienza, si è aggiunta, tuttavia, anche la volontà di segnare un ulteriore passo verso il conseguimento di un più elevato livello di garanzie di “giusto processo” iscritte nella carta costituzionale e nelle convenzioni sovranazionali, da realizzare in sintonia con l’avvio di un piano di rafforzata informatizzazione infrastrutturale e di digitalizzazione degli atti. In altri termini, si è inteso poggiare “il tempo del processo” sui pilastri dell’organizzazione e delle garanzie.
  3. In tal senso, il termine “organizzazione” intende descrivere un metodo concreto di declinazione del concetto di efficienza, che altrimenti rischia di rimanere accezione priva di sostanza se non, ancor peggio, evocativa di una visione della giurisdizione come amministrazione burocratica ed atelica della domanda di giustizia.
  4. In assoluta sintonia si pone il pilastro delle garanzie, rafforzate attraverso una scansione più definita dei tempi della determinazione all’esercizio dell’azione penale, un accrescimento delle occasioni di controllo giurisdizionale sul procedere dell’autorità inquirente nella fase delle indagini ed in quella più propriamente processuale, ed un ragionevole aggiornamento -facilitato anche dagli strumenti della modernità accelerata dall’esperienza pandemica- delle forme e modalità di intervento negli snodi della “vicenda-processo”, che rendano effettiva la possibilità di “partecipare e difendersi provando”, senza che l’uno o l’altro scopo restino un sepolcro vuoto o, all’opposto, si trasformino in strumento d’abuso, con ciò per altra via contraddicendo la funzione di tutela del diritto che l’ordinamento assegna alla regola di protezione.
  5. Dunque, la visione racchiusa in questa riforma (e negli adeguamenti che il suo esperimento dovesse dimostrare necessari) sta nella valorizzazione del rapporto coessenziale, di reciproca alimentazione, tra tempo del processo, organizzazione quale strumento di gestione ordinata e dinamica della sua ragionevole durata e sistema di garanzie quale regola di indirizzo delle scelte di organizzazione.
  6. A tale scopo si è inteso accompagnare gli uffici giudiziari nella fase, sicuramente molto impegnativa, di avvio dell’attuazione concreta della riforma predisponendo un corredo di circolari tematiche che– con uno stile espositivo volutamente sintetico e graficamente orientato sui punti fondamentali- possano costituire (unitamente alla relazione illustrativa e ad altre fonti di approfondimento) una sorta di “manuale d’uso” delle novità della riforma ed un primo orientamento rispetto alle discendenti problematiche di gestione. Nel prosieguo quest’attività proseguirà con la segnalazione di percorsi operativi che emergeranno dall’interlocuzione con gli stessi uffici giudiziari che li hanno sperimentati e che sarà opportuno condividere quali best practices. Per questo, il contributo informativo “di ritorno” che potrà essere offerto dall’esperienza e dall’elaborazione di strategie sul campo costituirà un preziosissimo contributo che il Ministero sarà ben lieto di accogliere e sistematizzare.

2.0 La struttura della circolare

La presente circolare e le altre analoghe che verranno diramate sono organizzate in tre sezioni:

Una sezione prima (“Le norme e le disposizioni collegate”) che riporta il testo della riforma, per la parte contenutisticamente d’interesse, con evidenziazione in grassetto delle parti o degli articoli novellati o di nuova introduzione. Si è ritenuto in tal caso che questa formula grafica potesse essere di maggiore e più rapida fruizione rispetto al cd. “testo a fronte”.

Una sezione seconda (“Scheda di sintesi sulla novella normativa) in cui si offre una fotografia essenziale della novella processuale, con a margine l’indicazione per rinvio agli approfondimenti rintracciabili nel testo della relazione illustrativa del decreto.

Una sezione terza (“Segnalazioni organizzative”) le cui finalità sono quelle di evidenziare gli opportuni passaggi organizzativi per l’attuazione della riforma, anche attraverso una lettura sistematica delle disposizioni coinvolte, e di sottoporre alle valutazioni dei capi degli uffici eventuali strategie d’intervento.

 

PROCESSO IN ASSENZA

SEZIONE PRIMA: le norme e le disposizioni collegate

Art.159 c.p. -Sospensione del corso della prescrizione.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 

[Omissis

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale; 

[Omissis

Quando è pronunciata la sentenza di cui all’articolo 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all’articolo 157.» 

Art.175 c.p.p.- Restituzione nel termine

[Omissis]

 2.1. L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

2-bis. La richiesta indicata ai commi 2 e 2.1 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.

[Omissis]

8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa ai sensi del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all’articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.
 

Art. 344-bis c.p.p. - Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione 

[Omissis]

  1. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 o dell’articolo 598-ter, comma 2, del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata.

[Omissis]


Art. 420 c.p.p. - Costituzione delle parti 

1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all’articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell’articolo 420-bis 

2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale. 

3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

4. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.


Art. 420-bis c.p.p. - Assenza dell’imputato 

  1. Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza, il giudice procede in sua assenza:
    1. quando l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto;
    2. quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420-ter, ha rinunciato espressamentea farlo valere.
  2. Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante
  3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.
  4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l’imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.
  5. 5. Fuori dai casi previsti dai commi1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dellarticolo 420-quater, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso di cui all’articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
  6. L'ordinanza che dichiara l’assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:
    1. se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;
    2. se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;
    3. se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.
  7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato e provvede ai sensi del comma 5.


Art. 420-ter c.p.p. - Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore  

1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell’ordinanza medesima all'imputato.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato. 

4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso. 


Art. 420-quater c.p.p. - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato 

  1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l’imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.
  2. La sentenza contiene: 
    1. l’intestazione “in nome del popolo italiano” e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata; 
    2. le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private; 
    3. l’imputazione; 
    4. l’indicazione dell’esito delle notifiche e delle ricerche effettuate; 
    5. l’indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa;
    6. il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;
    7. la data e la sottoscrizione del giudice.
  3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall’articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.
  4. La sentenza contiene altresì:
    1. l’avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
    2. quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l’avviso che l’udienza per la prosecuzione del processo è fissata:
      1. il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell’anno;
      2. il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell’anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell’anno; 
    3. l’indicazione del luogo in cui l’udienza si terrà;
    4. l’avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all’articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.
  5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 546.
  6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.
  7. In deroga a quanto disposto dall’articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.


Art. 420-quinquies c.p.p. - Atti urgenti

  1. Finché le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater sono in corso, il giudice che l’ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all’articolo 401. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.
  2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater resta compente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell’articolo 420-quater.


Art. 420-sexies c.p.p. - Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo 

  1. Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell’udienza, individuata ai sensi dell’articolo 420-quater, comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti all’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza. 
  2. La polizia giudiziaria provvede altresì agli adempimenti previsti dall’articolo 161 e, quando la persona rintracciata risulta priva del difensore, procede ai sensi dell’articolo 97, comma 4, comunicando alla persona rintracciata il nominativo del difensore di ufficio nominato. In ogni caso, la persona rintracciata è avvisata che al difensore sarà notificato avviso della data di udienza individuata ai sensi del comma 1. Delle attività svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige processo verbale.
  3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma 2.
  4. Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell’imputato e alle altre parti della data dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 420-quater, comma 4, lettera b). L’avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta.
  5. Nell’udienza fissata per la prosecuzione ai sensi dell’articolo 420-quater, comma 4, lettera b), il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Salva l’applicazione degli articoli 420 e 420-ter, si procede sempre ai sensi dell’articolo 420-bis, comma 1, lettera a).
  6. Quando la sentenza è revocata nei confronti di un imputato che, all’atto della sua pronuncia, era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, il giudice fissa l’udienza per la prosecuzione e dispone che l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza sia notificato all’imputato, al difensore dell’imputato e alle altre parti, nonché comunicato al pubblico ministero, almeno venti giorni prima. All’udienza il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Si applicano gli articoli 420, 420-bis e 420-ter.


Art. 429 c.p.p. - Decreto che dispone il giudizio 

  1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;

d-bis) l'avviso all’imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; 

e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell’udienza della comparizione per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

  1. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).

2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458. 

  1. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni. 

  1. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.


Art. 484 c.p.p. - Costituzione delle parti 

1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

2 . Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.

2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonché, nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.


Art. 489 c.p.p. - Rimedi per Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare 

1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494. Se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare.

2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall’imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare.

2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: 

  1. se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;
  2. se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.


Art. 581 c.p.p. - Forma dell’impugnazione 

[Omissis

1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 


Art. 585 c.p.p.- Termini per l'impugnazione.

  1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.

1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.

[Omissis]


Art. 598-ter c.p.p. - Assenza dell’imputato in appello 

  1. In caso di regolarità delle notificazioni, l’imputato appellante non presente all’udienza di cui agli articoli 599 e 602 è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all’articolo 420-bis.
  2. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non appellante non è presente all’udienza di cui agli articoli 599 e 602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell’articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. L’ordinanza contiene gli avvisi di cui all’articolo 420-quater, comma 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 420-quater, nonché gli articoli 420-quinquies e 420-sexies
  3. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.
  4. Nell’udienza di cui all’articolo 598-bis, la corte accerta la regolarità della notificazione e, quando nei confronti dell’imputato non appellante le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell’articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2. 

 

Art. 132-ter disp. att. c.p.p. – Fissazione dell’udienza per la riapertura del processo 

  1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell’articolo 420-quater del codice, nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l’ordinanza di cui all’articolo 598-ter, comma 2, del codice.


Art. 133 disp. att. c.p.p. - Notificazione del decreto che dispone il giudizio. 

  1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell’art. 429, comma 4, del codice, anche alle altre parti private non presenti all’udienza preliminare.

[Omissis]

 

Art. 143-bis disp. att. c.p.p. - Adempimenti in caso di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato 

  1. Quando il giudice dispone la trasmissione ai sensi dell’articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell’udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi Quando il giudice emette la sentenza di cui all’articolo 420-quater del codice, ne dispone la trasmissione alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l’inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all’art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni. 


Art. 89 del d. lgs. n. 150/2022 - Disposizioni transitorie in materia di assenza

  1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato. 
  2. Quando, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nell’udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto e l’imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell’articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto. 
  3. Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.
  4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell’articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale, si applica la disposizione dell’ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo. 

 

Riferimenti nella relazione illustrativa: pagg. 275 - 297; 323 - 324

 

SEZIONE SECONDA: scheda di sintesi sulla novella normativa
 

1.0 La procedibilità in assenza

Il meccanismo introdotto dalla riforma, ispirato al principio dell’effettiva conoscenza della pendenza del processo, è tale da non implicare più la sospensione del procedimento.

Ai sensi del nuovo comma 2-bis dell’art. 420 c.p.p., soltanto in caso di regolarità delle notificazioni - se l’imputato non è presente né è impedito ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p. - il giudice procede ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p., ossia alla verifica dell’assenza.

Ai fini della procedibilità in assenza, il comma 2-ter del novellato art. 420 c.p.p. chiarisce che si considera presente (ed è rappresentato dal difensore):

  • non solo l’imputato che dopo essere comparso si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive,
  • ma anche l’imputato che abbia richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che sia rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la scelta di un procedimento speciale.

Operate le verifiche prodromiche, il giudice procede in assenza qualora:

  • Comma 1, lettere a) e b): l’imputato sia stato citato a comparire con notificazione in mani proprie o con notificazione avvenuta nelle mani di una persona espressamente delegata dall’imputato al ritiro dell’atto; l’imputato abbia espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420-ter, abbia rinunciato espressamente a farlo valere;
  • Comma 2: come rilevante novità, si segnala l’ipotesi in cui il giudice ritenga altrimenti provata la effettiva conoscenza della pendenza del processo in capo all’imputato, sulla base di una serie di elementi rimessi alla sua valutazione, tra cui la norma individua ogni altra circostanza rilevante accanto a quelle ivi indicate a titolo esemplificativo (modalità della notificazione, atti compiuti prima dell’udienza, nomina di un difensore di fiducia);
  • Comma 3: l’imputato si è volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo (categoria certamente comprensiva della latitanza, per la quale la delega espressamente prevede che si proceda sempre in assenza, oltre ai casi non tipizzati nella norma, rispetto ai quali si possa ritenere che la mancata conoscenza dipenda da un comportamento volontario).

Ricorrendo uno di questi casi, ai sensi del comma 4 il giudice dichiara l’imputato assente  (questi, salvo che la legge non disponga diversamente, sarà rappresentato dal difensore); invece, fuori dai casi previsti nei commi da 1 a 3, prima di procedere ai sensi dell’art. 420-quater (con sentenza di non doversi procedere), il giudice deve disporre il rinvio dell’udienza e la notificazione all’imputato personalmente, ad opera della polizia giudiziaria, dell’avviso di cui all’art. 419 c.p.p., della richiesta di rinvio a giudizio e del verbale d’udienza (cfr. comma 5): una procedura che porterà o a rintracciare effettivamente l’imputato oppure ad acclarare una concreta impossibilità di rintracciarlo.

2.0 la revoca della dichiarazione di assenza

L’art. 420-bis comma 6 c.p.p. prevede che il giudice disponga sempre la revoca della ordinanza con cui ha dichiarato l’assenza, anche d’ufficio, se l’imputato sia comparso prima della decisione. In tale evenienza, l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali sia decaduto se fornisce la prova delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) del comma 6.

Ove risulti l’insussistenza delle condizioni per procedere in assenza e fuori dei casi indicati al comma 6 (comma 7), il giudice revoca l’ordinanza che dichiara l’assenza, anche d’ufficio.

Le casistiche affrontate appaiono riconducibili ad ipotesi in cui:

  • Comma 6: la declaratoria di assenza è stata conforme ai parametri di legge, ma l’imputato offra, ex post, una valida dimostrazione che in realtà egli non aveva effettiva conoscenza del processo o comunque non poteva senza sua colpa intervenire tempestivamente allo stesso;
  • Comma 7: si è erroneamente proceduto in assenza, in mancanza dei presupposti normativi.

3.0 La sentenza di non doversi procedere

Una delle principali novità della riforma sull’assenza è costituita dalla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, la cui disciplina risiede nella disposizione di cui all'articolo 420-quater c.p.p. In base a tale norma, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 420-bis c.p.p. (processo in assenza) e 420-ter c.p.p. (impedimento a comparire dell'imputato o del difensore), il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato; detta sentenza conterrà tutti gli elementi indicati al secondo comma dell’art. 420-quater c.p.p.

Ai sensi del terzo comma, il giudice dispone che vengano effettuate le ricerche da parte della polizia giudiziaria nei riguardi della “persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza” e, nel caso questa sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza in questione: non a caso è stata utilizzata la locuzione “persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza” in luogo di “imputato”, tale non potendosi qualificare la persona che non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo.

Con la pronuncia della sentenza si apre un periodo di ricerca del prosciolto, che, in base al richiamo all’art. 159 ultimo comma c.p., è fissato nella misura del doppio dei termini di prescrizione stabiliti dall’art. 157 c.p., per ciascun reato ascritto alla persona nei cui confronti è emessa la sentenza.

Allo spirare del termine di cui al comma 3, senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza diventa irrevocabile (cfr. comma 6), mentre le misure cautelari personali (degli arresti domiciliari e della custodia in carcere) e reali (in deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323 c.p.p.) perdono efficacia.

Il giudice competente a provvedere sulle misure cautelari - per il periodo dall'emissione della sentenza di non doversi procedere all’eventuale rintraccio della persona nei cui confronti è emessa la sentenza - è lo stesso che ha pronunciato detta sentenza.

Particolare importanza riveste la disposizione di cui all'articolo 420-quinquies c.p.p., che disciplina lo svolgimento di atti urgenti al momento in cui sia stata già emessa sentenza di non doversi procedere. In tali casi, il giudice che ha pronunciato la sentenza ai sensi del 420-quater c.p.p. assume, su richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all'articolo 401, con richiamo dunque alla disciplina ‘operativa’ dell’incidente probatorio; si segnala che va dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento del giorno, dell’ora e luogo stabiliti per il compimento dell'atto urgente.

In caso di rintraccio della persona, la polizia giudiziaria provvede a notificarle la sentenza in modo che la stessa sia resa edotta dell’imputazione a suo carico, della pendenza del processo e della ripresa del procedimento, venendo altresì a conoscenza della data di udienza. In base al quarto comma dell’art. 420-quater, la sentenza reca già:

  1. a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
  2. b) l’avviso (quando la persona non sia destinataria di provvedimento applicativo di misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede) che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata: il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se è stato rintracciato nel primo semestre dell’anno; il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell’anno successivo, se l’imputato è stato rintracciato nel secondo semestre dell’anno;
  3. c) l’indicazione del luogo in cui si terrà la medesima udienza;
  4. d) l’avviso che, ove il rintracciato non compaia né ricorrano le ipotesi di impedimento ex art. 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentato in udienza dal difensore.

4.0 La riapertura del processo

Quando la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere viene rintracciata, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell'udienza, ai sensi dell'articolo 420-sexies c.p.p.; i commi 2 e 3 della norma prevedono significativi adempimenti a carico della polizia giudiziaria, che deve, tra l’altro, trasmettere senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma secondo.

Il giudice a questo punto, preso atto dell'avvenuto rintraccio dell'imputato e della notificazione nei suoi confronti della sentenza e dell'avviso della riapertura del processo, con decreto revoca la sentenza e, salvo che sia maturato il termine di prescrizione di cui all’art. 159 ultimo comma c.p. per tutti i reati al medesimo ascritti, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza, almeno venti giorni prima della stessa.

5.0 L’assenza nel giudizio di appello

Il novellato art. 581 c.p.p., comma 1-quater, dispone che nell’ipotesi dell’imputato rispetto al quale si sia proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore va depositato, a pena d’inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 

La norma dà conto della differenziazione della disciplina dell’assenza in appello, riferibile ai seguenti casi:

  1. imputato appellante, non presente all’udienza di cui agli artt. 599 e 602 c.p.p. (cfr. 598-ter comma 1 c.p.p.): verrà sempre giudicato in assenza, anche fuori dei casi di cui all’art. 420-bis c.p.p., giacché l’obbligo di depositare, con l’atto di appello, apposito mandato ad impugnare - conferito dopo la pronuncia della sentenza - è indicativo di per sé dell’effettiva conoscenza del processo e della sentenza impugnata, in capo all’imputato;
  2. imputato non appellante, non presente all’udienza di cui agli articoli 599 e 602 c.p.p. (cfr. art. 598-ter comma 2p.p.), sempre che risulti la regolarità delle notificazioni: la corte procede in assenza solo se sussistono le condizioni di cui all’articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3 altrimenti dispone con ordinanza la sospensione del processo, ordinando le ricerche dell’imputato ai fini della notifica del decreto di citazione (esclusa dunque la disciplina di cui agli artt. 420-quater e segg., essendovi qui una sentenza di primo grado, che sarebbe revocata ove intervenisse una sentenza di non luogo a procedere).

6.0 Le disposizioni collegate

La novella al primo comma dell’art. 420-ter c.p.p. ha inteso uniformare la disciplina per il caso di assenza alla prima udienza o alle successive, sull’assunto che l’impedimento viene in considerazione solo dopo che si è verificata la regolarità della notifica (“quando l’imputato .. non si presenta ad una udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento ..”). In conseguenza di ciò, si è escluso che ove l’impedimento sussista in sede di prima udienza debba essere sempre disposta una nuova notifica dell'avviso di cui all'articolo 419, comma 1 (già utilmente e correttamente notificato), mentre quel che deve certamente effettuarsi è la notifica all’imputato dell’ordinanza di rinvio alla nuova udienza, attesa la sua legittima assenza.

Ulteriore norma incisa dagli interventi sul processo in assenza è l’art. 429 c.p.p., che ha visto la soppressione del quarto comma, con l’eliminazione di ogni necessità di notificare il decreto, prima prevista per l'imputato contumace e per l'imputato e la persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento e, dunque, anche la soppressione del comma 1 dell’art. 133 disp. att. c.p.p.

Si segnalano inoltre le modifiche apportate all’art. 489 c.p.p., ora rubricato “rimedi per l’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare” (il primo comma della disposizione, nello specifico, dispone che, ove vi sia prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare).

Con riguardo ai termini di impugnazione, si evidenzia infine che in base al nuovo comma 1-bis dell’art. 585 c.p.p. i termini stabiliti dal comma 1 dell’art. 585 c.p.p. sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.

SEZIONE TERZA: segnalazioni organizzative

L’introduzione, nel tessuto del codice di rito, del nuovo processo in assenza determina sul piano operativo una serie di ricadute che impongono l’adozione di misure organizzative adeguate.
 

1.0 Questioni di diritto transitorio

Prima di passare a trattare gli aspetti di tipo organizzativo, appare opportuno – quale premessa di tipo metodologico- fornire linee d’indirizzo relative alla gestione del “momento transitorio”, cioè dell’effetto che l’entrata in vigore della disciplina di riforma in commento, produrrà sui procedimenti pendenti a quella data.

A tal fine, si richiama l’attenzione sui commi 1 e 2 dell’art. 89 del d.lgs. n. 150/2022:

  1. per i processi pendenti in cui - alla data di entrata in vigore della riforma - sia stata già pronunciata (in qualsiasi stato e grado del procedimento) ordinanza con cui si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali ed attuative vigenti anteriormente alla riforma (comma 1); 
  2. il giudice provvede ai sensi del nuovo articolo 420-quater se, nell’udienza preliminare o nel giudizio di primo grado, sia stata già disposta la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 420-quater comma 2 c.p.p. nella vecchia formulazione, e l’imputato non sia stato ancora rintracciato; si applicano, inoltre, gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del c.p.p., come modificati dalla riforma (comma 2).

Avranno immediata operatività, ai sensi del comma 3 del citato art. 89, anche le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581 commi 1-ter e 1-quater e 585, comma 1-bis del codice di procedura penale, circa le nuove incombenze imposte per impugnare e i nuovi termini previsti, da applicarsi, tuttavia, alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore della riforma de qua.

Da segnalare l’estensione, a questi casi, del disposto dell’art. 175 c.p.p. come novellato, concernente il diritto ad una impugnazione tardiva per l’imputato giudicato in assenza.

 

2.0 Adempimenti in caso di sentenza di non doversi procedere

Una diretta implicazione del nuovo istituto della sentenza di non doversi procedere appare una corretta tenuta del fascicolo, funzionale al suo più agevole recupero in vista della (eventuale) prosecuzione del processo. In tale prospettiva, si vorrà valutare l’opportunità per gli uffici di cancelleria di curare una sezione “dedicata” per la conservazione di questa tipologia di provvedimenti. Si segnala, inoltre, l’intervenuta modifica dell’art. 143-bis disp. att. c.p.p., per il cui effetto il giudice che emette sentenza di non doversi procedere, ne dispone la trasmissione alla locale sezione di polizia giudiziaria, ai fini dell’inserimento nel Centro elaborazione dati.

L’importanza da riconnettere agli avvisi contenuti nella sentenza de qua, induce a rappresentare l’opportunità di elaborare modelli di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo, già completi di tutti gli elementi tipizzati nella norma di riferimento, alla luce della complessità ed entità dei relativi contenuti e della natura degli adempimenti connessi.

 

3.0 Fissazione dell’udienza per la riapertura del processo

Si richiama l’attenzione sulla norma introdotta dall’art. 132-ter disp. att. c.p.p., rubricata “Fissazione dell’udienza per la riapertura del processo”, che espressamente onera i dirigenti degli uffici giudicanti di adottare i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula, delle udienze per la riapertura dei processi, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno.

Pertanto, i dirigenti degli uffici giudicanti vorranno adottare appositi provvedimenti tabellari che, in relazione ai due giorni sopra indicati, specifichino le date di effettiva trattazione, i giudici che saranno preposti alla celebrazione delle udienze in questione e il luogo di tenuta delle medesime (con individuazione dell’aula di udienza).

Nella disposizione attuativa in commento si fa menzione alla “medesima aula di udienza”: con tale locuzione si è inteso precisare il criterio di “concentrazione” che dovrà imprimersi alla trattazione dei fascicoli nei quali è stata emessa sentenza di non doversi procedere, nel senso che, a seconda del semestre del rintraccio, tutti i procedimenti corrispondenti verranno fatti confluire nella medesima udienza, o – nei casi di uffici giudiziari di maggiori dimensioni – in più aule di udienza, individuate tabellarmente, se del caso con più giudici di turno preposti alla relativa trattazione.

Inoltre, il riferimento all’“aula di udienza” intende richiamare l’attenzione sulla univocità della individuazione del “luogo” (cfr. art. 420-quater comma c.p.p.) in cui sarà chiamata l’udienza per la prosecuzione del processo, per evitare il rischio di incertezza, in capo al destinatario dell’avviso, su tale fondamentale circostanza.

Si sottolinea infine che, nell’intento del legislatore della riforma, atteso che la sentenza di non doversi procedere non postula una disamina nel merito, l’udienza per la riapertura si atteggia quale mero snodo procedurale, funzionale alla prosecuzione del processo; pertanto, il fascicolo sarà assegnato per la successiva trattazione secondo i criteri tabellari vigenti presso l’ufficio giudiziario.

Roma, 21 ottobre 2022

Il Capo del Dipartimento
Nicola Russo