Provvedimento 10 maggio 2012 - Iscrizione società "Piemme S.p.A. Concessionaria Pubblicità" nella sezione A dell'elenco dei siti internet

10 maggio 2012

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile

IL DIRETTORE GENERALE


Visto l’art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 2, comma terzo, lett. e) del decreto – legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80;

Visto l’art. 173 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 2, comma 3 ter, del  decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui “il Ministro della Giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili”;

Visto l’art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all’incanto dei beni mobili e all’amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l’art. 2 del D. M. 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che “i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile”;

Visto il P.D.G. del 2 Aprile 2009 con il quale:

  • è stata disposta l’istituzione dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del citato DM 31ottobre 2006;
  • è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell’elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell’art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Vista l’istanza del 27 ottobre 2011 prot. DAG  15/11/2011 n. 0153059.E la società “Piemme S.p.A. Concessionaria Pubblicità” con sede legale in Roma, Via Montebello, 10 C.F. 08526500155, sito internet: www.legalmente.net, ha presentato domanda d’iscrizione della predetta società nell’elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d’Appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società “Piemme S.p.A. Concessionaria Pubblicità” risultano conformi a quanto previsto dal P.D.G. del 2 Aprile 2009;
verificati in particolare:

  • il possesso dei requisiti di professionalità e tecnici
  • l’assenza di situazioni d’incompatibilità
  • il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;

Visto il parere favorevole espresso dalla  direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ( prot. m. dg dog 18/4/2012 n. 9606.U);

DISPONE

L’iscrizione della società “Piemme S.p.A. Concessionaria Pubblicità”  con sede legale in Roma, Via Montebello, 10 C.F. 08526500155, sito internet: www.legalmente.net, nella sezione A dell’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 ottobre 2006.
L’iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.
Dalla data di iscrizione, la società  è autorizzata ad effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d’Appello di: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli , Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia;
La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.
Il Direttore Generale della Giustizia Civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l’attuazione degli impegni assunti.
Il Direttore Generale della Giustizia Civile procederà ai sensi dell’art. 8 del D.M. 31 ottobre 2006. L’accertamento dell’assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d’ufficio del sito internet dall’elenco di cui all’art. 2 del suddetto decreto.
Si avverte che ai sensi dell’art. 8, comma secondo, del D.M. 31 ottobre 2006, sono cancellati dall’elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d’Appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 10 maggio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano