Decreto 26 marzo 2001 - Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000
26 marzo 2001
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, a norma del quale le modalita’ di svolgimento del lavoro di pubblica utilita’ sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto emanato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta dell’8 marzo 2001;
Decreta
Articolo 1 - Lavoro di pubblica utilità
Il lavoro di pubblica utilità, consistente nell’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, a norma dell’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274, ha ad oggetto:
- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
Articolo 2 - Convenzioni
- L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1. Le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici.
- Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni.
- Nelle convenzioni sono altresì individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.
Articolo 3 - Modalità di svolgimento
- Con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l’amministrazione, l’ente o l’organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine, il giudice si avvale dell’elenco degli enti convenzionati. Dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando formulano le richieste di cui all’art. 33, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274, sulla scorta del medesimo elenco.
- Le ulteriori modalità di svolgimento dell’attività sono stabilite nelle convenzioni di cui all’art. 2.
Articolo 4 - Modalità del trattamento nello svolgimento di prestazioni di pubblica utilità
- Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalle convenzioni di cui all’art. 2.
- In nessun caso l’attività può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
- I condannati sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni interessati.
Articolo 5 - Esecuzione della pena ed accertamenti
- Nei casi in cui l’amministrazione, l’organizzazione o l’ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività, il Pubblico Ministero che deve eseguire la pena formula le proprie richieste al giudice ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274.
- Il Pubblico Ministero incarica gli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di svolgere le verifiche necessarie circa la regolare prestazione dell’attività lavorativa.
Articolo 6 - Relazione sul lavoro svolto dal condannato
- Terminata l’esecuzione della pena, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, redigono una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato
Articolo 7 - Elenco degli enti convenzionati
- Entro un mese alla emanazione del presente decreto è istituito, presso ogni cancelleria di tribunale, un elenco di tutti gli enti convenzionati che hanno, nel territorio del circondario, una o più sedi ove il condannato può svolgere il lavoro di pubblica utilità oggetto della convenzione. L’elenco è aggiornato per ogni nuova convenzione ovvero per ogni cessazione di quelle già stipulate.
- La cancelleria del tribunale trasmette immediatamente, a tutti gli uffici giudiziari del circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell’elenco di cui al comma 1 nonché dei relativi aggiornamenti.
MODELLO di CONVENZIONE: versione doc - versione pdf