Provvedimento 5 ottobre 2017 - Sussidi e criteri di attribuzione per il personale dell'organizzazione giudiziaria

5 ottobre 2017

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità


Il Direttore generale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto opportuno modificare alcune disposizioni per l’erogazione degli interventi assistenziali, da ultimo disciplinati con P.D.G. del 12 maggio 2014, adottando un nuovo provvedimento;
 

Dispone

Art. 1
Beneficiari

I sussidi sono concessi in favore dei dipendenti di ruolo dell’Amministrazione giudiziaria, di quelli in quiescenza, del coniuge superstite o dei figli del dipendente deceduto, per le spese effettivamente sostenute dagli stessi e debitamente documentate.
 

Art. 2
pese ammesse e corrispondenti importi

 

  1. Per il personale in servizio i sussidi sono concessi per le spese e nei limiti di seguito indicati.
    1. Spese funerarie non inferiori a € 2.000,00 per decesso di:
      • coniuge o figli a carico, nei limiti del 20% della spesa, fino a un massimo di € 700,00.
      • genitore (anche non a carico), nei limiti del 10% della spesa, fino a un massimo di € 250,00.
      • dipendente in servizio, nei limiti del 20% della spesa, fino a un massimo di € 700,00.
    2. In questo caso il sussidio è concesso al coniuge superstite o, in mancanza, all’erede convivente. La relativa istanza dovrà essere presentata per il tramite dell’Ufficio di appartenenza del dipendente.
    3. Spese mediche, anche per coniuge e figli fiscalmente a carico, non inferiori a € 2.000,00, per:
      • interventi chirurgici.
      • visite specialistiche ed esami diagnostici.
      • prestazioni odontoiatriche per figli minorenni.
      • prestazioni psicologiche, psicoterapeutiche e fisioterapiche.
      • apparecchiature mediche, acquistate con prescrizione medica.
      • prestazioni sanitarie in genere, effettuate con prescrizione medica.
    Il sussidio è riconosciuto nei limiti del 20% della spesa, fino a un massimo di € 2.000,00.
  2. Per il personale in quiescenza il sussidio è concesso nelle sole ipotesi di cui al comma 1, lett. b), nei limiti del 20% della spesa, fino a un massimo di € 1.000,00.
  3. Le richieste di sussidio per spese funerarie e per quelle mediche sono esaminate separatamente. I relativi importi non si cumulano ai fini del raggiungimento dei 2.000,00 euro per poter accedere al sussidio.
  4. I sussidi sono concessi con provvedimento del Direttore generale, nell’ambito delle risorse disponibili, previa valutazione delle domande da parte di un’apposita Commissione dallo stesso nominata per ciascun anno.

 

Art. 3
Spese escluse

Non saranno prese in considerazione le domande di sussidio per le spese non indicate nei precedenti articoli, e comunque quelle per chirurgia estetica, rimborsate dal S.S.N. in misura superiore al 50%, rimborsate da assicurazioni private e da altri enti, risultanti da scontrini farmaceutici.
 

Art. 4
Domanda

La domanda, compilata secondo l’allegato modulo, e relativa a spese documentate sostenute nell’anno solare precedente, deve essere presentata dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno all’Ufficio di appartenenza, che provvederà ad apporvi l’attestazione di deposito e a trasmetterla immediatamente, e comunque entro il 10 aprile successivo, all’Amministrazione centrale. Non si procederà al deposito per le istanze presentate oltre il 31 marzo.
 

Art. 5
Valutazione

Ai fini della concessione del sussidio viene data priorità alle domande presentate per la prima volta.
La richiesta di sussidio viene esaminata solo in presenza di spese per un importo non inferiore a 2.000,00 euro e di un indice ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) che non superi l’importo di 25.000,00 euro. A tale scopo, l’istante deve presentare apposita certificazione ISEE valida che attesti la situazione reddituale del nucleo familiare, rilasciata ai sensi della vigente normativa dagli organismi competenti.
L’esito della richiesta di sussidio sarà comunicato entro l’anno di presentazione della stessa, all’indirizzo email istituzionale indicato nel modulo di domanda.
 

Art. 6
Controlli

Ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R. l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sulla documentazione prodotta dall’interessato.
 

Art. 7
Clausole finali

Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2018, e sostituisce quello precedente in materia. Le disposizioni in esso contenute sono valide per le spese sostenute dall’anno 2017.
Fermi restando tutti gli altri criteri, le eventuali somme residue potranno essere utilizzate aumentando i limiti di cui al precedente art. 2, solo per casi particolarmente gravi, tenuto conto dell’importo della spesa in relazione al reddito del richiedente.
L’onere relativo graverà sul capitolo 1428, piano gestionale 1, del bilancio di questo Ministero, nell’ambito della Missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, Programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”, Azione “Gestione del personale”, Centro di responsabilità “Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi”.
Il provvedimento viene pubblicato sul sito web di questo Ministero, sezione “Amministrazione trasparente”, e nel Bollettino Ufficiale.

Allegato: Modulo di domanda

Roma, 5 ottobre 2017

Il Direttore generale
Lucio Bedetta