ARCHIVIO - Decreto 17 novembre 2015 - Concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015

17 novembre 2015


IL MINISTRO
 

Vista  la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;

Vista la legge 4 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 17, comma 4-bis, lettera e);

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, ed in particolare l’articolo 7, che istituisce il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; nonché l’articolo 16, comma 1, che prevede l’adozione di decreti del Ministro per la individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché per la definizione dei relativi compiti e la distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale;

Sentite  le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    1. "Amministrazione": il Dipartimento della giustizia minorile e di comunità;
    2. Capo del Dipartimento: il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
    3. "Regolamento”: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.84”;
    4. Uffici interdistrettuali: gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna;
    5. Uffici distrettuali: gli Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna;
    6. Centro: il Centro per la giustizia minorile.

       

Art. 2
Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto individua le unità dirigenziali non generali nell’ambito dell’Ufficio del Capo del Dipartimento e degli Uffici dirigenziali generali istituiti presso l’Amministrazione centrale, per i funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria e i dirigenti di area amministrativa appartenenti all’Amministrazione stessa.
  2. Le articolazioni dirigenziali centrali dell’Amministrazione, nonché il relativo organico, sono individuati nella tabella A allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. 
  3. Il presente decreto individua altresì le unità dirigenziali non generali territoriali dell’Amministrazione.
  4. Le articolazioni dirigenziali territoriali dell’Amministrazione, nonché il relativo organico, sono individuati nelle tabelle B e C allegate al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante.

     

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capo I
Disposizioni generali e Ufficio del Capo del Dipartimento

 

Art. 3
Disposizioni generali

  1. L'articolazione centrale dell’Amministrazione è costituita:
    1. dall’Ufficio del Capo Dipartimento;
    2. dalla Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile;
    3. dalla Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova.


Art. 4
Ufficio del Capo del Dipartimento

  1. L'Ufficio del Capo del Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
    1. Ufficio I: affari generali, bilancio, sistemi informativi, programmazione generale e assegnazione risorse; monitoraggio e analisi statistica; in raccordo con l’Ufficio di gabinetto e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, progettazione e controllo di gestione a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché attività generali necessarie per l’attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per gli adempimenti connessi alla trasparenza della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; nomina dei componenti privati dei Tribunali per i minorenni;
    2. Ufficio II: affari esterni, concertazione interistituzionale; coordinamento delle strutture territoriali; raccordo con il Capo Dipartimento della amministrazione penitenziaria per la collaborazione dell’esecuzione penale esterna all’osservazione e al trattamento dei detenuti adulti; studio, ricerca, proposte e pareri; relazioni internazionali, progettazione ed innovazione;
    3. Ufficio III: attività ispettiva e di controllo;
    4. Ufficio IV: adempimento connessi alla qualità di autorità centrale ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c), del Regolamento.
  2. Il Capo del Dipartimento, con proprio decreto, organizza e disciplina i seguenti servizi:
    1. segreteria del Capo Dipartimento;
    2. servizio sicurezza;
    3. servizio controllo di gestione.
       

Capo II
Uffici delle Direzioni generali

 

Art. 5
Disposizioni generali

  1. Ciascuna direzione generale ha competenza in materia di controllo, monitoraggio, verifica e ripartizione dei fondi di bilancio ad essa assegnati.


Art. 6
(Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile)

  1. La Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
    1. Ufficio I: esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile in area penale esterna ed in area penale interna; organizzazione e coordinamento dei servizi minorili; coordinamento delle strutture minorili sul territorio;
    2. Ufficio II: promozione di interventi di prevenzione della devianza; rapporti, consulenze e convenzioni con gli enti locali per l’attività trattamentale; promozione della giustizia riparativa e della mediazione, in coordinamento, per gli adulti, con l’ufficio I di cui all’articolo 7;
    3. Ufficio III: assunzione e gestione del personale dell’Amministrazione; gestione del personale della polizia penitenziaria; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari; progettazione e gestione dei beni e dei servizi.
       


Art. 7
Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova

  1. La Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, con i compiti per ciascuno di seguito indicati:
    1. Ufficio I: organizzazione e coordinamento degli uffici territoriali per l’esecuzione penale esterna; monitoraggio delle attività degli uffici di esecuzione penale esterna; rapporti con gli enti locali e le organizzazioni di volontariato per l’attività trattamentale;
    2. Ufficio II: attuazione ed esecuzione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza; organizzazione dei servizi per l’esecuzione delle misure alternative alla detenzione o di comunità; organizzazione e coordinamento delle attività degli Uffici dell’esecuzione penale esterna negli istituti penitenziari; coordinamento e indirizzo per l’esecuzione delle misure di sicurezza;
    3. Ufficio III: attuazione ed esecuzione dei provvedimenti della magistratura ordinaria e onoraria; organizzazione dei servizi per l’esecuzione delle pene non detentive o sanzioni di comunità; convenzioni con gli enti o le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova.
       

Titolo III
ARTICOLAZIONE DIRIGENZIALI TERRITORIALI

Art. 8
Disposizioni generali

  1. Le articolazioni dirigenziali territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono:
    1. gli Uffici distrettuali;
    2. gli Uffici interdistrettuali;
    3. i Centri.
  2. Gli Uffici interdistrettuali ed i Centri assicurano l’unitarietà dell’azione amministrativa del settore degli adulti e dei minori in relazione all’attività operativa, ai rapporti con gli enti territoriali, alle iniziative progettuali. A tal fine, sulla base degli indirizzi e delle direttive emanate dall’Amministrazione, coordinano le attività di competenza dei rispettivi Uffici.
     

Art. 9
Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna

  1. Gli Uffici distrettuali ed il relativo organico dei dirigenti sono individuati nella tabella B, allegata al presente decreto e hanno sede nelle città ivi indicate.
  2. Gli Uffici distrettuali sono organi periferici dirigenziali non generali dell’esecuzione penale esterna e provvedono all’attuazione, negli uffici locali e nelle sezioni distaccate presenti nel distretto di competenza, delle direttive e degli indirizzi operativi emanati dal Capo del Dipartimento e dalle Direzioni generali; individuano i fabbisogni e propongono all’Amministrazione i documenti programmatici per le politiche di esecuzione penale esterna, il piano di programmazione e ripartizione delle risorse umane e finanziarie e la progettazione riguardante la formazione e l’informazione.
  3. Gli Uffici distrettuali assorbono le strutture ed il personale degli Uffici locali di esecuzione penale esterna con sede nelle medesime città, che sono soppressi; esercitano, nella circoscrizione territoriale assegnata ai medesimi uffici, i compiti ad essi attribuiti dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e da altre disposizioni di legge.
  4.  Gli Uffici distrettuali sono dotati di autonomia contabile.
     

Art. 10
(Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna)

  1. Gli Uffici interdistrettuali ed il relativo organico dei dirigenti sono individuati nella tabella B, allegata al presente decreto e hanno sede nelle città ivi indicate.
  2. Gli Uffici interdistrettuali, oltre alle funzioni attribuite agli Uffici distrettuali ai sensi dell’articolo 9:
    1. svolgono, nell’ambito della medesima circoscrizione territoriale dei Centri di cui alla tabella C, allegata al presente decreto, funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica dell’attività degli uffici distrettuali e locali, promozione di iniziative progettuali, raccordo nei rapporti con gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, il terzo settore ed il volontariato;
    2. assorbono le strutture ed il personale degli Uffici locali di esecuzione penale esterna delle medesime città, che sono soppressi;
    3. esercitano, nella circoscrizione territoriale assegnata ai medesimi uffici, i compiti ad essi attribuiti dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e da altre disposizioni di legge.
  3. Gli Uffici interdistrettuali sono dotati di autonomia contabile e sono articolati prevedendo comunque un’area di coordinamento interdistrettuale, nella quale transitano i funzionari di servizio sociale assegnati o distaccati presso l’Ufficio di esecuzione penale esterna dei Provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria.
  4. Gli Uffici interdistrettuali sono sedi di incarico superiore ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63.
     

Art. 11
Centri per la giustizia minorile

  1. I Centri esercitano le funzioni ad essi attribuite dall’articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
  2. L’articolazione territoriale e l’organico dei dirigenti dei Centri sono determinati dall’allegata tabella C.
  3. Il Centro per la giustizia minorile per l’Abruzzo, le Marche e il Molise è soppresso. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i servizi minorili presenti nella regione Marche dipendono dal Centro di Bologna, i servizi minorili presenti nelle regioni Abruzzo e Molise dipendono dal Centro di Roma.



Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12
Norme transitorie e di coordinamento

  1. Fino all’adozione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento, dei decreti del Ministro per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché per la definizione dei relativi compiti e distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il coordinamento tecnico degli uffici locali di esecuzione penale esterna è svolto dai competenti uffici dei Provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria, che provvedono al necessario supporto logistico ed organizzativo.

 
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

 Roma, 17 novembre 2015

IL MINISTRO
Andrea Orlando

 

Vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 14 dicembre 2015.

Registrato alla Corte dei Conti il 15 gennaio 2016.

 

TABELLA A (articolo 2, comma 2)

 
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Articolazioni dirigenziali centrali
Articolazione dirigenziale generale Articolazione dirigenziale Organico dirigenti
Ufficio del Capo Dipartimento Ufficio I 1
Ufficio II 1
Ufficio III 1
Ufficio IV 1
Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile Ufficio I 1
Ufficio II 1
Ufficio III 1
Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova Ufficio I 1
Ufficio II 1
Ufficio III 1
Totale dirigenti struttura centrale   10

 

TABELLA B (articoli 2, comma 4, 9, comma 1, e 10, comma 1)
Uffici interdistrettuali e uffici distrettuali di esecuzione penale esterna

 
REGIONE Ufficio interdistrettuale sede Organico dirigenti Province di competenza Ufficio distrettuale sede Organico Dirigenti Province di competenza
PIEMONTE, VALLE D’AOSTA, LIGURIA Torino 1 Torino, Aosta, Asti, Cuneo Genova 1 Genova, Imperia, La Spezia, Massa, Savona
Novara 1 Novara, Biella, Alessandria,
Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola
LOMBARDIA Milano 1 Milano, Lodi, Monza, Pavia Brescia 1 Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona
Como 1 Como, Lecco, Sondrio, Varese
VENETO, FRIULI V.G. TRENTINO A.ADIGE/ Venezia 1 Venezia, Belluno, Treviso, Padova, Rovigo Verona 1 Verona Vicenza, Trento, Bolzano
SÜDTIROL Trieste 1 Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone
EMILIA ROMAGNA, MARCHE Bologna 1 Bologna, Ravenna, Forlì, Rimini, Modena, Ferrara Reggio Emilia 1 Reggio Emilia, Parma, Piacenza
Ancona 1 Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata,
Fermo, Ascoli Piceno
TOSCANA, UMBRIA Firenze 1 Firenze, Siena, Grosseto, Prato Pistoia, Arezzo Pisa 1 Livorno, Pisa, Lucca
Perugia 1 Perugia, Terni
LAZIO, ABRUZZO, MOLISE Roma 1 Roma, Frosinone, Latina Viterbo 1 Viterbo, Rieti
Pescara 1 Pescara, Chieti, L’Aquila, Teramo,
Campobasso, Isernia
CAMPANIA Napoli 1 Napoli, Caserta Salerno 1 Salerno, Benevento, Avellino
PUGLIA Bari 1 Bari, Foggia, Lecce 1 Lecce, Brindisi, Taranto
BASILICATA Barletta-Andria-Trani Potenza 1 Potenza, Matera
CALABRIA Catanzaro 1 Catanzaro, Crotone, Cosenza. Reggio Calabria 1 Reggio Calabria, Vibo Valentia
SICILIA Palermo 1 Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Enna Catania 1 Catania, Messina Ragusa, Siracusa
SARDEGNA Cagliari 1 Cagliari, Carbonia, Iglesias, Medio Campidano, Oristano Sassari 1 Sassari, Nuoro, Olbia-Tempio, Ogliastra
Tot. dirigenti uffici interdistr. 11 Totale dirigenti uffici distrettuali 18

 

TABELLA C (articoli 2, comma 4, 10, comma 2, lettera a), e 11, comma 2)

 
Centri per la giustizia minorile Organico
Dirigenti
Torino Centro per la giustizia minorile per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria 1
Milano Centro per la giustizia minorile per la Lombardia 1
Venezia Centro per la giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e
le Province autonome di Trento e Bolzano (Regione Trentino Alto Adige)
1
Bologna Centro per la giustizia minorile per l’Emilia Romagna e le Marche 1
Firenze Centro per la giustizia minorile per la Toscana e l’Umbria 1
Roma Centro per la giustizia minorile per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise 1
Napoli Centro per la giustizia minorile per la Campania 1
Bari Centro per la giustizia minorile per la Puglia e la Basilicata 1
Catanzaro Centro per la giustizia minorile per la Calabria 1
Palermo Centro per la giustizia minorile per la Sicilia 1
Cagliari Centro per la giustizia minorile per la Sardegna 1
Totale dirigenti 11