Circolare 26 luglio 2006 - Continuità trattamentale dei giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità giudiziaria

26 luglio 2006

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per la Giustizia Minorile
e
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Prot. N. 22542
CIRCOLARE  N. 5

SIGNORI DIRETTORI DEI CENTRI  PER LA GIUSTIZIA MINORILE
LORO SEDI
AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
LORO SEDI

OGGETTO: continuità trattamentale dei  giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria.

1) I Dipartimenti della Giustizia Minorile e dell’Amministrazione Penitenziaria  sono da tempo impegnati  nella ricerca e nella realizzazione di interventi qualificati nei confronti dell’utenza appartenente alla categoria dei giovani adulti (ovvero dei condannati fra i 18 ed i 25 anni), attraverso l’avvio di  specifiche  progettualità interistituzionali, sia nell’ambito del contesto penitenziario sia in quello più ampio dell’esecuzione dei provvedimenti penali non detentivi.

In alcune aree  territoriali, esiste già una proficua collaborazione tra i Servizi minorili ed i Servizi per adulti proprio nei confronti dei soggetti che transitano da un settore all’altro, finalizzata prevalentemente a caratterizzare l’intervento in termini di continuità ed efficacia.

In particolare, sono stati stipulati alcuni Accordi di programma tra i Centri  per la Giustizia Minorile ed i Provveditorati dell’ Amministrazione Penitenziaria, con l’obiettivo di consolidare il rapporto di collaborazione, superare le eventuali separatezze tra i due sistemi e promuovere azioni integrate mirando alla gestione condivisa  e continuativa nei confronti della giovane utenza.

La positività di tali esperienze, nonché la convinzione che l’operatività interdipartimentale possa limitare l’eventuale effetto negativo che può conseguire all’immediato  inserimento  nel circuito ordinario, hanno  indotto questi Dipartimenti a  formulare  la  presente  direttiva, volta a  diffondere  le buone prassi ed a favorire unitarietà.

d’interventi, così da sostenere codesti Uffici nel consolidare  le predette modalità di collaborazione e pervenire ad una sistematizzazione  organica (accordi  di programma, altro) delle prassi di lavoro che caratterizzano le esperienze professionali attivate nel settore d’intervento.

2) Qualora non sia possibile definire tali macro accordi,dovranno essere stipulati Protocolli operativi tra i singoli Servizi delle due amministrazioni interessate, avendo riguardo a quanto di seguito stabilito.

3) PROCEDURE PER IL PASSAGGIO DELLE COMPETENZE DAL SETTORE  MINORILE AL SETTORE ADULTI

3.1) Per garantire la continuità dell’intervento,  dovrà esser prefigurata una modalità operativa  che preveda un graduale passaggio delle competenze sul caso  dal DGM al DAP. I  Servizi Minorili dovranno predisporre, nel periodo antecedente al compimento del ventunesimo anno di età del condannato, un percorso per il passaggio al settore adulti, che verrà stabilito sulla base  delle esigenze individuali, trattamentali e giudiziarie.

3.2) In particolare, per quanto riguarda l’accesso alle misure alternative o sostitutive ed il loro svolgimento, dovrà essere  salvaguardato il principio di effettivo coordinamento tra USSM e UEPE, attraverso la  previsione di momenti di confronto tra gli operatori appartenenti ai due Uffici e attraverso interventi di accompagnamento e sostegno dell’utente  nel momento del passaggio di competenze  dall’USSM all’UEPE.

4) AREA DETENTIVA

4.1) Per i giovani adulti che provengono dal settore minorile, gli Uffici in indirizzo, ciascuno per la parte di competenza, si impegneranno ad individuare fra le strutture detentive del circuito penitenziario per gli adulti, quelle caratterizzate da metodologie d’intervento differenziate (“a custodia attenuata” od anche specializzate nel trattamento della tossicodipendenza).

4.2)  Al riguardo, si ritiene indispensabile stabilire, già in sede nazionale, per  equità di trattamento e per coerenza operativa, alcuni criteri sul tipo di detenuti che possono essere destinati a tali circuiti:

  1. soggetti  sottoposti ad  esecuzione di pene di breve durata;
  2. soggetti con  reato ascritto di modesto allarme sociale;
  3. soggetti per i quali l’èquipe del competente  Istituto minorile abbia formulato all’interno del programma di trattamento una valutazione favorevole all’assegnazione, prevedendo  la relativa assegnazione ad un istituto idoneo alla prosecuzione del  percorso trattamentale  iniziato  nell’istituto minorile.

4.3) In applicazione dei criteri indicati, (che non hanno carattere esaustivo), i Signori Provveditori, al momento  del passaggio in una struttura per adulti, disporranno l’assegnazione del condannato, sulla base del citato programma trattamentale e sulla scorta dell’esplicita adesione, da parte del condannato, al programma che ne prevede l’assegnazione.

4.4) L’ èquipe di osservazione  e trattamento dell’Istituto minorile nei giorni precedenti il trasferimento provvederà a contattare i colleghi dell’Istituto di assegnazione, al fine di concordare  le  successive modalità di collaborazione.

4.5) In particolare, nei primi tempi di detenzione nell’Istituto per adulti, le due èquipe  effettueranno  riunioni congiunte  per definire il nuovo  programma di trattamento.

4.6) A tale fine, e limitatamente a tale fase, si autorizzano gli operatori  della giustizia minorile ad incontrare, insieme agli operatori dell’Istituto penitenziario, il soggetto detenuto.

5) ARTICOLO 79 DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Negli Accordi e nei Protocolli operativi, dovranno essere contemplati programmi d’intervento congiunto attinenti le misure che, secondo la disposizione dell’ articolo 79 dell’ordinamento penitenziario,  sono applicabili anche ai minorenni.

6) ISTITUTO GIURIDICO DELLA MESSA ALLA PROVA

I Dipartimenti convengono che non sussista competenza del  settore adulti per i soggetti, anche se maggiori di ventuno anni, che siano  sottoposti alla misura della messa alla prova. Tale istituto giuridico non è  infatti previsto per i maggiorenni.

Il relativo aspetto amministrativo resta disciplinato dalla circolare N. 17970/3 del 4 giugno 1997, del Dipartimento per la Giustizia Minorile (allora Ufficio Centrale della Giustizia Minorile),  sollecitata dalle decisioni della Corte di cassazione ( 1599 – 1601 sezione V penale, 6 luglio 1992, e sezione I penale,  20 gennaio 1994).

Sarà necessario comunque procedere ad una rivisitazione  del richiamato assetto amministrativo, dovendosi tenere in adeguata considerazione la produzione normativa, anche di primo grado, intervenuta in materia di competenze successivamente al 1997.

7) Per quanto riguarda l’utenza con problemi di tossicodipendenza o di disagio psichico validamente documentati, e che sia sottoposta a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che  prevedano l’esecuzione delle misure in strutture comunitarie, appare indispensabile interessare tempestivamente le Aziende Sanitarie locali sia per l’adeguata individuazione della struttura, sia per la successiva corresponsione della retta.

8) I Signori Direttori dei Centri per la Giustizia minorile vorranno inoltrare la presente circolare a tutti i  Servizi dipendenti.

I Signori Provveditori dell’Amministrazione penitenziaria, parimenti, vorranno inoltrare la presente circolare ai dipendenti Istituti penitenziari ed agli Uffici di esecuzione penale esterna.

Si confida nella collaborazione e disponibilità delle SS.LL. e si gradirà ricevere aggiornamenti sugli sviluppi delle iniziative che verranno intraprese, e copia degli Accordi o Protocolli operativi che saranno sottoscritti  in tale ambito.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Rosario PRIORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Giovanni TINEBRA