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Decreto 28 settembre 2016 - Determinazioni necessarie ai fini della valutazione comparativa per l’individuazione dei dirigenti di carriera penitenziaria idonei al conferimento degli incarichi superiori, nonché le misure di coordinamento finalizzate al conferimento dell’incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

28 settembre 2016

D.M. 28 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante le determinazioni necessarie ai fini della valutazione comparativa per l’individuazione dei dirigenti di carriera penitenziaria idonei al conferimento degli incarichi superiori, nonché le misure di coordinamento, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, finalizzate al conferimento dell’incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTO l’articolo 2 della legge 27 luglio 2005, n. 154, recante Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154;

VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 2, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che, ai fini della valutazione comparativa per l’individuazione dei dirigenti idonei al conferimento degli incarichi superiori, con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sono determinati con cadenza triennale le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonché ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli, nonché il coefficiente minimo di idoneità all’incarico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015 concernente l’individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali, ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016 concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione e delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016 concernente l’individuazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell’ambito degli uffici centrali e territoriali dell’Amministrazione e la definizione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale;

RITENUTA la necessità di provvedere a una nuova definizione dei criteri di valutazione comparativa per il conferimento degli incarichi dirigenziali superiori dell’Amministrazione penitenziaria, già previsti con efficacia triennale dal decreto del Ministro della giustizia 15 novembre 2013;

RITENUTO che occorre adottare misure di coordinamento e raccordo, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, tra le attività del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ai fini del conferimento dell’incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali individuati dall’articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di cui alla nota prot. n. 293952 del 8 settembre 2016;

Decreta

Art. 1
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    1. «decreto legislativo», il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
    2. «regolamento», il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;
    3. «Amministrazione», l’amministrazione penitenziaria;
    4. «Dipartimento», il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
    5. «Provveditorato», il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria;
    6. «Direttore generale», il Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
    7. «Commissione», la Commissione di valutazione istituita ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 per la dichiarazione di idoneità dei dirigenti penitenziari a ricoprire gli incarichi superiori;
    8. «funzionario», l’appartenente al personale di carriera dirigenziale penitenziaria.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

  1. Ai fini della valutazione comparativa per l’individuazione dei dirigenti idonei al conferimento degli incarichi superiori, il presente decreto determina, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonché ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli, nonché il coefficiente minimo di idoneità all’incarico.
  2. Sono altresì adottate le misure di coordinamento e raccordo, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del regolamento, per lo svolgimento delle attività del Direttore generale del Dipartimento e del Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità finalizzate al conferimento dell’incarico superiore presso gli uffici interdistrettuali individuati dall’articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015.

Art. 3
(Procedure per l’individuazione degli incarichi)

  1. Il Direttore generale comunica al Capo del Dipartimento ogni sei mesi, ovvero ogni volta che ne ravvisa la necessità, gli incarichi superiori vacanti o che risulteranno vacanti durante il successivo semestre.
  2. Il Capo del Dipartimento fissa le procedure di comunicazione dei posti disponibili, a norma dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo, e convoca la commissione per il conferimento degli incarichi superiori nel termine di trenta giorni dalla conclusione delle predette procedure.
  3. La Commissione individua i funzionari idonei al conferimento degli incarichi superiori e informa il Direttore generale a norma dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo entro tre mesi dalla comunicazione dei posti disponibili.
  4. Il Direttore generale emette il provvedimento di conferimento dell’incarico entro trenta giorni dall’informativa ricevuta dalla Commissione.

Art. 4
(Categorie di titoli)

  1. La Commissione attribuisce al funzionario il punteggio risultante dalle valutazioni delle seguenti categorie di titoli:
    1. incarichi espletati;
    2. responsabilità assunte;
    3. percorsi formativi seguiti.

Art. 5
(Incarichi espletati)

  1. La Commissione attribuisce, per gli incarichi espletati nel decennio anteriore all’anno della comunicazione dei posti disponibili di cui all’articolo 3, comma 2, il seguente punteggio:
    1. Amministrazione centrale
      1. Direttore di ufficio di I livello, individuato come incarico superiore p. 4,00
      2. Direttore di ufficio di I livello p. 3,50
      3. Direttore di ufficio di II livello p. 3,00
      4. Direttore aggiunto di ufficio di I livello p. 2,00
      5. Direttore aggiunto di ufficio di II livello p. 1,75
    2. Provveditorati regionali
      1. Direttore di ufficio di I livello, individuato come incarico superiore p. 4,00
      2. Direttore di ufficio di I livello p. 3,50
      3. Direttore di ufficio di II livello p. 3,00
      4. Direttore aggiunto di ufficio di I livello p. 2,00
      5. Direttore aggiunto di ufficio di II livello p. 1,75
    3. Istituti penitenziari
      1. Direttore di istituto di I livello, individuato come incarico superiore p. 4,00
      2. Direttore di istituto di I livello p. 3,50
      3. Direttore di istituto di II livello p. 3,00
      4. Direttore di istituto di III livello p. 2,50
      5. Vice direttore di istituto di I livello p. 2,00
      6. Vice direttore di istituto di II livello p. 1,75
    4. Esecuzione penale esterna
      1. Direttore di ufficio di I livello, individuato come incarico superiore p. 4,00
      2. Direttore di ufficio di I livello p. 3,50
      3. Direttore di ufficio di II livello p. 3,00
      4. Direttore di ufficio di III livello p. 2,50
    5. Scuole di formazione
      1. Direttore di scuola di I livello p. 3,50
      2. Direttore di scuola di II livello p. 3,00
  2. I punteggi di cui sopra sono maggiorati dello 0,50 per ogni anno prestato presso le sedi individuate nella tabella A allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
  3. L’incarico di reggente di altro istituto o ufficio è valutato con l’attribuzione della metà del punteggio di cui ai commi 1 e 2.
  4. I punteggi sono attribuiti per ciascun anno o in proporzione per le frazioni di anno non inferiori a sessanta giorni continuativi, a valere dalla data di conferimento del relativo incarico.
  5. I punteggi sono attribuiti tenendo conto della classificazione degli uffici e degli istituti distinti per diversa rilevanza ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, secondo i livelli in vigore nel periodo temporale preso in considerazione.

Art. 6
(Responsabilità assunte)

  1. La Commissione valuta, quali responsabilità assunte, la qualità e complessità dell’incarico svolto dal funzionario, lo svolgimento di servizi ad alta specializzazione comportanti un rilevante aggravio di lavoro e l’assunzione di particolari responsabilità, se svolti con carattere di continuità, nonché gli ulteriori incarichi e compiti svolti, anche temporanei, rispetto a quelli di cui all’articolo 5.
  2. La Commissione attribuisce, in relazione alla valutazione di cui al comma 1, un punteggio non superiore a 30 punti.

Art. 7
(Percorsi formativi seguiti)

  1. La Commissione valuta il percorso formativo seguito dal funzionario ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo, attribuendo un punteggio non  superiore a 20 punti.

Art. 8
(Colloquio)

  1. La Commissione esprime le valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 sulla base di un colloquio col funzionario.
  2. La Commissione attribuisce i punteggi relativi alle responsabilità assunte e ai percorsi formativi seguiti, valutandone la funzionalità e coerenza rispetto all’incarico da conferire, anche in considerazione delle concrete esigenze connesse al rispetto del principio di rotazione degli incarichi.

Art. 9
(Sanzioni disciplinari)

  1. La Commissione non ammete alla valutazione i funzionari che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo.
  2. Fuori dei casi di cui al comma l, la Commissione riduce il punteggio totale conseguito dal funzionario in considerazione della eventuale sanzione disciplinare inflitta nel decennio anteriore all’anno di valutazione, nella misura che segue:
    1. censura per ogni sanzione p. 1,00;
    2. riduzione dello stipendio per ogni sanzione p. 3.00
    3. sospensione dalla qualifica fino a tre mesi per ogni sanzione p. 4,00;
    4. sospensione dalla qualifica superiore a tre mesi per ogni sanzione p. 5,00.

Art. 10
(Incarichi temporanei)

  1. Ai fini degli articoli 5 e 6, costituiscono incarichi temporanei:
    1. la reggenza di istituti, uffici e servizi penitenziari che si aggiungono all’incarico principale;
    2. gli incarichi attribuiti dall’Amministrazione, quali la nomina a presidente o componente di collegi, commissioni o gruppi di lavoro;
    3. gli incarichi di referente del contenzioso, di funzionario istruttore nei procedimenti disciplinari, di docente nei corsi di formazione ed aggiornamento del personale dell’Amministrazione;
    4. l’esercizio di funzioni ispettive, di studio e ricerca;
    5. gli incarichi dirigenziali presso altre amministrazioni.
  2. L’attività ispettiva consiste in un accertamento di fatti, atti o comportamenti preordinato ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento dell’azione amministrativa e per l’adozione di un provvedimento di amministrazione attiva, che si conclude con un referto.
  3. L’incarico di studio ha per oggetto il conferimento di un’attività di studio per la quale è prevista la elaborazione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
  4. L’incarico di ricerca consiste in un’attività speculativa secondo un programma definito che si conclude in un elaborato finale.
  5. L’autorizzazione all’esercizio di incarichi la cui richiesta proviene da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza è resa, previa istruttoria, curata dalla Direzione generale, entro trenta giorni dalla richiesta. La Direzione generale verifica l’assenza di cause di incompatibilità o la presenza di situazioni di conflitto di interessi con l’attività istituzionale e gli obiettivi conferiti al dirigente interessato.

Art. 11
(Criteri di conferimento di incarichi temporanei)

  1. Il conferimento di incarichi temporanei, individuati a norma dell’articolo 10, avviene, nei casi di urgenza di provvedere e nell’impossibilità di procedere in via definitiva alla copertura dell’ufficio, tenuto conto dei seguenti criteri:
    1. competenze e capacità professionali dei dirigenti;
    2. natura e caratteristiche dell’incarico da conferire in relazione ai programmi da realizzare;
    3. attinenza alle funzioni assegnate;
    4. rotazione negli incarichi, al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente;
    5. salvaguardia delle esigenze di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.
  2. Il Dipartimento trasmette al Ministro, con cadenza almeno semestrale, un elenco dei provvedimenti adottati di conferimento, revoca e rinnovo degli incarichi temporanei ovvero di autorizzazione allo svolgimento di incarichi dirigenziali presso altre amministrazioni, nonché una relazione esplicativa dei criteri seguiti per l’adozione dei suddetti provvedimenti, corredata dai dati relativi ai trattamenti di missione corrisposti per i relativi incarichi.
  3. Gli incarichi di reggenza per periodi non superiori ai 60 giorni continuativi sono conferiti dal titolare dell’ufficio di livello generale al quale i funzionari sono assegnati.
  4. Gli incarichi di reggenza per periodi superiori ai 60 giorni continuativi sono conferiti dal Direttore Generale, sentito il titolare dell’ufficio di livello generale al quale i funzionari sono assegnati.
  5. Il Direttore Generale può delegare il potere di cui al comma 4, al titolare dell’ufficio di livello generale al quale i funzionari sono assegnati.

Art. 12
(Idoneità e attribuzione dell’incarico)

  1. La Commissione dichiara idoneo all’incarico superiore, per il quale si svolge la valutazione comparativa, il funzionario che riporta un punteggio non inferiore a 60.

Art. 13
(Norme di coordinamento)

  1. Quando la Commissione procede, ai sensi del presente decreto, alla valutazione dei funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria, in dotazione al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, come da Tabella F allegata al regolamento, le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio presso il predetto Dipartimento.
  2. La Commissione, quando dichiara l’idoneità dei funzionari di cui al comma 1, informa il Direttore generale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo, nonché il Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, il quale esprime le proprie valutazioni per l’emissione del provvedimento di conferimento dell’incarico.

Art. 14
(Pubblicità)

  1. Le procedure di comunicazione dei posti disponibili ed i provvedimenti di conferimento degli incarichi, anche temporanei, nonché di autorizzazione allo svolgimento di incarichi dirigenziali presso altre amministrazioni, sono tempestivamente pubblicati sul sito internet del Ministero.

Art. 15
(Efficacia)

  1. Il presente decreto ha efficacia per un triennio a decorrere dalla sua adozione.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma, il 28 settembre 2016

Il ministro
On.le Andrea Orlando

Registrato alla Corte dei Conti il 19 ottobre 2016

Tabella A (art. 5, comma 2)

  • C.C. AOSTA
  • C.C. BOLZANO
  • C.R. FAVIGNANA
  • C.R. IS ARENAS
  • C.R. ISILI
  • C.C. LANUSEI
  • C.R. MAMONE
  • C.R. ORISTANO
  • C.R. PORTO AZZURRO
  • C.R. SAN GIMIGNANO
  • C.R. TEMPIO PAUSANIA
  • C.R. TOLMEZZO
  • C.R. VENEZIA GIUDECCA FEMMINILE