Circolare 18 giugno 2008 - Riordino in materia di convenzioni con esperti

18 giugno 2008

Ai sensi dell'art. 80, comma 4, Legge n. 354/1975, artt. 132 e 133 DPR 230/2000, artt. 7, comma 6 e 8, comma 2, D. Lgs n. 272/1989.

 

PREMESSE

La presente circolare intende ridisciplinare la materia relativa alle convenzioni in oggetto indicate, al fine di coordinare il perseguimento delle finalità di trasparenza e omogeneità sul territorio nazionale – già obiettivo della precedente circolare n. 7/bis del 21 dicembre 2007 – con quello di adeguamento delle prassi operative alle disposizioni vigenti in materia di collaborazioni esterne. A tale ultima categoria giuridica, infatti, come da parere espresso sul punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni – in data 12 maggio 2008, sono da ritenersi appartenenti gli esperti di cui all'art. 80, comma 4, Legge 354/1975, artt. 132 e 133 DPR 230/2000 e artt. 7, comma 6 e 8, comma 2 D.Lgs 272/1989 di cui all'oggetto.
Ad essi, pertanto, devono essere applicate tutte le norme relative ai collaboratori esterni, con l'unica esclusione della modifica apportata all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 dalla Legge n. 244/2007 (c.d. Legge Finanziaria) con riferimento al requisito della "particolare e comprovata specializzazione universitaria", oggi richiesto in generale per le collaborazioni esterne, ma non anche per le convenzioni ex art. 80, comma 4, Legge 354/1975, artt. 132 e 133 DPR 230/2000 e artt. 7, comma 6 e 8, comma 2 D.Lgs 272/1989 di cui all'oggetto.

I principali profili, per i quali è assolutamente necessario assicurare che il sistema di conferimento degli incarichi di cui in oggetto si conformi alla normativa vigente in materia di collaborazioni esterne, riguardano la non rinnovabilità degli incarichi e il rispetto dei criteri di pubblicità e comparazione di cui al citato art. 7, comma 6.
Tuttavia ragioni di coerenza e sistematicità impongono di regolamentare in via complessiva e definitiva l'intero meccanismo di conferimento degli incarichi.

 PRINCIPI INFORMATIVI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ESTERNE

Sul tema in oggetto il legislatore ha più volte posto la propria attenzione negli ultimi anni con diversi interventi tutti finalizzati ad un unico obiettivo: escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate.
L'autonomia della prestazione costituisce l'elemento fondamentale che caratterizza le collaborazioni esterne, anche perché "diversamente sarebbero violate le norme sull'accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico nonché i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'art. 97 della Costituzione." (circolare n. 5/2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni del 21 dicembre 2006).

 REQUISITI ESSENZIALI

In base alla normativa vigente – che a sua volta riprende quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti – i requisiti essenziali per il ricorso alle collaborazioni sono i seguenti:

 

  1. corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente nonché il riferimento ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  2. l'assenza – preliminarmente accertata dall'Amministrazione conferente – di risorse umane disponibili al proprio interno che, per capacità professionale, potrebbero svolgere i compiti che s'intende affidare a collaboratori esterni;
  3. la natura temporanea dell'esigenza e la richiesta di prestazioni altamente qualificate;
  4. la preventiva determinazione, e quindi la conseguente contrattualizzazione, della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione.

Una volta rispettati tali requisiti, le prestazioni oggetto della collaborazione possono avere natura occasionale (cioè episodica se non addirittura tale da esaurirsi in un'unica azione), ma anche caratterizzarsi in forma coordinata e continuata (soggetta quest'ultima ad un particolare regime giuridico fiscale del rapporto di lavoro autonomo); in questa seconda ipotesi la prestazione di lavoro autonomo è continuata e coordinata con l'organizzazione e i fini dell'Amministrazione committente e la P.A. conserva "non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi, attraverso un potere di coordinamento spazio – temporale" (circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni).

Si richiama, in particolare, l'attenzione sui seguenti corollari dei requisiti indicati:

  1. l'esperienza richiesta all'aspirante esperto
    Il parere della Funzione Pubblica sopra citato ha ritenuto che agli esperti di cui all'oggetto non si richiede il requisito della "speciale e comprovata specializzazione universitaria" previsto dall'ultima Legge Finanziaria, come del resto già esplicitato nella citata circolare n. 2/2008, che sul punto afferma: "l'art. 7, comma 6 e segg., costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori".
    Ciò comporta che, rispetto agli esperti di cui all'oggetto, è determinante la piena applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 132 DPR 230/2000, nonché di quelle che l'Amministrazione legittimamente emana nell'esercizio delle proprie competenze.
    Certo è che non potrà essere sottovalutato il criterio generale in base al quale la prestazione oggetto della convenzione deve essere altamente qualificata, sicché l'Amministrazione ha il dovere, anche per ragioni di omogeneità, di predefinire il livello minimo in ordine ai requisiti di competenza che deve necessariamente possedere un aspirante esperto. Perché, infatti, l'incarico sia conforme all'ordinamento, l'Amministrazione deve "reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse" (circolare n. 2/2008 già citata).
    Inoltre l'accertamento del requisito "esperienza" non può prescindere dallo svolgimento di una procedura comparativa per il conferimento dell'incarico; tuttavia, sotto questo profilo, si ritiene che l'esatto adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 132 DPR 230/2000, integrate dalle disposizioni che questo Dipartimento va ad emanare con la presente circolare, sia pienamente esaustivo dell'obbligo di comparazione.
     
  2. l'assenza di analoghe professionalità nell'organico dell'Amministrazione conferente
    Il requisito appare particolarmente interessante se posto in relazione con la corrispondente totale assenza, nell'organico della Giustizia Minorile, di alcune delle figure professionali elencate nell'art. 80, comma 4, Legge 354/1975 e nell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 272/1989. Il principale riferimento è ai professionisti esperti in psicologia, che già oggi costituiscono circa l'80% degli esperti in convenzione. È da ritenere che, nonostante il passaggio della Sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale sia in via di perfezionamento, tuttavia permane l'esigenza di avvalersi di esperti psicologi, che dovrà essere valutata indipendentemente dalla offerta concretamente fornita dal Servizio Sanitario Nazionale. Infatti le finalità, cui risponde la normativa in oggetto indicata, sono relative allo "svolgimento delle attività di osservazione e trattamento" (che restano nella esclusiva competenza dell'amministrazione della Giustizia Minorile) e non all'esercizio dell'assistenza sanitaria nei Servizi Minorili, ormai trasferita al Servizio Sanitario Nazionale. Ciò non significa, a contrario, che la presenza nell'organico della Giustizia Minorile di assistenti sociali o pedagogisti (altre due categorie espressamente elencate all'art. 80 citato) impedisca del tutto il ricorso a convenzioni con tali categorie di professionisti, bensì implica che nella richiesta di autorizzazione alla stipula della convenzione debbano essere compiutamente indicate: 1) la motivazione per la quale si ritiene necessario, per attuare efficaci strategie trattamentali, il ricorso ad un esperto che, nell'ambito della propria categoria professionale, presenti caratteristiche diverse e molto più qualificate rispetto a quelle del personale della medesima categoria presente in organico; 2) la completa descrizione dei particolari requisiti di esperienza richiesti in relazione allo specifico obiettivo da perseguire.
    Per quanto attiene, in particolare, alla categoria degli educatori, considerato che le procedure relative al concorso per n. 80 educatori saranno concluse entro il termine dell'anno in corso, e potrebbe non verificarsi l'esigenza di utilizzare tali professionalità, il relativo elenco sarà solo eventualmente predisposto dal Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile. Per quanto riguarda i mediatori culturali, dei quali – stante la sempre crescente presenza di minori e giovani adulti stranieri in carico ai Servizi Minorili – c'è sempre maggior bisogno, si ritiene che, non essendo tale categoria annoverata fra gli esperti in oggetto, la richiesta in ordine a tali figure professionali, debba essere rivolta ad associazioni di categoria con spese a carico del capitolo 2131;
     
  3. la determinazione dell'oggetto dell'incarico
    Presupposto di legittimità dell'incarico è la sua definizione in termini né generici né tautologici. Del tutto insufficiente è il richiamo generale ai compiti dell'Amministrazione conferente ed anche quello generico alle competenze del Servizio in coordinamento al quale andrà a svolgersi la prestazione. Ciò comporta, inoltre, che il controllo preventivo del Dipartimento in ordine all'osservanza di detto requisito deve essere ridefinito in termini più incisivi;
     
  4. la non rinnovabilità degli incarichi
    Tale principio discende dal criterio della temporaneità riportato sub 3), ma, prima ancora, dalla natura dell'incarico stesso, che risponde a esigenze di carattere speciale dell'Amministrazione conferente. La non rinnovabilità degli incarichi è principio funzionale all'esigenza di valutare di volta in volta, a seconda delle circostanze concrete e dei differenti obiettivi da perseguire, la professionalità più adeguata. Tale requisito esclude la possibilità che l'incarico di collaborazione si traduca, in sostanza, in un rapporto di lavoro subordinato. Inoltre va sottolineato che l'integrazione biennale degli elenchi garantisce nuova linfa e continuo aggiornamento degli apporti professionali;
     
  5. il rispetto degli obblighi di pubblicità
    Tale obbligo vincola le Pubbliche Amministrazioni nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle Amministrazioni stesse; deriva direttamente dal principio di trasparenza che deve sempre informare l'attività amministrativa.
    In primo luogo, esso impone l'adozione di precise regole relative alle procedure comparative, a seguito delle quali si possono conferire gli incarichi, nonché la loro pubblicizzazione.
    Il Dipartimento per la Giustizia Minorile ritiene di adempiere a tale obbligo con la presente circolare che sarà, contemporaneamente alla sua diramazione ai Centri per la Giustizia Minorile, pubblicata sui siti web del Dipartimento e del Ministero della Giustizia.
    In secondo luogo l'obbligo di pubblicità, cui è sottoposta l'Amministrazione, impone la previa pubblicazione, sul sito web del Dipartimento, dei singoli provvedimenti di incarico con indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso. La più volte richiamata circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica precisa infatti che "sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione committente, anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni normative".
    La liquidazione del compenso in caso di omessa pubblicazione dell'incarico costituisce illecito disciplinare, cui consegue responsabilità erariale del dirigente preposto all'ufficio che ha conferito l'incarico.
    Dal 1º gennaio 2008, inoltre, il comma 18 dell'articolo 3 della Legge Finanziaria per il 2008 ha addirittura subordinato l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le Pubbliche Amministrazioni all'avvenuta pubblicazione dei dati sopra elencati sul sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante.

È appena il caso di richiamare, infine, tutta la normativa in tema di responsabilità per il conferimento degli incarichi di collaborazione in assenza dei requisiti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 165/2001.
Innanzitutto il dirigente che abbia conferito l'incarico in violazione delle norme vigenti incorre in responsabilità amministrativa con possibili ricadute sul piano della responsabilità disciplinare.
Inoltre, qualora l'incarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un rapporto di lavoro subordinato, si profila una responsabilità civile di carattere personale, e non riconducibile all'Amministrazione, nei confronti del prestatore d'opera ex art. 2126 c.c..
Infine, tale responsabilità rileva anche sotto il profilo del danno erariale e, comunque, della responsabilità dirigenziale, ovvero manageriale, dei dirigenti pubblici.

 DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 80 LEGGE 354/1975, DEGLI ARTT. 132 e 133 DPR 230/2000,
DEGLI ARTT. 7, COMMA 6 E 8, COMMA 2 D. Lgs 272/1989

Par. 1) Individuazione del fabbisogno

Entro il 1º ottobre di ogni anno il dirigente del Centro per la Giustizia minorile trasmetterà alla Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari la richiesta di autorizzazione di incarichi ex art. 80, comma 4, Legge 354/1975, artt. 132 e 133 DPR 230/2000 e artt. 7, comma 6 e 8, comma 2 D.Lgs 272/1989 di cui all'oggetto, relativi al successivo anno solare.
Ogni richiesta di autorizzazione dovrà avere il seguente contenuto minimo:

  1. la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico
  2. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione
  3. la durata dell'incarico
  4. la sede di svolgimento dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo, il monte ore previsto, che dovrà essere compreso fra un minimo di 30 ed un massimo di 80 ore mensili
  5. il compenso ipotizzato per la prestazione e tutte le informazioni correlate, quali le modalità del pagamento, le disposizioni relative ad eventuali sospensioni della prestazione ecc.

Qualora l'incarico debba essere espletato in uno o più dei Servizi del Centro per la Giustizia Minorile, la richiesta dovrà essere corredata da una nota esplicativa delle esigenze del singolo servizio nel quale la collaborazione dovrebbe essere prestata, a firma del rispettivo dirigente.
La lettera di trasmissione delle richieste di autorizzazione dovrà anche indicare eventuali ulteriori esigenze, rappresentate dai singoli Servizi, che il dirigente del Centro per la Giustizia Minorile abbia ritenuto di non accogliere, e le motivazioni di tale diniego.

La Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, Ufficio II – acquisite, presso la Direzione Generale del Personale, informazioni circa l'inutilizzabilità di professionalità presenti in ruolo e appartenenti alla stessa categoria di quella richiesta – valuterà la congruenza delle singole proposte di incarico rispetto ai contenuti del documento di programmazione generale, alle funzioni istituzionali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e a quelle dei Centri per la Giustizia Minorile e dei Servizi di riferimento. La Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, Ufficio II, verificherà altresì la temporaneità della situazione di necessità e la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta ai requisiti di elevata qualificazione tecnica voluti dalla legge. Verificherà, infine, che l'oggetto di ogni prestazione sia determinato in modo chiaro e non generico e indicherà il compenso per la collaborazione.

Entro il 30 novembre di ogni anno (anche attraverso il documento di programmazione annuale) la Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari comunicherà ad ogni Centro per la Giustizia Minorile l'autorizzazione alla stipula delle convenzioni proposte, ovvero il diniego in assenza dei requisiti.
Tali provvedimenti saranno comunicati tempestivamente al Capo Dipartimento e alla Direzione Generale del Personale.

 Par. 2) Conferimento dell'incarico di esperto ex art. 80, comma 4, legge 354/1975, artt. 132 e 133 DPR 230/2000, artt. 7, comma 6 e 8, comma 2, D.Lgs 272/1989

Ogni Centro per la Giustizia Minorile, dopo aver ricevuto dalla Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari l'autorizzazione alla stipula di una convenzione, ai sensi della normativa in oggetto, provvederà ad individuare il professionista da convenzionare, esclusivamente all'interno degli appositi elenchi che lo stesso Centro avrà redatto nel rispetto dell'art. 132 DPR 230/2000 e delle disposizioni contenute nel seguente paragrafo della presente circolare.

All'interno del singolo elenco l'individuazione del professionista sarà effettuata seguendo l'ordine progressivo di ciascuna professionalità individuata in relazione al progetto. Eventuali deroghe a tale disposizione potranno essere eccezionalmente autorizzate dalla Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, previa specifica e motivata richiesta.

Il professionista individuato dovrà, preventivamente alla stipula dell'accordo, autocertificare, sotto la propria responsabilità, la permanenza dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco. Tali autocertificazioni saranno sottoposte ai controlli a campione previsti dalla normativa vigente da parte del Dirigente del Centro che ha conferito l'incarico.

Il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile provvederà a stipulare l'accordo utilizzando lo schema che la Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari farà pervenire.
Egli provvederà, altresì, a trasmetterne copia all'Ufficio II della Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, che, a sua volta, provvederà, entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione, a darne comunicazione all'Ufficio I del Capo del Dipartimento per l'immediata pubblicazione sul sito web del Dipartimento e su quello del Ministero della Giustizia, che dovrà parimenti avvenire entro 5 giorni dalla ricezione.
Si rammenta che l'avvio di esecuzione della prestazione in assenza della previa pubblicazione sul sito web è causa di responsabilità a carico del dirigente stipulante.
L'incarico non potrà avere durata superiore ad un anno solare.
Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.
È ammessa la proroga del contratto unicamente per un periodo non superiore a sei mesi, al solo fine di completare il progetto in corso, sempreché il ritardo in questione non sia imputabile all'esperto. La proroga verrà disposta dal Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile, previa autorizzazione della Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari e conseguente accettazione da parte dell'esperto.

 Par. 3) Formazione degli elenchi di cui all'art. 132 DPR 230/2000

Ogni Centro per la Giustizia Minorile dovrà dotarsi, entro il prossimo 1º settembre, degli elenchi di professionisti di cui alla normativa in oggetto.
Ogni due anni i citati elenchi potranno essere aggiornati ed integrati con inserimento di ulteriori nominativi.
Tali aggiornamenti avverranno nel rispetto della medesima procedura di seguito indicata e previa pubblicazione di apposito avviso in tal senso sul sito web del Dipartimento.
L'avviso specificherà nel dettaglio:

  • le condizioni di partecipazione
  • le caratteristiche richieste ad ogni aspirante esperto
  • il termine di presentazione dei curricula e della documentazione necessaria, che non potrà essere inferiore a gg. 15 dalla data della pubblicazione stessa
  • i criteri di attribuzione del punteggio
  • il termine massimo entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura con pubblicazione dell'elenco aggiornato sul sito web del Dipartimento
  • l'indicazione della struttura e del responsabile del procedimento.

In particolare, per quanto attiene alle condizioni di partecipazione, dovrà in ogni caso essere precisato che:

  • con riferimento alla categoria degli psicologi è condizione di ammissibilità l'iscrizione all'albo professionale sez. "A"
  • con riferimento alla categoria degli assistenti sociali è condizione di ammissibilità l'iscrizione all'albo professionale sez. "A"
  • con riferimento alla categoria dei pedagogisti è condizione di ammissibilità il possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero, in alternativa, di diploma di laurea specialistica in scienze pedagogiche classe 87/S.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

  1. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea
  2. il godimento dei diritti civili e politici
  3. la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
  4. la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti nei propri confronti
  5. una età non inferiore agli anni venticinque
  6. la residenza nella Regione ove insiste il Distretto di Corte di Appello prescelto
  7. il possesso dei requisiti professionali richiesti
  8. il possesso dei requisiti di esperienza strettamente correlati alle esigenze della Giustizia Minorile come da indicazioni che seguono.

Il Centro per la Giustizia Minorile, per il tramite di apposita Commissione, procederà alla valutazione dei curricula presentati, per accertare l'ammissibilità del candidato secondo i parametri sopra indicati e specificati nell'avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento e per l'attribuzione del punteggio ai fini della collocazione nell'elenco.
Della citata Commissione devono obbligatoriamente far parte i rappresentanti di tutti i Servizi del distretto.
La Commissione, ai sensi dell'art. 132 DPR 230/2000, può eventualmente avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle discipline previste dalla normativa in oggetto.
La Commissione effettuerà l'attribuzione del punteggio previa valutazione dei titoli preferenziali presentati dall'aspirante esperto; a tale punteggio andrà sommato quello raggiunto dall'aspirante esperto attraverso il successivo colloquio individuale.
Nell'ambito della valutazione dei titoli la Commissione attribuirà, agli aspiranti esperti la cui domanda sia stata ritenuta ammissibile, un punteggio determinato in base ai seguenti parametri:

  • fino ad un massimo di punti 5 per la frequenza di Master o Scuole di specializzazione – presso Università, Enti pubblici o con riconoscimento pubblico – aventi ad oggetto l'area adolescenziale, con preferenza per quelli afferenti alla devianza minorile;
  • fino ad un massimo di punti 5 per la partecipazione a corsi di perfezionamento – presso Università, Enti pubblici o con riconoscimento pubblico – aventi ad oggetto l'area adolescenziale, con preferenza per quelli afferenti alla devianza minorile;
  • fino ad un massimo di punti 10 per i dottorati di ricerca aventi ad oggetto l'area adolescenziale, con preferenza per quelli afferenti alla devianza minorile;
  • fino ad un massimo di punti 15 per il documentato svolgimento di esperienze lavorative presso strutture pubbliche o aventi riconoscimento pubblico operanti nel settore dell'adolescenza a rischio di devianza (il punteggio verrà attribuito nella misura di un punto per ogni anno lavorativo);
  • fino ad un massimo di punti 25 per il documentato svolgimento di esperienze lavorative presso strutture pubbliche o aventi riconoscimento pubblico operanti nel settore della devianza e della delinquenza minorile (il punteggio verrà attribuito nella misura di due punti per ogni anno lavorativo).

Nell'ambito dei massimi previsti, l'attribuzione dei punteggi dovrà avvenire privilegiando i titoli maggiormente attinenti all'attività che l'aspirante esperto potrà essere chiamato a svolgere.
All'esito del colloquio individuale potrà essere conferito fino ad un massimo di 40 punti. Il colloquio verterà sulle caratteristiche personali, l'attitudine all'impegno, la capacità di analizzare i problemi e di individuare le possibili soluzioni e tra queste la migliore nel contesto dato, la capacità di fronteggiare l'imprevisto, la capacità di entrare in relazione e di lavorare in gruppo, il livello di flessibilità, la motivazione al lavoro nel campo della devianza e della delinquenza minorile, gli interessi e le aperture culturali.
Nel caso in cui, all'esito della procedura di valutazione degli aspiranti esperti, due o più di essi abbiano riportato il medesimo punteggio totale, l'ordine d'iscrizione nell'elenco verrà effettuato dando precedenza all'anzianità di inserimento nell'elenco stesso.
In fase di prima istituzione degli elenchi, tuttavia, non potendosi utilizzare il criterio sopra citato, si darà precedenza all'esperto con la maggiore anzianità a far data dal diploma di laurea.
L'eliminazione del nominativo di un esperto dall'elenco nel quale egli sia stato inserito può avvenire in ogni momento, a seguito di richiesta in tal senso dell'esperto stesso o qualora l'Amministrazione in qualunque modo abbia notizia che una o più condizioni necessarie per l'inserimento siano venute meno.

 Par. 4) Disposizioni generali relative allo svolgimento degli incarichi

L'esperto convenzionato potrà essere ammesso a partecipare alle iniziative di formazione specializzata e di aggiornamento promosse dall'Amministrazione per la Giustizia Minorile, previo accordo del Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile e su autorizzazione del Direttore Generale del Personale e della Formazione, purché tale partecipazione si svolga al di fuori del monte ore pattuito, che non potrà essere in alcun modo limitato a causa della partecipazione a tale attività di formativa.
Inoltre l'ammissione degli esperti alla formazione promossa dall'Amministrazione della Giustizia Minorile potrà avvenire soltanto in caso di mancata copertura dei posti disponibili da parte del personale interno all'Amministrazione.

In considerazione del fatto che le esigenze sottese al singolo incarico conferito possono subire variazioni durante la durata dell'incarico in relazione ai flussi di utenza e a particolari necessità dei Servizi, il Dirigente del Centro potrà contrattare con l'esperto nuove modalità per l'effettuazione della prestazione.
Non potranno, infatti, essere liquidate prestazioni eccedenti il monte ore autorizzato per l'anno di vigenza dell'accordo.

È consentita la previsione di sostituzione dell'esperto convenzionato, per un periodo massimo consecutivo di giorni 30 per motivi di salute o altri motivi di particolare rilevanza. Il Dirigente del Centro, ritenuta la necessità di sostituzione in relazione al progetto in corso, potrà provvedere alla sostituzione con altro aspirante esperto inserito nella graduatoria della stessa categoria professionale. Al sostituto verrà versata, a titolo di compenso, la stessa tariffa oraria pattuita con l'esperto in convenzione, moltiplicata per le ore in cui il sostituto presterà la propria attività libero–professionale al posto dell'esperto.
Ne discende che la sostituzione non potrà, in nessun modo, essere causa di ulteriore spesa per l'Amministrazione; pertanto la somma conferita al sostituto non potrà superare quella che sarebbe stata versata all'esperto convenzionato.
La sostituzione naturalmente non pregiudica una eventuale futura convenzione con l'esperto che ha effettuato la sostituzione.

L'esperto dovrà impegnarsi a presentare mensilmente al Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile:

  • sintetica descrizione delle attività svolte con indicazione di tempi e modi
  • richiesta di liquidazione, datata e sottoscritta dal professionista, nonché convalidata dalla Direzione del Servizio Minorile in cui ha operato
  • parcella relativa alle prestazioni rese secondo il regime fiscale del soggetto richiedente il compenso.

Il compenso sarà liquidato una volta presentata agli uffici competenti del Centro per la Giustizia Minorile la documentazione sopra elencata.
Copia della liquidazione e dei documenti allegati sarà trasmessa anche all'Ufficio II della Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari.

 Par. 5) Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile controlla periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
A tal fine può richiedere una relazione, nonché ogni documentazione ritenuta necessaria, al dirigente del o dei Servizi presso i quali si stia svolgendo l'attività di collaborazione.
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a giorni 90 (novanta), ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a giorni 90 (novanta), ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

 Par. 6) Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione i Centri per la Giustizia Minorile provvederanno, entro e non oltre il 1° settembre 2008, a formare gli elenchi dei professionisti, seguendo le disposizioni contenute nell'art. 132 DPR 230/2000 e nel paragrafo 3 della presente circolare.
A tal fine prenderanno in considerazione esclusivamente le domande presentate secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 7/bis del 21 dicembre 2007.
Gli elenchi saranno immediatamente comunicati al Dipartimento per la pubblicazione sul sito web.
Entro il 30 luglio 2008 i Centri per la Giustizia Minorile provvederanno, nei limiti di spesa già previsti ed autorizzati nello specifico capitolo (come da programmazione annuale approvata) ad inviare le richieste di autorizzazione alla Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, come da disposizioni contenute nel paragrafo 1 della presente circolare.
I riscontri della Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari – Ufficio II – perverranno entro il 15 settembre p.v.
Entro il successivo 30 settembre dovranno essere stipulate le convenzioni autorizzate e la relativa documentazione inviata al Dipartimento per la necessaria pubblicazione sul sito web.
In via del tutto eccezionale, soltanto per il primo avvio della procedura, le convenzioni stipulate entro il 30 settembre 2008 avranno validità fino al 31 dicembre 2009.
Tutte le convenzioni stipulate successivamente alla data del 31 dicembre 2009 avranno durata al massimo annuale.

Con riferimento, tuttavia, ai soli esperti psicologi, si richiama l'attenzione dei Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile su quanto segue.
L'art. 2, comma 284 dell'ultima Legge Finanziaria ha previsto che " nelle more del definitivo trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, … sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007".
Per quanto non inequivoca, è sostenibile la tesi che tale disposizione si applichi anche agli psicologi convenzionati in base alla normativa in oggetto e che tale obbligo di proroga avesse validità fino all'entrata in vigore del DPCM 1º aprile 2008 relativo al passaggio della Sanità Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale al 14 giugno 2008.
In ogni caso le convenzioni con gli psicologi, ai sensi della normativa in oggetto, sono state di fatto prorogate ben oltre tale termine perché, da parte di questo Dipartimento, è stata disposta la proroga generale di tutte le convenzioni in oggetto fino al 30 settembre 2008.
Pertanto, entro detta data, agli esperti psicologi attualmente convenzionati con questa Amministrazione può essere applicata la disposizione di cui all'art. 3, comma 6 del DPCM 1º aprile 2008; essa prevede la possibilità che le ASL stipulino con il Ministero della Giustizia convenzioni non onerose, della durata massima di 12 mesi, mediante le quali vengono prorogate le convenzioni in corso, al fine di garantire la continuità dell'assistenza psicologica a detenuti ed internati.
Qualora (e dove) tali accordi vengano raggiunti, è evidente che non sarà necessario procedere alla stipula di eventuali nuove convenzioni con esperti psicologi a partire dalla data del 1º ottobre 2008, ma l'esigenza dovrà essere valutata e fronteggiata soltanto al termine della proroga, della durata massima di 12 mesi, prevista come eventuale dall'art. 3, comma 6 del DPCM citato.

Le precedenti disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente circolare sono da ritenersi abrogate.

Si comunichi.
 

Roma, 18 giugno 2008 

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Cavallo