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Circolare 18 maggio 2016 - Istituzione del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale: compiti e poteri

18 maggio 2016

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Ufficio del Capo dipartimento

La presente circolare persegue un duplice obiettivo:

  1. Rendere compiuta informazione dell'istituzione del Garante Nazionale e del suo inquadramento nella normativa nazionale e sovranazionale;
  2. Informare le Autorità competenti dei poteri e delle funzioni del Garante Nazionale.

1. Nascita della figura istituzionale del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Con il Decreto legge 23.12.2013 n.146 convertito in legge 21.02.2014 n.10 recante misure in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stata introdotta all'interno dell'ordinamento italiano la figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
L' istituzione del Garante Nazionale rappresenta:
da un lato, la risposta alle criticità evidenziate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza "Torreggiani e altri c.ltalia” dell'8 gennaio 2013 circa la necessità di efficaci strumenti di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale;
dall'altro, l'istituzione di un sistema interno e indipendente di monitoraggio sui luoghi di privazione della libertà personale, realizzato in ottemperanza alla ratifica del Protocollo Opzionale alla convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT) il cui art. 3 prevede che «ciascuno Stato Parte istituirà, nominerà e manterrà operativo a livello nazionale uno o più organismi con poteri di visita per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti» Il Garante Nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali o con altre figure istituzionali con competenza sulle stesse materie (da questi differenziandosi per i poteri e le prerogative di vigilanza, controllo, acquisizione di informazioni, verifica e raccomandazioni che la legge gli attribuisce) vigila affinché l'esecuzione delle misure privative della libertà personale avvenga in conformità alle leggi e ai principi stabiliti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti.

2. Composizione dell'ufficio del Garante Nazionale.

Il Garante Nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani.
Con decreti del Presidente della Repubblica del 1 febbraio e del 3 marzo 2016 sono stati nominati il Prof. Mauro Palma (Presidente), I'Aw. Emilia Rossi e la Dr.ssa Daniela De Robert (componenti).

3. Cornice normativa sovranazionale.

Il Regolamento sulla struttura e composizione del Garante - D.M. 11 marzo 201 5 n. 36 - richiama la legge 9 novembre 2012, t.195, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il l8 dicembre 2002 » con cui si sancisce che sul piano internazionale l'ufficio del Garante Nazionale sarà organismo di monitoraggio indipendente richiesto agli stati aderenti al protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAR).
L'OPCAT, entrato in vigore nel giugno 2006, ha dato vita ad un “doppio pilastro”, per la prevenzione della tortura: a livello internazionale, il Sottocomitato delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura (SPT) e a livello nazionale i c.d. Meccanismi Nazionali di Prevenzione (NPMs) che ogni stato ha avuto l'obbligo di istituire sotto forma di appositi organismi indipendenti, quale appunto il Garante Nazionale in Italia.

Si segnala che ai sensi dell'art. 19 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura (OPCAT), ai Meccanismi Nazionali di Prevenzione saranno garantiti almeno i seguenti poteri:

  1. sottoporre a regolare esame il trattamento di cui sono oggetto le persone private della libertà nei luoghi di detenzione, allo scopo di rafforzare, se necessario, la protezione loro prestata verso la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
  2. formulare raccomandazioni alle autorità competenti al fine di migliorare il trattamento e le condizioni in cui versano le persone private della libertà e di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenendo nella dovuta considerazione le norme in materia adottate dalle Nazioni Unite;
  3. sottoporre proposte e osservazioni relativamente alla legislazione in vigore e ai progetti di legge.

4. Compiti dell'ufficio del Garante specificamente attinenti alle misure di detenzione o di privazione della libertà personale.

Ai sensi del D.L. 146/2013, Art.7 comma 5, l'ufficio del Garante Nazionale:

  1. vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle nonne e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
  2. visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
  3. prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
  4. richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione.
  5. formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

5. Poteri dell'ufficio del Garante come Meccanismo Nazionale di Prevenzione.

Come previsto dall'art. 20 del Protocollo Opzionale alla Convenzione Contro la Tortura (OPCAT ) il Garante come NPM ha :

  1. accesso ad ogni informazione circa il numero di persone private delle libertà nei luoghi di detenzione, nonché sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione;
  2. accesso ad ogni informazione circa il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione:
  3. accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature,
  4. la possibilità di avere colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonché con qualunque altra persona che i meccanismi nazionali di prevenzione ritengano possa fornire informazioni rilevanti;
  5. la libertà di scegliere i luoghi che intendono visitare e le persone con cui avere un colloquio;
  6. il diritto ad avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli informazioni e di avere incontri con esso.

Conclusioni.

In forza della disciplina normativa richiamata e illustrata il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è organismo che si caratterizza per l'indipendenza da ogni potere dello Stato e per l'esercizio libero del potere di verifica delle situazioni di restrizione della libertà personale. Prerogativa e potere a cui corrispondono i doveri di riservatezza e di collaborazione con l'Amministrazione competente e dettati dalla legge.

Vogliano, pertanto, le SS.LL, assicurare la massima collaborazione al Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nell'ambito delle prerogative e dei poteri attribuitigli dalla legge, garantendogli potere di visita e di accesso.

senza necessità di preavviso e di autorizzazione in tutti i luoghi di privazione della libertà con la possibilità di avere colloqui riservati con le persone private della libertà.

Nel rammentare la necessità di verificare l'identità dei componenti della delegazione che accompagna il Garante nel corso di una visita, si rammenta altresì che i poteri attribuiti al collegio del Garante Nazionale (Presidente e Componenti) non sono delegabili al personale assegnato al suo Ufficio, anche se i membri della delegazione potranno certamente avere accesso, insieme a uno dei componenti del collegio, ai luoghi e alla documentazione, nonché presenziare ai colloqui utili allo svolgimento della visita.

Nel corso della visita, eventuali petizioni scritte, documenti o altro materiale redatto dai ristretti, pur non essendo soggetti a visto di censura, saranno consegnati al Garante soltanto tramite la consegna al Direttore dell'Istituto.

I Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari segnaleranno al Provveditorato regionale di appartenenza la visita del Garante Nazionale e trasmetteranno in copia la documentazione che il Garante avrà eventualmente loro consegnato nel corso della visita.

Al Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità si trasmette per conoscenza, per le iniziative di competenza.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Santi Consolo