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Provvedimento 23 maggio 2016 - Modifica iscrizione della società Astalegale.net S.p.a nella sezione A dell’elenco dei siti internet autorizzati alle aste immobiliari

23 maggio 2016

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Il Direttore generale

Visto l’art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 2, comma terzo, lett. e), del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

visto l’art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui “il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili”;

visto l’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all’incanto dei beni mobili e all’amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

visto l’art. 2 del d.m. 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile), a norma del quale “i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile”;

visto il PDG del 2 Aprile 2009 con il quale:

  • è stata disposta l’istituzione dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, nonché, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del citato d.m. 31 ottobre 2006;
  • è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione nell’elenco dei siti internet delle società che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

visti i PDG del 28.10.2009 d’iscrizione e del 11.12.2013 di modifica della denominazione (da Asteimmobili Servizi Online S.p.a. in Astalegale.net S.p.a iscritta con PDG del 26.9.2012) rispettivamente delle società Asteimmobili.it S.p.a. e Astalegale.net S.p.a. nella sezione A dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del d.m. 31 ottobre 2006, con sedi legali la prima in Perugia, Via Mario Angeloni n. 1/F (sede modificata con PDG del 12.11.2014) e siti internet www.asteimmobili.it e www.portaleaste.com, la seconda in Perugia, Ponte Felcino, strada Tiberina nord snc e sito internet www.astalegale.net. Le suddette società sono state autorizzate ad effettuare la pubblicità presso i seguenti distretti di Corte d’appello: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

vista l’istanza del 29/04/2016 (prot. mdg dag 10/05/2016 n. 84875.E) con la quale la società Astalegale.net S.p.a comunica che ha acquisito, giusta fusione per incorporazione, la società Asteimmobili.it S.p.a., nonché di aver acquisito la proprietà dei siti www.asteimmobili.it e www.portaleaste.com, chiedendo di conseguenza che i due siti testé indicati vengano iscritti nella sezione A dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del d.m. 31.10.2006, sotto la proprietà della società Astalegale.net S.p.a.;

considerato che i requisiti posseduti dalla società Astalegale.net S.p.a. risultano conformi a quanto previsto dai PDG del 26.9.2012 e dell’11.12.2013;

DISPONE

la modifica dei PDG d’iscrizione del 26.9.2012 e di modifica dell’11.12.2013, con conseguente cancellazione della società incorporata Asteimmobili.it S.p.a. (iscritta con PDG del 28.10.2009 e modificato con P.D.G del 12.11.2014) dalla sezione A dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e 4 del d.m. 31 ottobre 2006, e iscrizione nella medesima sezione della società Astalegale.net S.p.a., con sede legale in Perugia, Ponte Felcino, strada Tiberina nord snc, C.F. 11761551008 e siti internet www.asteimmobili.it e www.portaleaste.com.

Dalla data del presente provvedimento l’autorizzazione in capo alla società Astalegale.net S.p.a. a effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia si estende anche ai siti internet www.asteimmobili.it e www.portaleaste.com.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.

Il Direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l’attuazione degli impegni assunti.

Ai sensi dell’art. 8 del d.m. 31 ottobre 2006, l’accertamento dell’assenza o del venir meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del decreto stesso comporta la cancellazione d’ufficio del sito internet dall’elenco di cui all’art. 2 del suddetto decreto. Sono inoltre cancellati dall’elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte di appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 23 maggio 2016

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Forziati