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Circolare 15 marzo 2006 - Disciplina in materia di notifiche penali a soggetti residenti all'estero

15 marzo 2006

Ai Sigg. Presidenti di Corti d'appello
LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori generali Presso le Corti d'appello
LORO SEDI

E p.c. Al Ministero dell'Interno
D.G.P.C. Servizio per la
Cooperazione Internazionale
Di Polizia
ROMA

Al MINISTERO AFFARI ESTERI
D.G.I.E.P.M. Ufficio IV
ROMA
 

Come è noto nelle competenze dell'Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale - Dipartimento Affari di Giustizia, rientra la trattazione di pratiche concernenti richieste di notificazioni di citazioni o altri atti giudiziari in materia penale destinati a persone (imputati, testi o parti offese) residenti all'estero.
Nell'assicurare che l'Ufficio II continuerà a fornire la più ampia collaborazione per l'inoltro all'estero di tali richieste, nonché per ogni altro possibile ed utile intervento che si rendesse necessario presso gli Stati stranieri, finalizzato ad un proficuo corso delle medesime, si ritiene utile rappresentare alle SS.LL. quanto segue.
Pervengono sovente a detto Ufficio richieste di notifica che mancano dei requisiti formali essenziali per poter essere inoltrate alle Autorità straniere competenti per la loro esecuzione.
Al riguardo, si rammenta che la richiesta di notifica rivolta all'A.G. straniera è una forma di collaborazione fra Stati, conformemente agli accordi internazionali vigenti e, pertanto, deve essere introdotta nelle forme della commissione rogatoria e accompagnata dalla relativa traduzione di tutta la documentazione.
Laddove il rapporto fra gli Stati non è regolato da alcun trattato, la richiesta va formulata a titolo di cortesia internazionale con assicurazione di reciprocità.
Ritenendo di fare cosa utile, l' Ufficio II già in passato ha predisposto e diffuso uno schema, meramente indicativo, per la formulazione della domanda di notifica, da adattare al caso concreto; tale schema si ritrasmette in allegato alla presente.
Si raccomanda di indicare nella domanda di assistenza internazionale anche il reato per il quale si procede e non soltanto i relativi articoli dei codice penale italiano, per consentire all'Autorità giudiziaria straniera di identificare la fattispecie criminosa.
Si segnala, inoltre, l'opportunità che gli atti da notificare, allegati alla richiesta, siano redatti integralmente in forma dattiloscritta, anche là dove essi o parte di essi siano nell'originale manoscritti.
Per quanto attiene alla formulazione degli atti di citazione destinati a testimoni residenti all'estero, si precisa che gli stessi andrebbero redatti privi di ingiunzioni o petizioni sanzionatorie, in caso di mancata comparizione. Tali disposizioni, infatti, non sono applicabili al di fuori del territorio nazionale, essendo in contrasto con una prassi internazionale generalmente riconosciuta, fondata sul limite territoriale della sovranità ed in virtù della quale i testimoni o i periti citati non possono essere costretti a recarsi nel Paese richiedente.
Tale principio è ribadito in tutti gli accordi e trattati di assistenza giudiziaria in materia penale attualmente in vigore tra l'Italia e gli altri Paesi.
Le vigenti convenzioni, inoltre, prevedono che a tutti i testi residenti all'estero vadano rimborsate, in caso di comparizione, le spese di viaggio e soggiorno.
Nulla è detto circa la possibilità di accordare ai testi suddetti l'anticipo delle spese di viaggio occorrenti per la loro trasferta nello Stato richiedente, atteso che la comparizione del teste citato all'estero non può essere garantita da alcuna misura coercitiva in caso di inadempienza; peraltro, il teste che non può comparire nello Stato richiedente può essere sentito per rogatoria nel Paese in cui si trova.
Tuttavia, nel caso in cui il teste citato all'estero rappresenti formalmente la sua volontà a comparire ma la propria indisponibilità a sostenere le spese di viaggio per la sua trasferta in Italia e la sua comparizione personale all'udienza appaia indispensabile per la formazione della prova (es. confronto, ricognizione), non si esclude la facoltà, da parte dell'Autorità giudiziaria richiedente, di contattare direttamente il vettore, al fine di ottenere, ove possibile, l'emissione di un biglietto prepagato in favore del teste citato, caricando la relativa spesa in forma di anticipo sul Registro delle spese pagate dall'Erario (Mod. 1/A/SG).
Per completezza, si segnala che, per quanto concerne i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, tale normativa stabilisce all'art. 10 che, quando la comparizione personale del teste è particolarmente necessaria, l'Autorità giudiziaria richiedente dovrà farne menzione nella domanda di assistenza, indicando, altresì, l'ammontare approssimativo delle spese rimborsabili. In tal caso, lo Stato richiesto, a cui il teste abbia presentato domanda in tal senso, potrà concedere al medesimo un anticipo sulle spese. La somma anticipata dovrà essere annotata sulla citazione e sarà rimborsata allo Stato richiesto dall'A.G. richiedente.
Di norma, la richiesta di notifica va trasmessa, con separata nota, all'Ufficio II di questa Direzione Generale, che ne curerà il successivo inoltro all'estero, ma per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritta a Strasburgo il 20/4/59 e ratificata con legge del 23/2/61 n. 215 (in G,U, 13/4/61 N.92), è previsto, altresì, l'inoltro a mezzo del Ministero dell'Interno - Divisione Interpol, che la recapiterà all'Autorità straniera territorialmente competente per il tramite del collaterale organo estero.
In tal caso, una copia della richiesta dovrà essere inviata all'Ufficio II per conoscenza.
Su tale ultimo punto ed in particolare per quanto attiene alle richieste di notifica di citazioni, si invitano le Autorità giudiziarie a voler trasmettere la documentazione all'Ufficio II, ovvero al Ministero dell'Interno - Divisione Interpol, con congruo anticipo rispetto alla data di udienza, considerando opportunamente le varie riserve formulate dagli Stati esteri al riguardo (consulta sito Internet www. Giustizia. It), nonché i tempi eventualmente occorrenti per possibili ulteriori adempimenti da parte dell'A.G. richiesta, connessi alla reperibilità del destinatario, che si rendessero necessari e che potrebbero ritardare il normale corso di esecuzione della notifica (es. ricerche anagrafiche).
Con l'occasione, si ritiene, altresì, utile precisare che per avanzare una richiesta di notifica all'estero occorre indicare l'indirizzo completo del destinatario dell'atto, ovvero la città di residenza o di nascita del medesimo. In mancanza di tali riferimenti, occorrerà effettuare preventivamente le ricerche ex art. 169, co.4 c.p.p.
Al riguardo, il Ministero dell'Interno, D.C.P.C. - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha predisposto un modulo, che si allega, che potrà essere utilizzato per richiedere al quel Servizio le ricerche all'estero, finalizzate all'acquisizione dell'indirizzo del destinatario.
Per completezza,si rammenta, infine, che dal 26.10.1997 è divenuta operativa per l'Italia la Convenzione di applicazione per l'accordo di Schengen, che ha introdotto, fra gli Stati aderenti, un nuovo e più celere sistema di notificazione.
L'art.52 della suddetta Convenzione, infatti, prevede che gli atti da notificare a persone che si trovino nel territorio dei Paesi aderenti vadano inviati direttamente al destinatario a mezzo posta (raccomandata con avviso di ricevimento), senza obbligo di alcuna comunicazione a questo Ufficio dell'avvenuta spedizione.
Gli atti da notificare andranno corredati della traduzione nella lingua del destinatario, quando si ha motivo di ritenere che quest'ultimo non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto (art. 52, co. 2).
Si consiglia, inoltre, di indicare il proprio numero telefonico o di fax per favorire eventuali possibili comunicazioni da parte del notificando.
Appare evidente che, in tema di notificazioni internazionali, l'inoltro diretto a mezzo posta, così come previsto dalla Convenzione di applicazione per l'Accordo di Schengen, rappresenta la forma di comunicazione più celere, consentendo di rimuovere, con notevole risparmio di tempo, quegli ostacoli che a tutt'oggi sono rappresentati dagli adempimenti burocratici richiesti dalle vigenti Convenzioni Internazionali.
I Paesi che a tutt'oggi risultano aver aderito alla Convenzione di applicazione per l'accordo di Schengen sono:
AUSTRIA, BELGIO, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, LUSSEMBURGO, PORTOGALLO, OLANDA, SPAGNA, DANIMARCA, SVEZIA, FINLANDIA, NORVEGIA, ISLANDA, REPUBBLICA CECA, REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD, IRLANDA, ESTONIA, CIPRO, LETTONIA, LITUANIA, UNGHERIA, MALTA, POLONIA, SLOVENIA, REPUBBLICA SLOVACCA.
Si segnala, inoltre che dall'1/6/2003 è in vigore con la SVIZZERA un accordo bilaterale che completa la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia e che all'art. XII prevede la possibilità da parte delle rispettive Autorità giudiziarie di inviare direttamente a mezzo posta gli atti processuali penali alle persone che si trovano sul territorio di ciascuno Stato , ai fini della loro notificazione.
Nell'auspicio di una sempre migliore e proficua collaborazione, si invitano le SS.LL a voler diramare la presente circolare agli Uffici giudiziari del distretto, con particolare riferimento al personale delle segreterie e cancellerie, dandone un cortese cenno di assicurazione a questa Direzione.
Si coglie, altresì, l'occasione per ringraziare i Ministeri in indirizzo per la disponibilità più volte dimostrata nella cooperazione volta alla risoluzione delle problematiche legate al delicato campo dei rapporti con l'estero.

Roma, 15 marzo 2006

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano

Struttura di riferimento