Provvedimento 30 novembre 2020 - Ordinanza di inammissibilità dell’appello - prassi operative riguardanti gli adempimenti ex art. 28 D.M. 334/1989

30 novembre 2020

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile


Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto II

 

Ns riferimento 027.003-001-2

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bologna

Oggetto: ordinanza di inammissibilità dell’appello; prassi operative riguardanti gli adempimenti ex art. 28 D.M. 334/1989. Quesito.

In relazione all’argomento indicato in oggetto, si rappresenta che con nota del 10.05.2019 il Presidente della Corte di Appello di Bologna formulava un quesito muovendo da una nota del Presidente del Tribunale di Bologna, datata 13.03.2019, con cui quest’ultimo illustrava le ragioni per le quali non condivideva le modalità operative seguite dalla Corte territoriale nell’avviare l’esecuzione delle sentenze di primo grado, in esito a ordinanza di inammissibilità dell’appello.

Il Presidente della Corte ha così rappresentato le prassi seguite dal proprio Ufficio: “la Cancelleria della Corte invia l’ordinanza di inammissibilità al Giudice di primo grado, per l’esecuzione della relativa sentenza, con la sola eccezione (al fine di garantire l’invio tempestivo al PM dell’estratto esecutivo), nel caso di imputati detenuti (in tal caso, la cancelleria della Corte cura direttamente l’invio alla Procura competente per l’esecuzione di: copia della sentenza di primo grado, copia dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello e il “fascicoletto” della provvisoria esecuzione)”.

Più in particolare, il Presidente della Corte ha precisato di rinvenire il fondamento normativo di tale prassi nel disposto di cui all’art. 28 D.M. n. 334/1989, secondo cui:

1. La cancelleria, quando un provvedimento diviene esecutivo per non essere stata proposta impugnazione od opposizione, ne trasmette l'estratto senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'art. 626 del codice, allo stesso modo provvede la cancelleria della Corte di cassazione quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte.

  1. L'estratto del provvedimento contiene le generalità della persona nei confronti della quale deve essere eseguito, l'imputazione, il dispositivo e, quando ne è il caso, l'attestazione che non è stata proposta impugnazione od opposizione. All'estratto è allegata copia dei dispositivi dei provvedimenti che hanno definito gli eventuali altri gradi del procedimento.
  2. Allo stesso modo si procede quando la legge stabilisce che l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
  3. Il pubblico ministero promuove senza ritardo l'esecuzione del provvedimento”,

in quanto la norma facendo espresso riferimento all’ipotesi in cui un provvedimento diventi esecutivo, si riferisce ai decreti penali e alle sentenze, non anche alle ordinanze che non sono eseguibili nel sistema della esecuzione penale, sottolineando che “…l’ordinanza di inammissibilità non è un provvedimento idoneo a divenire esecutivo (si può parlare solamente della sua irrevocabilità – a seguito di mancata impugnazione con ricorso per cassazione, oppure di rigetto del ricorso – ): una volta divenuta irrevocabile, l’ordinanza fa divenire esecutiva la sentenza impugnata. Anche quando l’esecuzione penale consegua all’emissione dell’ordinanza, essa prende vigore da una preesistente sentenza o decreto penale, i quali costituiscono titolo esecutivo: l’estratto del titolo – sentenza o decreto- divenuto esecutivo, è trasmesso al PM competente a cura della cancelleria del giudice che lo ha emesso. Quanto sopra esposto pare chiarito dall’art. 591 co. 2 cpp ove si legge “… dichiara con ordinanza l’inammissibilità (dell’impugnazione) e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato (vale a dire della sentenza di primo grado)”. Pertanto, che l’art. 28 si riferisca alla sentenza che diviene esecutiva per mancata impugnazione (oppure per inammissibilità della impugnazione irrevocabilmente dichiarata), emerge anche dal contenuto del secondo comma dello stesso articolo, che definisce il provvedimento de quo con elementi che sono propri della sentenza: a) le generalità del soggetto nei cui confronti il provvedimento dovrà essere eseguito (a cura del P.M. della esecuzione penale, individuato a norma dell’art. 665 c.p.p. e ciò conferma ancora una volta che si parla della esecuzione penale della sentenza eseguibile dal P.M.); b) la imputazione. Tali elementi non sono essenziali nella ordinanza di inammissibilità, il cui contenuto è focalizzato sulla sentenza impugnata e sulle caratteristiche della impugnazione che la rendono inammissibile; invero, nella ordinanza di inammissibilità: a) viene indicato sommariamente il nome dell’imputato appellante solo per chiarire di quale impugnazione si tratta, ma non vengono indicate le sue complete generalità (trattasi infatti di un elemento superfluo); b) non è indicata l’imputazione (talvolta si indica sommariamente – ad abundantiam – il titolo di reato, ma può essere del tutto omesso)”.

Il Presidente del Tribunale di Bologna con la nota del 15.04.2019 ha osservato che ragioni di urgenza e di opportunità suggerirebbero di stabilire come regola quella di assegnare alla cancelleria della Corte di Appello il compito di trasmettere al P.M. competente la sentenza divenuta irrevocabile, per effetto dell’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione. In particolare, il Presidente del Tribunale ha precisato che “Nel caso dell’impugnazione dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello, il titolo è costituito non dall’ordinanza della Corte ma da un provvedimento complesso che fa corpo unico costituito dalla sentenza impugnata cui accede la dichiarazione di inammissibilità irrevocabile che determina il passaggio in cosa giudicata di un provvedimento ritualmente impugnato. Proprio perché è l’ordinanza della Corte d’appello a rendere irrevocabile la sentenza del giudice di primo grado, si deve ritenere che sia quell’organo giudicante a promuovere l’esecuzione della sentenza, esattamente come previsto per la cancelleria della Corte di cassazione ‘quando l’esecuzione consegua alla decisione della stessa corte’”.

Orbene, l’interpretazione offerta dal Presidente del Tribunale di Bologna della norma di cui all’art. 28 D.M. n. 334/1989, sebbene mossa da commendevoli ragioni di effettività della giurisdizione penale, non può essere condivisa in quanto priva di adeguato sostegno normativo. Neppure pertinenti appaiono il riferimento e l’assimilazione tra il caso di specie e l’ipotesi prevista dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 28 cit., poiché, laddove la disciplina riguardante l’esecutività del provvedimento discendente dalla pronuncia della Corte di Cassazione fosse stata espressione di un principio generale, sarebbe stata superflua una specifica disposizione normativa (che rappresenta un’eccezione rispetto alla regola dettata nella prima parte del primo comma).

Ed invero, questo Ufficio ritiene sia necessario partire dalle corrette premesse giuridiche svolte dal Presidente della Corte di Appello di Bologna sulla natura dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello quale provvedimento, inidoneo a divenire esecutivo, ma che, una volta divenuto irrevocabile, fa divenire esecutiva la sentenza impugnata.

In linea generale si può ricordare che il pubblico ministero, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione, salvo che la pena definitiva -anche se costituente residuo di maggiore pena- non sia superiore a quattro anni, poiché in tal caso ne sospende l’esecuzione.

Ciò premesso, va sottolineato che la circolare di questo Ministero della Giustizia n. 542/1990 ha chiarito la regola per cui il sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria deve essere allegato al fascicolo principale, ponendo come eccezionale l'ipotesi del ricorso per Cassazione (in tal caso infatti il sotto-fascicolo deve essere trattenuto presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto durante il giudizio di legittimità permane la competenza del giudice di merito in materia di misure cautelari). La ratio sottostante è da ricercare nella competenza del giudice a conoscere la posizione giuridica dell’imputato/condannato, in modo da poter diuturnamente vigilare sulla corretta esecuzione prima delle misure cautelari e poi della pena.

Va a questo punto precisato che, dal momento in cui diviene esecutivo un provvedimento, grava sul Pubblico Ministero l’onere di curarne l’esecuzione, per cui diventa assolutamente fondamentale per lui conoscere l’esatta posizione giuridica del condannato, comprendendosi l’importanza di tale momento direttamente incidente sulla libertà personale - bene primario dell’individuo - e la necessità di approntare tutti gli strumenti finalizzati ad impedire una ingiustificata compressione della stessa. In quest’ottica ed altresì al fine di consolidare prassi operative improntate alla celerità e alla correttezza della esecuzione dei provvedimenti divenuti definitivi appare fondamentale enucleare il principio per cui non si possa scindere la trasmissione dell’estratto esecutivo da quella del sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria, atteso che in tanto l’Ufficio di Procura potrà mettere in esecuzione un provvedimento in quanto avrà piena contezza dello status libertatis del condannato. E ciò, appare opportuno rimarcare, senza bisogno di alcun “input” rivolto alla cancelleria del giudice dell’esecuzione da parte dell’Ufficio di Procura, ad eccezione del caso in cui sia stato proposto ricorso per Cassazione e questa lo abbia rigettato, perché in tale evenienza l’Ufficio di Procura ne ha conoscenza immediatamente e comunque prima della cancelleria del giudice della esecuzione.

Pertanto:

  • quando il provvedimento divenuto esecutivo, perché non impugnato o non opposto, sia stato emesso dal giudice di primo grado, spetta alla cancelleria di detto giudice - GIP, GUP o Tribunale - trasmettere il relativo sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria, congiuntamente all’estratto esecutivo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
  • quando il provvedimento divenuto esecutivo, perché non impugnato, sia stato emesso dal giudice di appello che ha riformato la sentenza di primo grado nelle ipotesi previste dall’art. 665 comma secondo cpp, spetta alla cancelleria del giudice di appello trasmettere il sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria, congiuntamente all’estratto esecutivo, alla Procura della Repubblica presso il medesimo giudice di appello;
  • quando il provvedimento divenuto esecutivo, perché non impugnato, sia stato emesso dal giudice di appello che ha confermato la sentenza di primo grado ovvero riformato la stessa al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 665 comma secondo cpp spetta alla cancelleria di detto giudice trasmettere il relativo sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria, congiuntamente all’estratto esecutivo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
  • nell’ipotesi in cui sia stato proposto ricorso per Cassazione avverso un provvedimento e la Corte di Cassazione abbia rigettato tale ricorso, la cancelleria della stessa provvede a comunicare l’estratto della decisione al P. M. presso il giudice dell’esecuzione, al quale spetta l’onere di richiedere la trasmissione del sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria al giudice dell’esecuzione.

Da tutto quanto sopra esposto discende che nel caso in cui il giudice di appello abbia ordinato l’inammissibilità dell’impugnazione spetta alla cancelleria del giudice di appello, dopo che il medesimo giudice abbia disposto l’esecuzione del provvedimento impugnato, trasmettere senza ritardo l’intero fascicolo processuale (comprensivo del sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria) al giudice di primo grado, che deve trasmettere al P.M. presso il medesimo giudice di prime cure l’estratto esecutivo della sentenza e il sotto-fascicolo dell’esecuzione provvisoria.

Ai sensi del quarto comma dell’art. 28 D.M. 334/1989 spetta infine al P.M. promuovere senza ritardo l’esecuzione del provvedimento divenuto esecutivo.

Ciò posto, resta ovviamente nella disponibilità degli Uffici giudiziari territoriali l’adozione di buone prassi che garantiscano la più celere esecuzione dei provvedimenti divenuti definitivi, quale nel caso in esame l’invio da parte della cancelleria del giudice di appello al P.M. presso il giudice di prime cure di copia della sentenza di primo grado e dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello divenuta irrevocabile, con la specifica indicazione della misura cautelare eventualmente in esecuzione nei confronti dell’imputato.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento ritenuto opportuno.

Roma, 30 novembre 2020

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo