Circolare 5 marzo 2013 - Determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi previsti dal decreto 27 novembre 2012 n. 265

5 marzo 2013


Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Circolare n. 2/13
Prot. n. 592

Ai Capi degli Archivi
Notarili Distrettuali
LORO SEDI

Ai Capi delle Circoscrizioni
Ispettive degli Archivi Notarili
LORO SEDI

e p.c. All’Ufficio Centrale del Bilancio
Sezione Archivi Notarili
SEDE

Oggetto: Decreto 27 novembre 2012, n. 265: Regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell’articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 dell’1 marzo 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 27 novembre 2012, n. 265, con il quale è stato emanato il regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell’articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.

La citata disposizione imponeva che il decreto dovesse salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali; è implicito che la nuova disciplina dovesse, altresì, garantire il gettito assicurato dalle principali entrate dell’Amministrazione degli archivi notarili (tassa archivio, tassa iscrizione al Registro Generale dei testamenti e diritti per i servizi resi all’utenza), fino ad oggi basate sulla tariffa notarile e mai aggiornate successivamente all’entrata in vigore del D.M. 27 novembre 2001 (“Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai”).

Per l’art. 1 del decreto, finalità dello stesso è quella di determinare “i parametri per oneri e contribuzioni, precedentemente basati sulla tariffa notarile, dovuti alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato e agli archivi notarili per il compimento degli atti attribuiti al notaio e soggetti ad iscrizione a repertorio e per le altre operazioni attribuite agli archivi notarili.”
Si illustrano in sintesi le principali disposizioni introdotte dal decreto, con riserva di approfondire l’esame della normativa in successivi interventi.

  1. Parametri per tasse e contributi (Capo II del decreto)

    L’art. 2 del decreto, sulla scorta del testo dell’art. 39 della legge n. 1158/1954, conferma l’obbligo delle parti di corrispondere la tassa archivio e, al secondo comma, conferma l’aliquota vigente e fissa i parametri per la determinazione della tassa, con riferimento ai successivi articoli 5 e 6. Come previsto dalla precedente normativa, la tassa è dovuta anche per gli atti ricevuti dal capo dell’Archivio, soggetti ad iscrizione a repertorio.
    All’art. 3 si conferma l’aliquota e si fissano i parametri per la tassa di iscrizione al registro generale dei testamenti, con riferimento ai successivi articoli 5 e 6.

    All’art. 4, comma 1, si fissano i parametri per i contributi da versare alla Cassa Nazionale del Notariato e al Consiglio Nazionale del Notariato. Si richiamano gli articoli 12 e 20 della legge 27 giugno 1991 n. 220 che contengono le disposizioni che consentono di determinare le quote “percentuali” che devono essere versate da parte dei notai. Al secondo comma è determinato in Euro 2 l’importo che il notaio deve corrispondere alla Cassa Nazionale del Notariato per ciascun atto iscritto nei repertori, importo che deve essere versato nei modi previsti per i contributi di cui al primo comma.

    Si è mantenuto un parametro base di calcolo unico, sia per le tasse che per i contributi;  lo stesso è graduale per gli atti di valore determinato o determinabile ed è fissato in misura fissa per gli altri atti, a seconda della tipologia dell’atto (art. 7, comma 2).

    All’art. 5 sono fissati i parametri per tasse e contributi determinati in misura graduale e che sono costituiti, con riferimento agli scaglioni di valore degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, dagli importi risultanti dalla tabella allegato “A” del decreto.

    Gli importi sono fissati e vanno determinati senza decimali; infatti è previsto che, nel caso di riduzioni, gli importi risultanti dalla tabella devono essere ridotti proporzionalmente e arrotondati all’Euro per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, per difetto, se inferiore a detto limite.

    Per particolari tipologie di atti, indicati nella tabella allegato “B”, risultano elencati temperamenti (riduzioni) agli importi graduali e esemplificazioni applicative; in tali casi, l’importo di cui al primo comma dell’art. 5 è determinato nella percentuale e nel modo che risultano dalla tabella medesima.

    All’art. 6 sono fissati i parametri per tasse e contributi determinati in misura fissa.

    L’art. 7 (disposizioni comuni) prevede le modalità che consentono di individuare i parametri da utilizzare (il notaio e il capo dell’archivio devono richiedere alle parti ed indicare nell’atto il valore dello stesso quando esso è determinato o determinabile; l’importo che costituisce il parametro per determinare le tasse e i contributi deve essere indicato dal notaio in apposite colonne dei repertori) e altre regole relative a fattispecie particolari (atto soggetto a condizione, atto contenente più negozi distinti, atto che comprende più disposizioni necessariamente connesse, etc.).

    In particolare, al primo comma, si prescrive che, ove la legge stabilisce che gli onorari notarili sono ridotti, nella stessa proporzione sono ridotti le tasse e i contributi di cui al presente titolo; ove la legge stabilisce che gli onorari notarili non sono dovuti, le tasse e i contributi non sono dovuti.

    Al comma 5 dell’art. 7, considerato che anche successivamente all’emanazione del decreto  continueranno ad essere utilizzati i vigenti modelli dei repertori, è previsto che l’importo che costituisce il parametro per determinare le tasse e i contributi deve essere indicato dal notaio nelle colonne numeri 8, 9 e 10 del repertorio degli atti tra vivi e nella colonna n. 6 del repertorio degli atti di ultima volontà.

  2. Diritti dovuti per copie, estratti, certificati ed altre operazioni degli archivi notarili (Capo III del decreto)

    All’art. 8 sono stati fissati i diritti dovuti per copie, estratti e certificati.

    Gli attuali importi sono stati rivalutati:

    • per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione è dovuto il diritto fisso di Euro 1;
    • per la ricerca di un atto è dovuto il diritto di Euro 5;
    • per la lettura e l’ispezione di un atto, quando di esso non è richiesta la copia, l’estratto o il certificato, è dovuto il diritto di Euro 4, oltre a quello stabilito per la ricerca; lo stesso diritto è dovuto per la collazione con l’originale di una copia già rilasciata.
       
    Per il rilascio di copie, anche al fine di semplificare la liquidazione dei diritti dovuti dai richiedenti, sono stati eliminati gli importi graduali e sono stati previsti il diritto fisso di Euro 18 per il rilascio della copia autentica e di Euro 27 per il rilascio della copia esecutiva. Tali importi sono dovuti per ciascuna copia, a prescindere dalle convenzioni contenute nel documento originale.

    Con l’art. 8, sono stati disciplinati varie ipotesi di rilascio copie (copie eseguite su supporto informatico o cartaceo di atti redatti in originale su diversi supporti).

    Si è semplificata la tariffazione degli estratti e dei certificati, prevedendo un unico diritto di Euro 10; se l’estratto o il certificato si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione è dovuto il diritto di copia.

    Al primo comma dell’art. 9 si prevede che sono dovuti all’Archivio notarile, per gli atti ricevuti dal Capo dell’Archivio e soggetti ad iscrizione a repertorio, gli importi determinati in misura graduale o fissa che devono essere indicati nel repertorio ai sensi degli articoli del Capo II. Per l’iscrizione di ciascun atto nel repertorio è dovuto il diritto di Euro 2.

    Vengono poi fissati i seguenti diritti:
    • diritto di Euro 18, per la redazione delle note di iscrizione e di trascrizione da eseguire presso i pubblici registri, per le istanze di annotamento a margine degli atti di stato civile e per la redazione di moduli richiesti per la registrazione;
    • diritto di Euro 17, oltre al rimborso delle spese sostenute, per la presentazione, anche in via telematica, di note e di domande agli uffici dei registri immobiliari e al registro delle imprese, per la presentazione di denunce e documenti alle Camere di Commercio e ad ogni altro ufficio, per la trasmissione della copia del verbale di pubblicazione di testamento al Tribunale.
       
    All’ultimo comma, si precisa che per la liquidazione delle imposte dovute sugli atti, non in misura fissa, spetta il diritto di Euro 50.

    All’art. 10 è stato fissato l’importo dovuto all’Archivio per la gestione di somme e valori consegnate all’Archivio notarile, in occasione della consegna della scheda notarile. In materia si predisporranno specifiche istruzioni.
    Il diritto per la scritturazione di originali, di estratti e di certificati e per la scritturazione o riproduzione di copie, è stato fissato, dall’art. 11, ad Euro 1,5 per ogni facciata di 25 righe. Nei casi di urgenza, tale diritto è aumentato a Euro 3. 
     
  3. Disposizioni finali e transitorie (Capo IV del decreto)

All’art. 15 (norma transitoria), si conferma che “Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i criteri fissati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1”.

L’art. 17 dispone che il decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e, quindi, dal 1° aprile 2013.

Le SS.LL. provvederanno ad adeguare, dalla predetta data, il sistema SIGE alle nuove disposizioni per consentire la corretta riscossione delle entrate, secondo le disposizioni del decreto, tenendo conto che le tasse e i contributi relativi al mese di aprile saranno versati dai notai nel successivo mese di maggio.

Roma, 5 marzo 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Giordano


Struttura di riferimento