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Circolare 23 marzo 2017 - Certificato del casellario giudiziale europeo e informazione sui precedenti penali estratti dai casellari giudiziali degli Stati membri dell’Unione europea – Adeguamento del Sistema Informativo del Casellario (SIC).

23 marzo 2017

prot m_dg_DAG.24/03/2017.0056708.U

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia penale
Ufficio III

Ai Signori
Primo Presidente della Corte di Cassazione
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Presidenti delle Corti di Appello
Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Dirigenti delle Corti di Appello
Dirigenti delle Procure Generali presso le Corti di Appello
Loro Sedi

e p.c.
Al Signor Capo di Gabinetto
Al Signor Capo dell'Ispettorato
Al Signor Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati
Al Signor Direttore Generale del personale
Loro Sedi

Oggetto: Certificato del casellario giudiziale europeo e informazione sui precedenti penali estratti dai casellari giudiziali degli Stati membri dell’Unione europea – Adeguamento del Sistema Informativo del Casellario (SIC)./p>

I decreti legislativi 12 maggio 2016, numeri 73, 74 e 75 hanno recepito nel nostro ordinamento rispettivamente la decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, la decisione quadro 2009/315/GAI e la decisione 2009/316/GAI, entrambe in tema di scambi di informazioni tra i casellari europei.

Come è noto, il sistema ECRIS, che provvede allo scambio di tali informazioni tra i Paesi membri, è in esercizio nel nostro Paese fin dal febbraio 2013, ma le risultanze delle interrogazioni degli altri casellari hanno avuto, fino ad oggi, valore meramente informativo e sono state riservate alla sola autorità giudiziaria, stante l'assenza di una base normativa nazionale che ne sancisse la valenza certificativa. Tale valenza è stata attribuita, in particolare, dal decreto legislativo n. 74/2016, congiuntamente al decreto del Ministero della Giustizia 3 marzo 2017, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo relative agli scambi tra di Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziali e per l'adeguamento del sistema informativo del casellario, in relazione al casellario giudiziale europeo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n° 64, del 17 marzo 2017.

Con l’avvenuto recepimento della normativa europea si è avuta, in primo luogo, la modifica delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (articolo 110, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), con l’introduzione dell'obbligo dell'acquisizione del certificato del casellario giudiziale europeo all'atto dell'apertura di un procedimento penale.

In secondo luogo, con lo stesso decreto legislativo sono state apportate significative modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (D.P.R. 313/2002), con l’istituzione di nuove tipologie di certificato per l'autorità giudiziaria, la pubblica amministrazione ed il privato cittadino, italiani e degli altri Paesi membri, recanti le condanne pronunciate in tutto il territorio dell’Unione europea.

In aderenza al sopra citato decreto del Ministero della Giustizia, di attuazione del predetto decreto legislativo n. 74/2016, e in armonia con i decreti legislativi nn. 73 e 75 dello stesso anno, sono state realizzate le necessarie modifiche al Sistema Informativo del Casellario (SIC) a servizio degli uffici che esercitano la giurisdizione penale e del pubblico ministero e del difensore, mentre l'erogazione dei certificati previsti per la pubblica amministrazione e il privato cittadino è stata riservata ad un momento successivo, ancorché prossimo.

Con la presente circolare si comunica l'avvio in esercizio degli interventi effettuati, in una prima fase, sul SIC che consentono all’autorità giudiziaria di richiedere:

  1. il certificato del casellario giudiziale europeo dei cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 21 del t.u. (vale a dire il certificato contenente le condanne che i cittadini italiani hanno riportato nei Paesi membri dell'Unione europea) richiesto dall'autorità giudiziaria italiana ai fini della valutazione di tali condanne, anche in assenza di riconoscimento, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 73/2016;
  2. l’informazione circa le condanne inflitte ai cittadini di altro Stato membro o di un Paese terzo, ai medesimi fini di cui alla lettera a) (articolo 19, comma 5-bis, lettera c) del t.u.)

Il certificato e l’informazione di cui sopra devono essere inseriti nel fascicolo all’atto dell’apertura di un procedimento penale.
Gli “utenti certificatori” del SIC, oltre al certificato del casellario giudiziale, possono dunque acquisire per l'autorità giudiziaria anche il certificato del casellario giudiziale europeo a norma dell’articolo 21 del t.u., reso disponibile attraverso la funzione “servizi certificativi” del menù NSC.

L'informazione sulle condanne degli altri cittadini, sia europei sia appartenenti a Paesi terzi, è invece disponibile sul menù ECRIS, secondo le modalità finora adottate per effettuare una “richiesta” all'autorità centrale di altro Paese membro.
Sempre attraverso il menù NSC, sarà possibile, per tutti gli “utenti iscrittori”, inserire i provvedimenti contenenti gli estremi delle sentenze degli altri Stati membri oggetto di valutazione da parte del giudice ai sensi del surriferito articolo 3 del decreto legislativo n. 73/2016.
Per i dettagli operativi, si può consultare il manuale utente messo a disposizione sul portale del casellario centrale (portal.casellario.giustizia.it).
L'attuale prima fase consente altresì al difensore e al pubblico ministero di richiedere:

  1. il certificato del casellario giudiziale europeo dei cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 22 (per il difensore) e dell'articolo 21, comma 2, t.u. (per il pubblico ministero);
  2. l'informazione circa i precedenti penali dei cittadini di altro Stato membro o di un Paese terzo, in simmetria con quanto previsto per il casellario giudiziale europeo.

Il certificato del casellario giudiziale europeo e l'informazione circa i precedenti penali dei cittadini non italiani per le finalità di cui all’articolo 22 t.u. sono richiesti dal difensore presso gli uffici locali del casellario, ai cui “utenti certificatori” è stato attribuito automaticamente l’ulteriore ruolo di “utente ECRIS”, e sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di certificato. All’informazione circa i precedenti penali non va applicato il diritto d’urgenza in quanto essa viene acquisita, come già detto, attraverso il menù ECRIS e dunque non in tempo reale .
Le nuove funzionalità descritte nella presente circolare non modificano, nella sostanza, la struttura del SIC né le modalità di accesso ed utilizzo da parte dell'utente. E' comunque messo a disposizione, come sopra indicato, un apposito manuale a supporto degli utenti, esplicativo delle novità introdotte.
La seconda fase dell'adeguamento del Sistema metterà a disposizione degli uffici locali:

  1. il certificato del casellario giudiziale europeo ai sensi dell’articolo 25-ter, comma 1, del t.u., richiesto dal cittadino italiano interessato;
  2. il certificato del casellario giudiziale europeo a norma dell’articolo 28-bis, commi 1 e 2, del t.u., richiesto dalla pubblica amministrazione italiana e dai gestori dei pubblici servizi;
  3. l'informazione circa i precedenti penali di un cittadino di altro stato membro, richiesta dal cittadino dell'Unione europea interessato.

L'ufficio centrale provvederà altresì a garantire l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale europeo ai sensi dell’art. 28-bis, comma 3, t.u., quando questo viene richiesto dalla pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea.
Le SS.LL. vorranno disporre che la presente circolare sia portata a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto, utilizzando ogni mezzo di trasmissione telematica.
Eventuali richieste di informazioni circa l'utilizzo delle nuove funzionalità potranno essere rivolte al servizio di help desk del casellario centrale, al numero 06-97996200, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
La presente circolare è reperibile sui siti intranet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e del casellario centrale (portal.casellario.giustizia.it).

Roma, 23 marzo 2017

Il Direttore generale
Raffaele Piccirillo