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ARCHIVIO - Decreto 23 febbraio 2017 - Individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna

23 febbraio 2017

Pubblicato nel BU 30 aprile 2017 n.8


Il Ministro della Giustizia
 

Decreto ministeriale 23 febbraio 2017 - Individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Uffici locali e misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;

Visto il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, ed in particolare l’articolo 7, che istituisce il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché l’articolo 16, comma 1, che prevede l’adozione di decreti del Ministro per la individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché per la definizione dei relativi compiti e la distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015, concernente l’individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché ‘organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84;

Vista la Raccomandazione R(2001)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole del Consiglio d’Europa in materia di probation, adottata dal Comitato dei Ministri il 20 gennaio 2010;

Ritenuto necessario provvedere all’individuazione degli Uffici locali di esecuzione penale esterna allo scopo di completare l’assetto dell’articolazione territoriale del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità in relazione a quanto disposto con decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015, nonché alla individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Uffici locali e all’adozione di misure di coordinamento con gli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

Capo I

DEFINIZIONI E OGGETTO

Art. 1
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    1. “ordinamento penitenziario”, la legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
    2. “regolamento”, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
    3. “Ministero”, il Ministero della giustizia;
    4. “Ministro”, il Ministro della giustizia;
    5. “Dipartimento”, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
    6. “Capo del Dipartimento”, il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
    7. “Direzione generale”, la Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
    8. “Direttore generale”, il Direttore generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
    9. “Ufficio interdistrettuale”, l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di cui agli articoli 8 e 10 del decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015;
    10. “Ufficio distrettuale”, l’Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015;
    11. “Ufficio locale”, l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna diverso dall’Ufficio interdistrettuale e dall’Ufficio distrettuale.;
    12. “Ufficio di esecuzione penale esterna”, gli Uffici interdistrettuali, distrettuali e locali.

Art. 2
(Oggetto)

  1. Il presente decreto, al fine di completare l’assetto dell’articolazione territoriale del Dipartimento, individua gli Uffici locali e definisce le articolazioni interne degli stessi. Sono altresì adottate misure di coordinamento tra gli Uffici interdistrettuali e distrettuali e gli Uffici locali.

Capo II

INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI LOCALI COMPITI DELL’UFFICIO INTERDISTRETTUALE E MISURE DI COORDINAMENTO

Art. 3
(Individuazione degli Uffici locali)

  1. Gli uffici di esecuzione penale esterna di cui all’articolo 72 dell’ordinamento penitenziario sono individuati negli uffici interdistrettuali e distrettuali indicati nella tabella B del decreto del Ministro 17 novembre 2015, nonché negli uffici locali istituiti nelle città elencate nella tabella A, allegata al presente decreto di cui fa parte integrante.
  2. Gli Uffici locali esercitano i loro compiti nell’ambito delle circoscrizioni territoriali indicate nella tabella A.
  3. Gli Uffici di esecuzione penale esterna si avvalgono delle sezioni distaccate del distretto di competenza, istituite nelle città elencate nella tabella B, allegata al presente decreto di cui fa parte integrante, che dipendono amministrativamente e contabilmente dall’ufficio locale presso cui sono istituite.

Art. 4
(Attribuzioni dell’ufficio interdistrettuale)

  1. Fermo quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro 17 novembre 2015, l’Ufficio interdistrettuale, in coerenza con le direttive del Capo del Dipartimento:
    1. elabora linee di intervento interdistrettuale in materia di esecuzione penale esterna;
    2. cura i rapporti con le Regioni e con altri soggetti pubblici o privati del territorio di competenza, al fine di realizzare iniziative, progetti e programmi per il trattamento e l’inclusione delle persone in esecuzione penale o comunque prese in carico dagli uffici;
    3. stipula, previo nulla osta del Capo del Dipartimento, protocolli di intesa per l’attuazione delle linee di intervento in materia di esecuzione penale esterna;
    4. cura e coordina, d’intesa con il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria che ha sede nel proprio territorio di competenza, la collaborazione operativa tra gli uffici di esecuzione penale esterna e gli istituti penitenziari;
    5. supporta, nel territorio di competenza, le attività di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale e le iniziative formative e di aggiornamento della Direzione generale della formazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
    6. effettua, per gli uffici del territorio interdistrettuale, la programmazione delle spese di funzionamento e delle attività istituzionali, la gestione dei fondi di bilancio assegnati dall’amministrazione centrale e la gestione del personale, dei beni e dei servizi.
  2. Per la programmazione delle attività di cui al presente articolo, il direttore dell’Ufficio interdistrettuale si avvale della collaborazione dei direttori degli Uffici di esecuzione penale esterna che hanno sede nel proprio territorio competenza.

Art. 5
(Misure di coordinamento tra gli Uffici distrettuali e gli Uffici locali)

  1. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate agli Uffici distrettuali dall’articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro 17 novembre 2015, i direttori degli Uffici locali del medesimo distretto trasmettono semestralmente all’Ufficio distrettuale, anche d’intesa tra loro, un’analisi dei fabbisogni e proposte di intervento in tema di politiche di esecuzione penale esterna.
  2. Gli Uffici distrettuali, avvalendosi dei contributi dei direttori degli Uffici locali, provvedono a trasmettere all’Ufficio interdistrettuale le proposte di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro 17 novembre 2015.
  3. Gli Uffici interdistrettuali trasmettono al Dipartimento le proposte di cui al comma 2, unitamente ad un programma unitario dei fabbisogni. Presentano altresì, laddove necessario, la ridefinizione della ripartizione e assegnazione delle risorse operata dal Dipartimento.

Capo III

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI LOCALI

Art. 6
(Articolazioni interne)

  1. Ad ogni Ufficio di esecuzione penale esterna è preposto un direttore.
  2. Ciascun Ufficio di esecuzione penale esterna è articolato nelle seguenti aree:
    1. Area I - Affari generali e personale;
    2. Area II - Misure e sanzioni di comunità;
    3. Area III - Contabilità.
  3. Presso gli Uffici interdistrettuali è altresì istituita l’Area IV - Coordinamento interdistrettuale di cui all’articolo 10, comma 3 del decreto del Ministro 17 novembre 2015.
  4. Le sezioni distaccate sono articolate nei settori di Segreteria e di Misure e sanzioni di comunità.
  5. Gli uffici distrettuali provvedono, per gli uffici privi di autonomia contabile, agli adempimenti relativi alla gestione economico-finanziaria dei capitoli di bilancio, alla tenuta della contabilità del materiale e dell’inventario.

Art. 7
(Direttore dell’Ufficio di esecuzione penale esterna)

  1. Il direttore:
    1. attua gli indirizzi e le direttive del Dipartimento;
    2. promuove, indirizza, coordina e controlla le attività di servizio e di supporto dell’ufficio;
    3. promuove nel territorio, anche di concerto con enti pubblici e privati, progetti di inclusione nonché di giustizia riparativa, per le persone sottoposte a misure penali, finalizzati alla riduzione della recidiva e alla sicurezza sociale;
    4. stipula convenzioni e protocolli operativi con enti e associazioni pubbliche e del privato sociale;
    5. rappresenta i fabbisogni relativi alle risorse umane, finanziarie e strumentali per lo svolgimento delle attività istituzionali, gestisce le risorse assegnate e ne risponde secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza;
    6. adempie a tutte le altre funzioni previste dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 8
(Area di Coordinamento interdistrettuale)

  1. L’Area IV - Coordinamento interdistrettuale svolge le attività funzionali ai compiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro 17 novembre 2015.
  2. L’area svolge in particolare la propria attività nelle seguenti materie:
    1. programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica dell’attività svolta dagli uffici distrettuali e locali;
    2. rapporti ed intese con Regioni, enti ed associazioni regionali;
    3. coordinamento delle attività di giustizia riparativa e mediazione penale.
  3. Il responsabile dell’area cura altresì le attività gestionali delegate dal direttore.

Art. 9
(Area Affari generali e personale)

  1. L’Area I - Affari generali e personale gestisce i processi di supporto organizzativo necessari per lo svolgimento delle attività attribuite dalla legge agli Uffici di esecuzione penale esterna.
  2. La medesima area svolge in particolare la propria attività nelle seguenti materie:
    1. affari generali, personale e relazioni sindacali;
    2. vigilanza e logistica;
    3. protocollo, corrispondenza e archivio;
    4. servizio di prevenzione e protezione per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
  3. Negli Uffici distrettuali, l’area assicura il servizio di supporto informatico agli uffici locali del distretto.
  4. Negli Uffici interdistrettuali, l’area cura altresì l’amministrazione, per i procedimenti delegati dal Dipartimento, del personale di ruolo, non di ruolo e di polizia penitenziaria in servizio nella circoscrizione interdistrettuale.
  5. Il responsabile dell’area cura altresì le attività gestionali delegate dal direttore e concorre alle attività di programmazione e progettazione.

Art. 10
(Area Misure e sanzioni di comunità)

  1. L’Area II - Misure e sanzioni di comunità gestisce i processi di servizio e di supporto di competenza del servizio sociale e delle altre professionalità che operano nell’ufficio, necessari per lo svolgimento delle attività attribuite dalla legge agli Uffici di esecuzione penale esterna, in conformità agli indirizzi del Dipartimento e dell’Ufficio interdistrettuale.
  2. L’area svolge in particolare la propria attività nelle seguenti materie:
    1. esecuzione dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria ed attribuiti alla competenza dell’ufficio, osservazione e trattamento delle persone sottoposte a sanzione penale, attuazione delle iniziative progettuali, mediante settori operativi territoriali a carattere multiprofessionale;
    2. relazioni con il pubblico per il segretariato sociale, gli sportelli informativi e le altre attività di comunicazione;
    3. segreteria per la gestione dell’archivio anagrafico delle persone assunte in carico, delle posizioni giuridiche e delle banche dati.
  3. Lo svolgimento delle attività dell’area si realizza prevalentemente con il metodo del lavoro di gruppo multiprofessionale.
  4. Il responsabile dell’area cura altresì le attività gestionali delegate dal direttore.

Art. 11
(Area della contabilità)

  1. L’Area III - Contabilità gestisce i processi di supporto amministrativo-contabili necessari per assicurare lo svolgimento delle attività attribuite dalla legge agli Uffici di esecuzione penale esterna.
  2. Negli uffici dotati di autonomia contabile, l’area della contabilità svolge la propria attività nelle seguenti materie:
    1. programmazione e riscontro contabile;
    2. contabilità generale e monitoraggio delle spese;
    3. contabilità del materiale, inventario, acquisto di beni e servizi.
  3. 3. Negli uffici interdistrettuali assicura, altresì, la gestione finanziaria e svolge gli adempimenti relativi alla materia del bilancio, della contabilità, dell’attività contrattuale e del controllo di gestione.
  4. 4. Gli uffici privi di autonomia contabile sono contabilmente collegati con l’ufficio distrettuale di riferimento, che provvede per essi agli adempimenti relativi alla gestione economico-finanziaria dei capitoli di bilancio, alla tenuta della contabilità del materiale e dell’inventario.
  5. 5. Il responsabile dell’area cura altresì le attività gestionali delegate dal direttore.

Art. 12
(Sezioni distaccate)

  1. Le sezioni distaccate operano secondo le direttive del direttore dell’ufficio presso il quale sono istituite e sono dotate dell’autonomia necessaria per l’organizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 2.
  2. Nelle sezioni distaccate, articolate nei settori di cui all’articolo 6, comma 4, è assicurato lo svolgimento delle seguenti attività:
    1. affari generali e del personale, che cura i procedimenti relativi all’amministrazione del personale, alla vigilanza, alla logistica, al protocollo, corrispondenza e archivio;
    2. esecuzione misure e sanzioni di comunità;
  3. Il responsabile della sezione distaccata cura le attività gestionali delegate dal direttore.

Art. 13
(Profili professionali)

  1. Agli uffici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, sono preposti funzionari della professionalità di servizio sociale con adeguata competenza e capacità, nominati, su proposta del Direttore generale, con provvedimento motivato del Direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento.
  2. All’area indicata all’articolo 8 è preposto un funzionario di terza area, nominato dal dirigente dell’ufficio interdistrettuale.
  3. Alle sezioni distaccate e alle aree indicate all’articolo 10 sono preposti funzionari della professionalità di servizio sociale.
  4. Alle aree di cui all’articolo 9 sono preposti funzionari dell’organizzazione e delle relazioni o funzionari di altra professionalità.
  5. Alle aree di cui all’articolo 11 sono preposti funzionari contabili.
  6. I funzionari di cui ai commi 3, 4 e 5 sono nominati dal dirigente dell’ufficio distrettuale che, per gli uffici non dirigenziali del distretto, provvede su proposta del direttore.
  7. I funzionari di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono essere dotati di adeguata competenza, capacità e titoli professionali, valutati sulla base di criteri individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento.
  8. Ai settori operativi territoriali indicati all’articolo 10, comma 2, lettera a), sono preposti funzionari della professionalità di servizio sociale.
  9. Agli uffici è assegnato personale delle professionalità di servizio sociale, psicologica, giuridico-pedagogica, amministrativa, contabile, informatica e di altre professionalità funzionali allo svolgimento delle attività dell’ufficio.
  10. Agli uffici è assegnato altresì personale del Corpo di polizia penitenziaria secondo i criteri individuati con separato decreto del Ministro.
  11. I professionisti esperti di cui all’articolo 80, quarto comma, dell’ordinamento penitenziario prestano la loro opera nell’Area II - Misure e sanzioni di comunità.
  12. Presso gli uffici di esecuzione penale esterna operano, altresì, i volontari di cui all’articolo 78 dell’ordinamento penitenziario, i volontari del servizio civile ed altre figure professionali per lo svolgimento delle attività individuate in apposite convenzioni con enti pubblici e privati.

Art. 14
(Disposizioni transitorie)

  1. Fino alla ripartizione dei contingenti di personale del Dipartimento a norma dell’articolo 16, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, anche al fine della istituzione di nuovi profili professionali necessari per l’attuazione delle nuove normative di settore, sono assegnati all’area di coordinamento interdistrettuale i funzionari di servizio sociale che operano presso l’ufficio di esecuzione penale esterna dei provveditorati della medesima città.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 23 febbraio 2017

Il Ministro
Andrea Orlando

Registrato dalla Corte dei conti il 4 aprile 2017

 

 

Tabella A - (art. 3, comma 1) Uffici locali di esecuzione penale esterna

 
Regioni U.E.P.E. Territorio di competenza province
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria Alessandria Alessandria
Cuneo Cuneo
Imperia Imperia
Massa Massa, La Spezia
Vercelli Vercelli, Biella
Lombardia Bergamo Bergamo
Mantova Mantova, Cremona
Pavia Pavia
Varese Varese
Veneto, Friuli -Venezia Giulia, Trentino -Sud Tirolo Bolzano Bolzano
Padova Padova, Rovigo
Trento Trento
Udine Udine, Pordenone
Emilia Romagna,Marche Macerata Macerata, Fermo, Ascoli Piceno
Modena Modena
Forlì-Cesena Forlì-Cesena, Rimini
Toscana, Umbria Livorno Livorno
Pistoia Pistoia
Prato Prato
Siena Siena, Grosseto
Terni Terni
Lazio, Abruzzo, Molise Campobasso Campobasso, Isernia
Frosinone Frosinone
L’Aquila L’Aquila
Latina Latina
Teramo Teramo
Campania Benevento Benevento
Avellino Avellino
Caserta Caserta
Puglia, Basilicata Brindisi Brindisi
Foggia Foggia
Matera Matera
Taranto Taranto
Calabria Crotone Crotone
Cosenza Cosenza
Sicilia Agrigento Agrigento
Caltanissetta Caltanissetta, Enna
Messina Messina
Ragusa Ragusa
Siracusa Siracusa
Trapani Trapani
Sardegna Oristano Oristano
Nuoro Nuoro, Ogliastra

 

Tabella B (art. 3, comma 3) Sezioni distaccate
 
Regioni Ufficio Sezioni distaccate dipendenti Territorio di competenza province
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria Torino Aosta Aosta
Genova Savona Savona
Novara Verbania Verbano-Cusio-Ossola
Massa La Spezia La Spezia
Lombardia Como Sondrio Sondrio
Mantova Cremona Cremona
Veneto, Friuli -Venezia Giulia, Trentino -Sud Tirolo Venezia Treviso Treviso
Verona Vicenza Vicenza
Trieste Gorizia Gorizia
Emilia Romagna, Marche Bologna Ferrara Ferrara
Ravenna Ravenna
Reggio Emilia Parma Parma
Piacenza Piacenza
Forlì - Cesena Rimini Rimini
Toscana, Umbria Firenze Arezzo Arezzo
Pisa Lucca Lucca
Siena Grosseto Grosseto
Calabria Reggio Calabria Vibo Valentia Vibo Valentia