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Decreto interministeriale 6 maggio 2015 - Metodologia di quantificazione dei costi standard a norma dell’art.1, c529, l. 190/2014

6 maggio 2015

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dall'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che trasferisce dai Comuni al Ministero della giustizia le spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari,

Visto l'articolo 1, comma 528, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato annualmente per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal precedente comma 526;

Visto l'articolo 1, comma 529, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ai fini della determinazione dell'importo delle spese di cui al comma 528 dispone che devono individuarsi i costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenze ed all' indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario;

Considerato che le spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, sebbene costituiscano una funzione non fondamentale dei Comuni, presentano tuttavia peculiarità analoghe alle funzioni fondamentali svolte da detti enti e che, pertanto, è necessario che il modello statistico econometrico di definizione dei costi relativi abbia le medesime caratteristiche tecniche della metodologia e del processo i definizione adottati, ai sensi del D.lgs. 26 novembre 2010, n. 126, per la determinazione dei fabbisogni e costi standard delle funzioni fondamentali la cui realizzazione è stata affidata dal citato D.lgs. 216/2010 alla - Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.A.;

Considerato che le conoscenze e l'esperienza acquisite in materia da SOSE consentono anche di realizzare importanti economie di scala con indubbi benefici in materia di contenimento della spesa pubblica;

Considerato che lo svolgimento di tali attività da parte della SOSE non altera i presupposti della qualificazione della medesima quale società in house providing del Ministero dell' economia e delle finanze;

Vista la seconda parte dell'articolo 1, comma 529, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. dove si stabilisce che la metodologia di qualificazione dei suddetti costi standard deve essere definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

  1. Il presente decreto definisce la metodologia di quantificazione dei costi standard a norma dell' articolo 1, comma 529, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e si applica a ciascun ufficio giudiziario
     
  2. Per la determinazione dei costi standard, si procede alla rivelazione e misurazione dell'efficienza del rendimento di ogni ufficio giudiziario di cui al comma 1 , alla fissazione di uno schema di costi standard e alla rivelazione delle variazioni ed alla ricerca delle cause di scostamento tra costi standard e costi effettivi.

Art. 2

  1. Per la determinazione dei costi standard di cui all'articolo si tiene conto della metodologia di cui all 'articolo 4, comma 1 lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.216 e dei seguenti elementi: spesa storica sostenuta dagli uffici giudiziari nelle diverse categorie omogenee di beni e servizi, bacino di utenza di ogni ufficio giudiziario e indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario.
  2. Al fine di procedere a quanto stabilito nell'articolo 1, si predispone e si trasmette in via telematica, a ciascun Comune, in cui banno sede uno o più uffici giudiziari, un questionario finalizzato a rilevare:
    1. le spese sostenute da ogni Comune per pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, custodia, provviste d' acqua, servizio telefonico, fornitura e riparazione di mobili e degli impianti di pulizia;
    2. la dimensione dei locali, anche demaniali, in cui sono situati gli uffici giudiziari:
    3. le spese per il personale del Comune impiegato nella funzione di gestore degli uffici giudiziari.
  3. Si trasmette, in via telematica, al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, Direzione generale di statistica, del Ministero della giustizia, un questionario finalizzato a rilevare i dati relativi ai procedimenti ed agli affari pendenti, esauriti e sopravvenuti nel corso dell'anno, nonché i dati relativi ai magistrati ed al personale in servizio.
  4. Il questionario ai cui al comma 2 deve essere compilato da ciascun Comune in modo completo e fedele entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sul sito della società di cui all'articolo 5.

Art. 3

  1. Il processo di definizione dei costi standard si articola come segue.
    1. analisi dei certificati consuntivi relativi agli anni 2011, 2012 e 2013,
    2. elaborazione e gestione dei questionari;
    3. creazione e gestione delle credenziali per l'accesso dei Comuni al portale per la compilazione del questionario a loro dedicato;
    4. assistenza, via telefonica e via posta elettronica. agli enti locali nella fase di compilazione del questionario ed effettuazione di recall di controllo;
    5. creazione di una apposita banca dati;
    6. analisi della spesa storica e delle informazioni raccolte con il questionario;
    7. definizione dei modelli statistici;
    8. attività di analisi e di riscontro dei risultati con il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e il Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;
    9. predisposizione di nota metodologica.

Art. 4

  1. All'esito dell’istruttoria svolta a norma degli articoli 2 e 3, viene definita una funzione di costo per ogni servizio idonea a pervenire al calcolo dei costi standard in relazione alla dimensione degli uffici, al loro carico di lavoro ed al contesto territoriale di riferimento.
  2. I costi standard stimati a livello comunale relativamente alle spese indistinte per le diverse tipologie di ufficio giudiziario che hanno sede nello stesso comune, saranno attribuiti ai diversi uffici in proporzione all'ampiezza delle superfici occupate rilevate attraverso il questionario di cui all' articolo 2, comma 2.

Art. 5

  1. L'attività di determinazione dei costi standard, prevista nel presente decreto, è svolta dalla società SOSE.
  2. La Direzione generale delle risorse, beni e servizi del Ministero della giustizia provvede alla definizione di apposita convenzione con la predetta società previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - ed il costo della attività grava sul capitolo 1550 del bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2015.

Art. 6

  1. Il Ministero della giustizia è titolare delle informazioni raccolte e conservate ai fini di cui al presente decreto. La società SOSE è responsabile della gestione e dello sviluppo della banca dati di cui all' articolo 3, lettera e), e del trattamento dei dati. La stessa società provvede alle attività necessarie a consentire l'accesso alle informazioni codificate, in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle indicazioni del Ministero della giustizia.

Il Ministro della Giustizia
ANDREA ORLANDO

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
PIER CARLO PADOAN

Registrato alla Corte dei Conti l’8 giugno 2015