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Provvedimento 28 ottobre 2010 - Progressione economica dell'amministrazione penitenziaria per complessivi 76 posti nel profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico pedagogica, area III, fascia retributiva F4

28 ottobre 2010

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Direzione Generale del personale e della formazione

 

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 17 e 18 che prevedono gli sviluppi economici all'interno delle aree, definendo le procedure e i criteri di selezione per la loro realizzazione, con il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri specifici riferiti alle realtà delle singole amministrazioni;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, ed in particolare gli articoli 21 e seguenti relativi alle modalità di svolgimento delle progressioni economiche all'interno delle aree;

Visto l'articolo 67 del citato C.C.N.I. il quale prevede che:

  • “per l’anno 2009, una quota del Fondo Unico di Amministrazione, pari a € 4.610.445,78, è destinata a finanziare i passaggi economici all’interno delle aree secondo le procedure definite nel presente CCNI per consentire complessivamente n. 2305 progressioni, come previste nell’allegato N”;

“la distribuzione dei posti destinati a ciascun profilo professionale, nell’ambito di ciascuna area e fascia economica, è determinata dall’Amministrazione subito dopo l’inquadramento del personale nei nuovi profili professionali”;

Visto l’accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 28 ottobre 2010 in ordine all’applicazione dell’art. 24 del CCNI;

Visto il decreto 23 settembre 2010 di questo Direttore Generale che ha proceduto all’inquadramento del personale dell'Amministrazione Penitenziaria appartenente al Comparto Ministeri nei nuovi profili professionali, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 del citato C.C.N.I. e degli allegati C e D dello stesso, pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito dell'Amministrazione “www.giustizia.it” in data 7 ottobre 2010;

Atteso che ai sensi della citata disposizione “a far data dal primo gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;

Visto il decreto di questo Direttore Generale 28 ottobre 2010, con il quale si è proceduto alla ripartizione dei posti complessivamente disponibili in ogni area e fascia economica tra i profili professionali appartenenti alla medesima area e fascia economica;

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo 67 C.C.N.I. avviando la procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore a n. 2305 dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria, ascritti al Comparto ministeri;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 24 del C.C.N.I., come interpretato con l’accordo del 28 ottobre 2010, possono partecipare alla procedura di cui al presente bando i dipendenti in servizio nei ruoli di questa Amministrazione alla data del primo gennaio 2009, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione, mentre non vi possono partecipare i dipendenti che alla medesima data:

  • abbiano ottenuto nei due anni precedenti la fascia economica superiore;
  • non prestino servizio a tempo indeterminato nell’Amministrazione Penitenziaria;
  • si trovino in stato di sospensione cautelare dal servizio;
  • abbiano riportato una sanzione disciplinare diversa dal rimprovero verbale, dal rimprovero scritto o dalla multa;
  • nel corso della loro attività presso il Ministero della Giustizia, anche in amministrazione diversa da quella penitenziaria, siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che alla data della presentazione della domanda non si sia ancora concluso con l'assoluzione almeno in primo grado;

Ritenuto di prevedere che i titoli da esaminare siano attestati con dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, fatta sotto la propria responsabilità da ogni dipendente partecipante alla procedura e con successiva verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, che restano con questo stesso bando avvertiti delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci, ivi compresa la perdita, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, dell'eventuale beneficio attribuito;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 

DECRETA


Art. 1
Avvio della selezione per la fascia retributiva superiore. Posti disponibili

  1. E’ indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 76 posti nella “ III area funzionale “ – fascia retributiva F4 - profilo professionale di Funzionario della professionalità Giuridico Pedagogica riservata al personale dell’Amministrazione Penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009.
  2. I vincitori della selezione saranno inquadrati economicamente, con successivo atto dell'Amministrazione, nella fascia retributiva superiore con decorrenza economica dal primo gennaio 2009.


Art. 2
Soggetti che possono partecipare alla selezione. Soggetti esclusi

  1. Sono ammessi a  partecipare alla selezione esclusivamente i dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009,  attualmente appartenenti al profilo professionale di Funzionario della professionalità Giuridico Pedagogica, III Area, fascia retributiva F3
  2. Non sono ammessi alla selezione i dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2009, attualmente appartenenti al profilo professionale di Funzionario della professionalità Giuridico Pedagogica, III Area, fascia retributiva F3 che:
    • si trovino in stato di sospensione cautelare dal servizio;
    • abbiano riportato una sanzione disciplinare diversa dal rimprovero verbale, dal rimprovero scritto o dalla multa;
    • nel corso della loro attività presso il Ministero della Giustizia, anche in amministrazione diversa da quella penitenziaria, siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che alla data della presentazione della domanda non si sia ancora concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.


Art. 3
Presentazione delle domande

  1. Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate dagli interessati, nel termine perentorio di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella sezione intranet del sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
  2. Le domande di cui al comma 1 sono da redigersi in carta semplice secondo lo schema allegato al presente decreto e sono indirizzate al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione - Servizio Concorsi – Personale del Comparto Ministeri .
  3. Nella domanda di ammissione gli interessati indicano:
    1. nome e cognome, luogo e data di nascita;
    2. profilo professionale, fascia retributiva ed ufficio di appartenenza;
    3. l’esperienza professionale maturata, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 4, comma 2, lettere da a) a g);
    4. i titoli di studio culturali e professionali posseduti, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 4, comma 4, lettere da a) a g);
    5. le eventuali riduzioni di punteggio, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 4, comma 6.
  4. In calce alla domanda di ammissione l’interessato appone la propria firma.
  5. E’ fatta salva la facoltà dei candidati di allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei titoli di cui alle lettere c) e d) del presente comma.
  6. Il dipendente presenta la domanda solo all’Ufficio ove materialmente presta servizio ancorché in posizione di distacco o a qualsiasi altro titolo.
  7. L'autorità che riceve la domanda appone a margine la data di presentazione con la propria firma, ne cura l'iscrizione a protocollo e le fa pervenire al Provveditorato territorialmente competente, corredate da elenco nominativo riepilogativo delle domande presentate, in formato excel, il giorno successivo alla data di scadenza del termine.
  8. Il Provveditorato, entro i successivi cinque giorni, fa consegnare, mediante apposito corriere, i plichi pervenuti al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione - Servizio Concorsi – Personale del Comparto Ministeri– Largo L. Daga n. 2, 00164, Roma.
  9. Gli uffici interessati provvedono alla trasmissione dell’elenco riepilogativo di cui al comma 7, in formato excel, delle domande ricevute, anche mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi: enrichetta.deluca@giustizia.it; nunzio.pepe@giustizia.it.
  10. Il solo personale in posizione di comando o distacco in strutture non appartenenti all’Amministrazione Penitenziaria, nonché il personale in congedo dal 2 gennaio 2009 ovvero assente a qualsiasi titolo per tutta la durata dei termini di presentazione, presenta la domanda di partecipazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al precedente punto 1, inviandola al seguente indirizzo: Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione - Servizio Concorsi – Personale del Comparto Ministeri – Largo L. Daga n. 2, 00164, Roma .
  11. Nei casi di cui al comma 10 fa fede, ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda, il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
  12. Il dipendente in servizio presso strutture dell’Amministrazione Penitenziaria, assente a qualsiasi titolo, che presenti domanda ai sensi del comma 10 è tenuto a darne comunicazione alla propria sede di appartenenza, specificando la procedura per la quale ha richiesto di partecipare.


Art. 4
Titoli valutabili e relativi punteggi

  1. Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli previsti dall'articolo 26 del C.C.N.I., con l'attribuzione massima di 60 punti.
  2. Il punteggio di cui al comma 1 è attribuito fino al massimo 30 punti in ragione della Esperienza professionale maturata in base ai seguenti criteri:
    1. Avere svolto, nel biennio 2007/2008, attività di direzione di unità organizzativa complessa e/o compiuta di livello non dirigenziale: per ogni anno di direzione, punti 4.
    2. Avere svolto, nel biennio 2007/2008, mansioni superiori, quali riconosciute da provvedimento della Direzione Generale del Personale e della Formazione ovvero da sentenza dell’Autorità Giudiziaria passata in giudicato: per ogni trimestre di mansioni svolte, punti 1.
    3. Per ogni anno di servizio svolto fino alla data del 31 dicembre 2008, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nell'attuale profilo professionale (o nella diversa figura professionale corrispondente nel precedente ordinamento) in istituti e servizi penitenziari o in altri uffici dell’amministrazione penitenziaria: punti 0,8.
    4. Per ogni anno di servizio svolto fino alla data del 31 dicembre 2008, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in diverso profilo/figura professionale dei ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria: punti 0,6.
    5. Per ogni anno di servizio svolto fino alla data del 31 dicembre 2008 a tempo determinato in istituti penitenziari o in altri uffici dell’Amministrazione Penitenziaria: punti 0,4.
    6. Per ogni anno di servizio svolto fino alla data del 31 dicembre 2008 nella pubblica amministrazione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, nell'attuale o in diverso profilo professionale, non rientrante tra quello conteggiato ai sensi dei punti precedenti: punti 0,2.
    7. Aver superato il corso di formazione conseguente alle procedure di riqualificazione in proporzione alla durata del corso stesso: fino a un mese punti 1; fino a due mesi punti 2; fino a tre mesi punti 3; fino a quattro mesi punti 4; fino a 5 mesi punti 5; fino a 6 mesi punti 6.
  3. Ai fini della valutazione degli anni di servizio svolto, ai fini dell’attribuzione di ciascun punteggio si sommano, preliminarmente, tutti i periodi di servizio della medesima tipologia. All’esito i periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati. Il servizio prestato in part-time è calcolato secondo la percentuale di attività lavorativa indicata nel provvedimento di concessione.
  4. Il punteggio di cui al comma 1 è attribuito fino al massimo di 30 punti in ragione dei Titoli di studio, culturali e professionali conseguiti fino alla data del 31 dicembre 2008, sulla base dei seguenti criteri:
    1. laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in scienze dell’educazione e della formazione, in giurisprudenza,  in psicologia, in sociologia o equipollenti per legge, punti 8,00
    2. diploma di specializzazione o master di secondo livello conclusosi con un esame finale presso una università pubblica o riconosciuta; dottorato di ricerca conclusosi con la tesi di dottorato; master di primo livello conclusosi con un esame finale presso una università pubblica o riconosciuta, coerenti1  con detto profilo: punti 3,00;
    3. laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) di indirizzo diverso da quelli indicati al precedente punto a), punti 3,00;
    4. idoneità conseguita in concorsi indetti dalla Pubblica Amministrazione per l’assunzione in un profilo di area superiore a quello rivestito al momento del concorso: per ciascun concorso, punti 3,00;
    5. abilitazione all’esercizio professionale, abilitazione all’insegnamento, iscrizione ad albo professionale: per ciascun titolo, punti 2,00;
    6. Pubblicazioni realizzate: monografie pubblicate a stampa, di cui il dipendente sia l'unico autore: per ogni monografia, punti 1,00;
    7. Pubblicazioni realizzate: parti di monografie espressamente riconducibili al dipendente pubblicate a stampa ed articoli, di cui il dipendente sia l'unico autore, su riviste pubblicate a stampa: per ogni monografia o articolo, punti 0,5.
  5. Ai fini del riconoscimento del punteggi di cui comma 4, lettere g) ed h):
    • le pubblicazioni valutabili devono avere carattere giuridico o essere coerenti con il profilo posseduto;
    • la titolarità dell'opera ovvero la sua compartecipazione è rilevata esclusivamente dall'inserimento del nome dell'interessato nella copertina della monografia o dell'articolo, quale suo autore o coautore;
    • la compartecipazione viene valutata solo ove sia espressamente indicata la parte della monografia riconducibile all'interessato.
  6. Il punteggio complessivamente ottenuto per effetto della valutazione dell’esperienza professionale e dei titoli di studio, culturali e professionali come indicato al comma precedente è ridotto di:
    1. 10 punti per ogni pronunzia di condanna definitiva degli organi della magistratura ordinaria e/o contabile, adottata nei due anni precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione. Si tiene conto, quanto alle pronunce della magistratura ordinaria, delle sole condanne per delitti non colposi;
    2. 5 punti per ciascuna sanzione disciplinare del rimprovero verbale, del rimprovero scritto o della multa adottata nei due anni precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.


Art. 5
Nomina e adempimenti delle Commissioni

  1. Agli adempimenti previsti dalla procedura disposta col presente decreto provvede una Commissione che opera in conformità alle disposizioni contenute all’art. 30, del CCNI sottoscritto il 29 luglio 2010.
  2. la Commissione è composta da un dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria che la presiede, da quattro componenti e da un segretario.


Art. 6
Formazione della graduatoria

  1. La Commissione di cui all’articolo 5 attribuisce il punteggio nella misura prevista dall’articolo 4.
  2. La Commissione forma la graduatoria definitiva con la somma complessiva ottenuta dall’attribuzione dei punti.
  3. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del CCNI, ai fini della formazione della graduatoria definitiva, a parità di punteggio, è data la precedenza al dipendente con maggiore anzianità effettiva di servizio nel profilo professionale attualmente rivestito; in caso di ulteriore parità ha la precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio nell’Amministrazione Penitenziaria e, in caso di persistente parità, il più anziano di età.
  4. Il Direttore Generale del Personale e della Formazione con successivo decreto approva la graduatoria definitiva.
  5. La graduatoria è pubblicata nella sezione intranet del sito del Ministero della Giustizia, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Della pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  6. Dalla data di pubblicazione dell’avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Roma, 28 ottobre 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Turrini Vita

 

1 Per “coerenza” con il profilo professionale di appartenenza si intende che i titoli di studio posti in valutazione devono costituire titolo per l'accesso ad un superiore profilo professionale ovvero, per i soli titoli universitari superiori alla laurea triennale (o alla laurea del vecchio ordinamento), devono costituire completamento del cursum studiorum già intrapreso, nel senso che il titolo attualmente posseduto ne costituisce il formale presupposto per l'ammissione al relativo corso.