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Circolare 11 marzo 2014 - Obblighi in materia di antiriciclaggio - d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231

11 marzo 2014

Circolare 1/14
prot. 712

Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Ai Capi degli Archivi Notarili distrettuali
LORO SEDI

e p.c. Ai Capi delle Circoscrizioni Ispettive degli Archivi Notarili
LORO SEDI
e p.c. All’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della giustizia
Sezione Archivi Notarili
SEDE

OGGETTO: Obblighi in materia di antiriciclaggio - d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231

In relazione agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio ed in funzione della semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle strutture periferiche e centrali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione V - Comitato Antiriciclaggio, interpellato da questo ufficio Centrale, ha reso, in data 19 febbraio 2014 un parere nel quale si afferma espressamente che l'Amministrazione degli Archivi Notarili, quale Pubblica Amministrazione, non rientra tra i destinatari degli obblighi di identificazione e di registrazione, ai fini della normativa antiriciclaggio delineata dal d.Igs. 21 novembre 2007 n.231, risultando solo soggetta all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all'Unità d'informazione finanziaria.

In considerazione del contenuto del citato parere, gli Archivi notarili non sono tenuti agli obblighi di identificazione dei soggetti e di registrazione delle operazioni ai fini del rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio dettate dal d.Igs. 231/2007.
I Capi degli Archivi notarili dovranno conseguentemente modificare il parametro di calcolo del SIGE P55 innalzando il relativo importo ad euro 999.999.00 e non saranno più tenuti all’invio mensile al Registro Generale dei Testamenti del file “RegAntiriciciaggio.xls”.

Restano in tal senso modificate le Circolari n. 845 del 26 gennaio 1994 e n. 16 del 19 dicembre 2011, ferme restando le limitazioni all’uso del contante di cui al d.1. 6 dicembre 2011 n.201.
Con il suddetto parere, la medesima Autorità ministeriale ha precisato che, per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ai sensi dell’art. 41 comma 1 del d.Igs. 21 novembre 2007 n. 231, in attesa dell’emanazione da parte del Ministero dell’interno del provvedimento di determinazione di indicatori di anomalia per gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, questa Amministrazione può avvalersi degli indicatori di anomalia individuati dal Decreto Ministeriale del 17 febbraio 2011 - avente ad oggetto "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori finanziari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 48 del 28 febbraio 1011 - qualora gli stessi siano ritenuti adeguati all’operatività della stessa Amministrazione.

In particolare, sulla scorta del criterio di adeguatezza enunciato nel predetto parere, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sull’Allegalo 1 del citato Decreto ministeriale, nella parte in cui delinea - tra gli altri - gli indicatori generali di anomalia delle operazioni sospette (punti da 1 a 14).

Si tratta di indici di anomalia che, riguardando aspetti estrinseci delle operazioni soggette specificamente all'applicazione de Decreto Ministeriale del 17 febbraio 2011, possono in generale ritenersi applicabili anche alle attività svolte dagli Archivi notarili e la valutazione di tali aspetti dovrà essere in concreto espletata in occasione delle singole operazioni di pagamento.

Roma, 11 marzo 2014

il Direttore generale
Alessandro Giordano