Decreto 26 luglio 2021 – Determinazione dei contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo determinato addetto all’ufficio per il processo ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia

26 luglio 2021

Il contingente è rideterminato con d.m. 6 marzo 2024

 

Il Ministro della Giustizia

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, che prevede la costituzione presso le corti di appello e i tribunali ordinari delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo;

VISTO il decreto ministeriale 1° ottobre 2015 concernente “Misure per l’attuazione dell’ufficio per il processo, a norma dell’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”, con cui sono state stabilite le misure organizzative necessarie per il funzionamento dell’ufficio per il processo;

VISTO il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”, con cui, tra l’altro, vengono fissate le modalità di destinazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato dal Governo alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del richiamato Regolamento (UE) 2021/241;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” e, in particolare, il Capo II – “Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa” del Titolo II – “Misure organizzative per l’attuazione dei progetti nell’ambito delle missioni del PNRR”;

RILEVATO che tra le misure del richiamato Piano nazionale di ripresa e resilienza riguardanti il ministero della giustizia, nella Missione 1 - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo -, Componente 1 - digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione -, è inserito l’ambito di intervento 3. Innovazione organizzativa del sistema giudiziario che prevede la misura denominata Investimento 3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l'ufficio del processo e superare le disparità tra i tribunali;

VALUTATO che tale investimento mira a finanziare un piano straordinario di reclutamento di personale amministrativo a tempo determinato diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari ed accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell’arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti;

CONSIDERATO che in tale ambito è prevista, tra l’altro, l’assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità da assegnare alle strutture organizzative denominate ufficio per il processo costituite presso le corti di appello ed i tribunali ordinari nonché alla corte di cassazione;

CONSIDERATO che, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, l’articolo 11, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, individua le modalità per l’avvio, nel periodo 2021-2024, delle procedure di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo, per lo svolgimento delle mansioni e con l’inquadramento professionale secondo quanto previsto dalla relativa declaratoria di cui all’Allegato II, numero 1, al medesimo decreto-legge;

PRESO ATTO che, per espressa previsione normativa, alla Corte di cassazione sono destinati addetti all’ufficio per il processo in numero non superiore a 400 da assegnarsi, in due scaglioni, in virtù di specifico progetto organizzativo del Primo Presidente della corte di cassazione;

RILEVATO che l’assunzione del personale di cui al citato articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 è autorizzata subordinatamente all’approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

VALUTATO peraltro che si rende necessario adottare con urgenza le misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza ed in particolare quelle necessarie per l’assunzione del personale amministrativo addetto all’ufficio per il processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obbiettivi fissati, la piena operatività di tale struttura organizzativa;

CONSIDERATO che l’articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012 sopra citato ha previsto l’istituzione dell’ufficio per il processo presso le corti di appello ed i tribunali ordinari, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

CONSIDERATO che le potenzialità di recupero dell'efficienza e dell'efficacia del sistema giudiziario del modello organizzativo dell’ufficio per il processo, anche alla luce dei positivi riscontri forniti dagli analoghi istituti presenti a livello europeo ed internazionale, possono essere conseguite con la necessaria tempestività incrementando le risorse professionali e strumentali disponibili presso tali strutture, per consentirne il funzionamento a regime;

VALUTATO che i requisiti professionali richiesti per gli addetti all’ufficio per il processo previsti dalla citata declaratoria di cui all’Allegato II del decreto-legge prevedono un elevato grado di conoscenze teorico-pratiche del diritto civile e penale, sostanziale e processuale e lo svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico-giuridico, di raccordo con il personale addetto alle cancellerie e di conoscenza delle applicazioni informatiche nonché, nell’ambito di direttive generali, una rilevante autonomia operativa;

CONSIDERATO, inoltre, che, per una quota dei posti complessivamente disponibili, sono previsti requisiti professionali in scienze economiche, politiche o equiparate, tali da favorire l’ingresso di personale con competenze nell’ambito di attività specialistiche;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 80 del 2021, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono assegnati gli addetti, nonché il numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio;

RITENUTO che le complessive 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo devono essere ripartite, in conformità del quadro normativo e degli obbiettivi perseguiti, in due contingenti di pari consistenza numerica, procedendo quindi nell’immediato alla distribuzione delle 8.250 unità che costituiscono il primo ciclo di personale a tempo determinato da assumere per la durata massima di due anni e sette mesi;

CONSIDERATO che 200 unità delle predette 8.250 unità sono da riservare per la definizione del progetto organizzativo del Primo Presidente della Corte di cassazione, finalizzato al contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario;

RITENUTO, pertanto, di dover ripartire tra le corti di appello ed i tribunali un contingente pari a 8.050 unità di addetti all’ufficio per il processo da destinare alle strutture istituite presso le corti di appello ed i tribunali al fine di realizzare un incremento della produttività degli uffici giudiziari diretto a conseguire gli obbiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernenti la riduzione del tempo medio di definizione dei procedimenti in tutti i gradi di giudizio e l’abbattimento dell’arretrato civile;

VALUTATO che, per garantire la necessaria tempestività del reclutamento del personale a tempo determinato da assegnare alle strutture organizzative denominate ufficio per il processo occorre procedere, in una prima fase, alla individuazione dei posti da attribuire ai singoli distretti, riservando ad una fase successiva la declinazione dei contingenti tra i singoli uffici giudicanti di primo e secondo grado all’interno dei medesimi distretti;

CONSIDERATO che l’analisi statistica condotta in ordine ai flussi giudiziari ha consentito di individuare i procedimenti civili e penali pendenti e l’arretrato, costituito dalla quota dei procedimenti civili ultra triennali per i tribunali e ultra biennali per le corti di appello, nonché di elaborare specifici indicatori diretti a misurare il rapporto tra procedimenti definiti e procedimenti sopravvenuti nell’arco temporale di osservazione ed il relativo prevedibile tempo medio di definizione, tenuto conto della positiva incidenza sulla produttività degli uffici dell’immissione delle nuove risorse nelle strutture organizzative denominate ufficio per il processo istituite presso le corti di appello ed i tribunali;

CONSIDERATO, altresì, che le risultanze della predetta analisi, opportunamente integrate sulla scorta della valutazione di ulteriori elementi quantitativi e qualitativi connessi agli assetti dimensionali ed alla complessità organizzativa nonché all’organico del personale di magistratura ed amministrativo, hanno consentito di determinare, a livello distrettuale, il numero di addetti all’ufficio del processo necessario per conseguire gli obbiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

RITENUTO, pertanto, che i contingenti complessivi di addetti all’ufficio del processo da assegnare agli uffici di primo e secondo grado ricompresi nell’ambito dei diversi distretti di corte di appello possono essere individuati nella consistenza numerica indicata dalla tabella che segue:

 
Distretto addetti Ufficio per il processo
Ancona 140
Bari 306
Bologna 422
Brescia 248
Cagliari 248
Caltanissetta 106
Campobasso 51
Catania 331
Catanzaro 304
Firenze 446
Genova 251
L'Aquila 190
Lecce 303
Messina 148
Milano 680
Napoli 956
Palermo 410
Perugia 107
Potenza 125
Reggio Calabria 208
Roma 843
Salerno 218
Torino 401
Trento 79
Trieste 141
Venezia 388
Totale 8.050

 

Considerato che l’individuazione in questa prima fase dei posti da attribuire ai singoli distretti è funzionale al tempestivo avvio delle procedure di reclutamento del personale, con successiva declinazione dei contingenti di addetti all’ufficio per il processo tra i tribunali e la corti di appello di ciascun distretto;

DECRETA

Art.1

  1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, tra i distretti di corte di appello sono ripartite 8.050 unita di addetti all’ufficio per il processo.
  2. I contingenti del predetto personale amministrativo a tempo determinato assegnati a ciascun distretto di corte di appello sono determinati dalla tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  3. Con successivo decreto si provvederà ad individuare la consistenza numerica dei contingenti di addetti all’ufficio per il processo da attribuire ai tribunali ed alle corti di appello di ciascun distretto.

Roma, 26 luglio 2021

LA MINISTRA
Marta Cartabia