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Decreto 22 dicembre 2017 - Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande - anno 2017

22 dicembre 2017

(GU n.94 del 23-4-2018)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  • Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari;
  • Visti i commi 8-bis ed 8-ter del predetto art. 73, introdotti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, a norma dei quali è attribuita agli ammessi allo stage una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
  • Visto l'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che ha istituito il Fondo unico giustizia;
  • Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che ha previsto, fra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le quote delle risorse intestate Fondo Unico Giustizia da destinare mediante riassegnazione in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'interno ed al Ministero della giustizia nonché all'entrata del bilancio dello Stato;
  • Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°agosto 2017, adottato ai sensi del citato art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008;
  • Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1456 del 9 giugno 2017, concernente l'aggiornamento soglie ISEE e ISPE per anno accademico 2017/2018;

Decreta:

Art. 1
Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio

  1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'art. 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, è determinato, per l'anno 2017, nel limite di euro 10.000.000, nell'ambito della quota del Fondo unico giustizia assegnata nel corrente esercizio finanziario al Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;  
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio in favore del competente capitolo di gestione dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 2
Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio

  1. Le borse di studio sono attribuite, ai sensi del successivo art. 3, ai soggetti che ne fanno richiesta nei termini e secondo le modalità indicate nei seguenti commi. L'accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria, formata, a norma dell'art. 3, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.
  2. La domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere, a pena di inammissibilità, e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:
    1. le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
    2. il codice fiscale;
    3. la data di inizio del tirocinio;
    4. il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario;
    5. l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio.
  3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.
  4. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale è svolto il tirocinio formativo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, per l'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attività svolta nell'anno 2017.
  5. La domanda presentata a norma del comma 4 produce effetti esclusivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa all'anno 2017.
  6. Quando la domanda è incompleta, l'ufficio assegna un termine perentorio per consentire all'interessato di integrarla con i dati o con i documenti mancanti. Il termine di cui al periodo precedente è fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal comma 4.
  7. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 4 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio.
  8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche all'interessato che non provvede ad integrare la domanda nel termine fissato a norma del comma 6.
  9. L'amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di ciascun tirocinante a favore del quale è erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalità che saranno indicate con apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.

Art. 3
Importo e durata

  1. L'importo della borsa di studio è determinato in euro quattrocento mensili. La borsa di studio è attribuita sulla base di graduatoria predisposta su base nazionale.
  2. La Corte di cassazione, le Corti d'appello, la Procura generale presso la Corte di cassazione e le Procure generali presso le Corti di appello nonché il Segretario generale della giustizia amministrativa trasmettono, non oltre venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 2, comma 4, al Ministero della giustizia, secondo le modalità indicate dalla suindicata circolare della Direzione generale dei magistrati, i dati necessari per stilare la graduatoria, inviando l'elenco di coloro che hanno presentato la domanda, indicando, per ciascuno di essi, il valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. Agli ammessi allo stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la dotazione organica del personale di magistratura ordinaria e di quello della magistratura amministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui all'art. 73, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché del maggior tasso di scopertura presente negli uffici della giustizia ordinaria, non possono essere assegnate più di trenta borse di studio, di cui sino a quindici da attribuire agli ammessi ai tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a quindici ai tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali.
  3. Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di pari valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno preferiti gli aspiranti borsisti di più giovane età.
  4. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'art. 2, comma 4, e non escluse a norma dei commi 2 e 8 dello stesso art. 2, verrà predisposta una graduatoria sulla base degli elenchi trasmessi. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sarà destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'art. 1, comma 1. Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi del comma 4.
  5. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 4, sono attribuite le borse di studio per l'attività svolta nell'anno 2017.
  6. Il magistrato formatore, ai fini della revoca del beneficio a norma dell'art. 2, comma 9, comunica immediatamente al capo dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato assolvimento dei compiti formativi da parte del tirocinante.

Art. 4
Trattamento dei dati personali

  1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati - ufficio II, per le finalità di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.  
  2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.
  3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e puo' esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - ufficio II, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore dell'ufficio II.

Art. 5
Clausola di invarianza

  1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6
 Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 7
Pubblicità

  1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2427