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Circolare 7 agosto 1998 - Criteri per l'attribuzione dei buoni pasto o dell'indennità sostitutiva al personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia

7 agosto 1998

Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria

OGGETTO:Criteri per l'attribuzione dei buoni pasto o dell'indennità sostitutiva al personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia. Chiarimenti e integrazioni della circolare 1810/S/PP/526 del 10 febbraio 1998.

Poiché pervengono tuttora numerosi  quesiti in ordine ai criteri per l'attribuzione dei buoni pasto si rende necessario chiarire alcune problematiche sottoposte a questa Amministrazione Centrale da parte degli uffici giudiziari ad integrazione della circolare 1810/S/PP/526 del 10 febbraio 1998.

Personale della Magistratura
In considerazione delle peculiarità che contraddistinguono l'esercizio della funzione giurisdizionale si chiarisce che la attribuzione del buono pasto è correlata allo svolgimento dell' attività istituzionale in ufficio o in altri luoghi, come istituti di pena, caserme, ecc.
Rientra nell'attività istituzionale anche la reperibilità in ufficio, lo studio di fascicoli, le redazioni di provvedimenti, l'attività di ricerca dei magistrati dell'ufficio del massimario purchè svolta in ufficio, anche se in giorni diversi da quelli di udienza.
Alla richiesta di attribuzione dei buoni pasto è necessario allegare una dichiarazione del magistrato interessato comprovante, la presenza in ufficio per lo svolgimento delle attività anzidette.

Personale amministrativo 
Poiché sono state segnalate più volte incertezze nella erogazione dei buoni pasto in occasione di recupero dei permessi previsti dalle norme contrattuali, si osserva quanto segue:

  • in caso di prolungamento di orario finalizzato al recupero di ritardi non spetta il buono pasto;
  • in caso di prolungamento di orario finalizzato al recupero di permessi autorizzati in giorni non destinati al completamento dell'orario di obbligo non spetta il buono pasto;
  • in caso di prolungamento di orario finalizzato al recupero dei permessi  autorizzati nel giorno dedicato al completamento dell'orario di obbligo il buono pasto spetta una sola volta; il frazionamento del recupero in più rientri  pomeridiani non può dare luogo alla indebita attribuzione di più buoni pasto.

Si rammenta che oltre i casi previsti dalla disciplina contrattuale e dalla richiamata circolare, spetta al dipendente un numero di buoni pasto equivalenti al numero dei giorni di rientro, qualora esigenze organizzative richiedano di distribuire il completamento dell'orario di obbligo in un numero superiore a due nell'arco dei cinque giorni lavorativi. Tale scelta impegna la personale responsabilità del capo dell'ufficio che va adottata con motivato ordine di servizio.