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Decreto 20 gennaio 2020 - Approvazione per l'anno 2020 del programma degli interventi di carattere strutturale e impiantistico da eseguire negli archivi notarili dislocati sul territorio nazionale

20 gennaio 2020

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Provv. n. 25

Il Direttore Generale

Visti il r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con r.d. 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regolamento dei servizi contabili degli archivi notarili, approvato con r.d. 6 maggio 1929, n. 970;

Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

Visto il regolamento approvato con d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, recante semplificazioni e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, riguardante riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, in materia di procedimenti di prevenzione incendi;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, per l’attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, per l’attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, riguardante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in G.U. n. 105 dell’8 maggio 2014);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il codice dei contratti pubblici;

Considerato che:

  • questa Amministrazione è proprietaria di un proprio patrimonio immobiliare adibito soprattutto a fini istituzionali come sedi degli Archivi notarili ed, inoltre, utilizza immobili concessi a titolo gratuito, destinati a sedi degli stessi Archivi o a deposito di loro materiale documentario;
  • le sedi degli Archivi notarili sono soggette alle disposizioni del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, riguardante il rendimento energetico nell’edilizia e all’attività n. 34 dell’allegato I del d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, in materia di prevenzione incendi;
  • i Capi o i Reggenti delle sedi degli Archivi notarili sono datori di lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
  • gli immobili adibiti a deposito di materiale documentario sono soggetti all’attività n. 34 dell’allegato I del menzionato d.P.R. n. 151 del 2011;
  • l’Amministrazione degli archivi notarili è priva di organi tecnici, per cui affida ai competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche le funzioni di stazione appaltante per la progettazione, l’espletamento delle procedure di gara, l’affidamento, la direzione e il collaudo dei lavori di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, da realizzare nelle sedi degli Archivi notarili o negli immobili da destinare a deposito di materiale documentario;
  • i lavori da realizzare nelle sedi degli Archivi notarili concernono il rendimento energetico nell’edilizia ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro a norma del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e/o la prevenzione incendi prescritta dal d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151;
  • i lavori da eseguire negli immobili da destinare a deposito di materiale documentario riguardano soprattutto la prevenzione incendi di cui al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151;
  • l’art. 21, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che la realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000,00 euro si svolga sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici ed approvati con l’elenco dei lavori da eseguire nello stesso anno;
  • questo Ufficio ha predisposto l’elenco relativo all’anno 2020, accluso al presente provvedimento, per i lavori di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria da realizzare, negli immobili indicati in detto elenco, da parte dei competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
  • l’art. 2 del d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 228, prevede la predisposizione di un documento pluriennale di pianificazione, che comprende il programma triennale dei lavori di cui all’art. 128 del d.lgs. n. 163 del 2006, ora art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016;
  • il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della giustizia, previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2011, non è stato ancora costituito, né risultano predisposte le linee guida di cui al successivo articolo 8 per la redazione del documento pluriennale di programmazione;
  • questa Amministrazione non può, quindi, procedere ad una selezione delle opere attraverso una valutazione “ex ante” dei fabbisogni di infrastrutture e servizi di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 228 del 2011, nonché ad una valutazione “ex ante” delle singole opere di cui al successivo articolo 4;
  • è, comunque, necessario prospettare i lavori da realizzare nel corrente anno, nelle more della costituzione del menzionato Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della giustizia;
  • l’art. 10 del d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, stabilisce che la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche sono rispettivamente finanziate con due distinti fondi, previsti in bilancio, denominati Fondo progetti e Fondo opere;
  • la costituzione del Fondo progetti e del Fondo opere presuppone necessariamente la formazione e la gestione dei residui passivi, poiché i progetti e le opere difficilmente possono essere definiti ed ultimati nell’anno di impegno della relativa spesa;
  • questa Amministrazione ha un bilancio di cassa, in quanto, ai sensi dell’art. 10 del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, l’esercizio finanziario è costituito dalle riscossioni e dai pagamenti avvenuti nell’anno, per cui tale bilancio non comporta la formazione e la gestione di residui;
  • il bilancio di questa Amministrazione prevede gli articoli 501 e 503, nei quali vengono imputate le spese per i lavori di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria sopra indicati;
  • l’art. 501 è denominato “Acquisto e costruzioni di immobili. Trasformazione e miglioramento d’immobili di proprietà dell’Amministrazione”; l’art. 503 “Ristrutturazione, trasformazione e miglioramento di immobili di cui l’Amministrazione ha l’uso gratuito perpetuo”;
  • l’art. 5, comma 2, del decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (in G.U. 9 marzo 2018, n. 57) dispone che i lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma;

Ritenuto che debba procedersi ad una prospettazione dei lavori da realizzare nell’anno 2020 da parte dei competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sulla base delle comunicazioni, delle convenzioni o dei disciplinari stipulati e dei progetti predisposti;

DECRETA

si approva per l’anno 2020 il programma dei lavori enumerati nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e contenente l’indicazione dei relativi articoli di bilancio.

Tali lavori saranno realizzati da parte dei competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche nelle sedi degli Archivi notarili o negli immobili da adibire a deposito di materiale documentario degli stessi Archivi, in base alle comunicazioni, alle convenzioni o ai disciplinari stipulati e ai progetti predisposti.

Roma, 20 gennaio 2020

Il Direttore Generale
Renato Romano

Ufficio Centrale del Bilancio
Visto n. 89 del 12 febbraio 2020