Decreto 5 settembre 2007 - Concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali

5 settembre 2007

(pubblicato nella G.U. n. 74 del 18 settembre 2007 - 4a serie speciale)

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto il decreto del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2001, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;

Visto l'art. 2, comma 146, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha sostituito l'articolo 16, comma 2-ter, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia, con il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è stato definito il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno accademico 2007–2008;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 537 del 1999, all'indizione del concorso nazionale, per titoli ed esame, per l'accesso alle scuole nell'anno accademico 2007–2008 per il numero complessivo di 5030 posti;


 

Decreta
Art. 1
Indizione del concorso
  1. Per l'anno accademico 2007–2008 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali ai sensi dell'art. 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
  2. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è pari a 5030 unità.
  3. Il concorso si svolgerà il giorno 31 ottobre 2007 su tutto il territorio nazionale presso le università sedi di facoltà di giurisprudenza indicate nel prospetto allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato.
  4. Con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca sarà rideterminato, per gli eventuali Atenei richiedenti, il numero dei posti assegnati al fine di compensare le eventuali carenze di posti disponibili nelle singole sedi che risultino a seguito dell'espletamento della prova di ammissione, con quelli in esubero presso altri Atenei.
Art. 2
Presentazione della domanda
  1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni, in data anteriore al 31 ottobre 2007. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata alla segreteria della facoltà di giurisprudenza di uno degli atenei di cui all'allegato 1 entro il 5 ottobre 2007.
    Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati allegano la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente università.
  2. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
  3. È in facoltà dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con motivato provvedimento del direttore amministrativo.
Art. 3
Prova d'esame
  1. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. È altresì vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
  2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova è di novanta minuti.
  3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 4
Commissione giudicatrice
  1. Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno degli atenei di cui all'allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. La commissione è incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento delle prove di esame ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonchè la verbalizzazione. La commissione provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei candidati ai sensi dell'art. 5. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
  2. Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti gli elaborati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto n. 537 del 1999. A tal fine la commissione controlla preliminarmente l'integrità dei plichi contenenti i tre elaborati.
  3. Il numero dell'elaborato sorteggiato è comunicato per via telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell'immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l'apertura dei questionari. È in ogni caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione.
  4. Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001. I responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il consorzio interuniversitario CINECA il giorno 29 ottobre 2007. L'esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 5 da parte della commissione giudicatrice.
Art. 5
Valutazione della prova e dei titoli
  1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha a disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
  2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 

Roma, 5 settembre 2007

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Mussi

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Clemente Mastella

Allegato 1

 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
Atenei Numero dei laureati da ammettere
Bari 120
Bologna 200
Brescia 75
Cagliari 100
Campobasso 100
Catania 100
Catanzaro 200
Firenze 100
Foggia 100
Genova 100
Lecce 90
LUISS 100
LUM 50
LUMSA 100
Macerata (1) 100
Messina 100
Milano (2) 300
Milano Cattolica (3) 100
Modena e Reggio Emilia 55
Napoli Federico II 400
II Università di Napoli 100
Padova (4) 200
Palermo 200
Parma 100
Pavia (5) 65
Perugia 100
Pisa 100
Reggio Calabria 120
Roma "La Sapienza" 300
Roma "Tor Vergata" 300
Roma Tre 100
Salerno 125
Sassari 80
Siena 85
Suor Orsola Benincasa – NA 55
Teramo 100
Torino 180
Trento e Verona (6) 55
Urbino 75
Totale 5030

 

(1) La Scuola di Macerata è istituita in convenzione con l'Università di Camerino.
(2) La Scuola dell'Università di Milano è istituita in convenzione con l'Università di Milano–Bicocca e con l'Università dell'Insubria.
(3) La scuola dell'Università Cattolica di Milano è istituita in convenzione con l'Università Carlo Cattaneo di Castellana
(4) La Scuola dell'Università di Padova è istituita in convenzione con l'Università di Ferrara, Trieste e Venezia "Ca' Foscari".
(5) La Scuola dell'Università di Pavia è istituita in convenzione con l'Università Bocconi di Milano.
(6) La Scuola di Trento e Verona è istituita in convenzione tra i due Atenei con alternanza biennale della sede amministrativa.