Circolare 4 aprile 2024 - Quesito in ordine all’applicazione degli artt. 164 disp. att. c.p.p. e 272 d.P.R. n. 115 del 2002 nell’ipotesi di imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato

4 aprile 2024

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Gistizia Civile

Ai sig.ri Presidenti delle Corti d’appello
LORO SEDI

A Equitalia Giustizia S.p.A.

nonché, per conoscenza,
Al Gabinetto del Ministro
Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Al Consiglio Nazionale Forense
 

Oggetto: Quesito in ordine all’applicazione degli artt. 164 disp. att. c.p.p. e 272 d.P.R. n. 115 del 2002 nell’ipotesi di imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato- Circolare

  1. Con nota prot.n. 1052U del 23 febbraio 2024, pervenuta a questa Direzione generale in data 11 marzo u.s., la Corte d’appello di Campobasso ha trasmesso il quesito ricevuto dal locale Tribunale [1] relativo all’oggetto, invitando questo Ufficio a chiarire se in caso di omessa integrazione, da parte del legale di imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, delle copie dell’impugnazione trasmessa via pec, possa essere esperita la procedura contemplata dall’art. 272 d.P.R. n.115/2002.

Il Tribunale di Campobasso ha segnalato, nella sua nota, “…il sistematico rifiuto da parte degli avvocati degli imputati ammessi a patrocinio a spese dello Stato a pagare gli importi dovuti per le copie effettuate dalla cancelleria”, e chiesto quindi contezza dell’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 272 d.P.R. n. 115/2002.

Ciò posto, considerata la rilevanza e la frequenza della questione, la Direzione ritiene opportuno provvedere in forma di circolare, destinata a tutti gli Uffici.

  1. In merito, giova ribadire che l’integrazione delle copie dell’impugnazione presentata a mezzo posta elettronica certificata risulta necessitata dalle norme [2] che tuttora impongono alla cancelleria, in tali casi, di preservare la continuità del fascicolo cartaceo, di inviare comunicazioni e notifiche alle parti e di trasmettere gli atti al giudice dell’impugnazione, con modalità che, allo stato, non può essere che cartacea.

Tra queste, l’art. 164 disp [3]. att. c.p.p. indica il numero di copie che debbono essere depositate dall’impugnante, in relazione al tipo di gravame proposto, prevedendo, in caso di mancato deposito, che alle copie provveda la stessa cancelleria “a spese del soggetto che ha presentato l’impugnazione”.

In accordo con la disposizione testé richiamata, l’art. 272 d.P.R. n. 115/2002 prevede, nel caso di mancata integrazione delle copie dell’atto d’impugnazione ex art. 164 disp. att. c.p.p.: a) che il diritto di copia sia triplicato; b) che in caso di mancato versamento, si faccia luogo alla riscossione mediante ruolo secondo le disposizioni della parte VII del Testo Unico e relative norme transitorie, “in solido nei confronti dell’impugnante e del difensore”. 

Nella relazione illustrativa al d.P.R. n. 115/2002, a margine dell’art. 272 si legge “Riprende l'importo del diritto di copia disciplinato dalle norme originarie. Queste si riferiscono all'ipotesi in cui la parte impugnante non produce le copie di atti nella sua disponibilità, richiesti dal codice di procedura. In tal caso l'ufficio sopperisce facendo le copie necessarie, ma il diritto è triplicato e posto a carico della parte. Secondo la norma in commento, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, in solido nei confronti dell'impugnate e del difensore, se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante”.

La norma, costituente il pendant dell’art. 164 disp. att. c.p.p., mostra quindi un inequivocabile proposito e contenuto sanzionatorio, giacché da un lato è volta a sopperire, sotto il profilo contabile-finanziario, al costo del servizio svolto dalla cancelleria in luogo della parte onerata/impugnante, dall’altro è manifestamente intesa a sensibilizzare e dissuadere l’utenza dalle condotte defatigatorie suscettive di procrastinare e complicare i servizi amministrativi funzionali alla corretta investitura del giudice dell’impugnazione.

  1. Tale il contesto normativo di riferimento, è evidente che la disposizione in commento vanti una ratio ed un ambito operativo del tutto diversi da quelli della norma che, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rende gratuito il rilascio di copia; si allude all’art. 107 d.P.R. n. 115/2002, per il quale “Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa”, e che chiaramente si riferisce alle copie degli atti e documenti già presenti al fascicolo d’ufficio, rilasciate dalla cancelleria alla parte che ne faccia richiesta [4].

Difatti, nel caso in disamina (di mancata integrazione documentale dell’atto di impugnazione) non si tratta della richiesta di copie di atti e/o documenti già presenti al fascicolo d’ufficio, bensì della mancata produzione delle copie necessarie alla continuità del fascicolo d’ufficio ed alla formazione del fascicolo dell’impugnazione, che sono già nella disponibilità dell’impugnante.

Proprio per tale ragione la norma di riferimento (art. 164 disp. att. c.p.p.) fa carico all’impugnante di depositare le copie destinate ad essere inserite al fascicolo, e alla cancelleria di munirsene motu proprio (non di rilasciarle a chicchessia), con spese (triplicate) a carico dell’impugnante, laddove quest’ultimo resti inerte.

D’altronde, né l’art. 164 disp. att. c.p.p., né la correlativa norma di sanzione (art. 272 d.P.R. n. 115/2002) recano eccezioni di sorta, in merito alle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato; infine, la norma di esenzione (art. 107 TUSG) non risulta applicabile oltre i casi in essa esplicitamente considerati, configurando essa una eccezione alla regola per cui i costi del servizio di rilascio di copia restano a carico della parte interessata.

Tutto ciò premesso e considerato, deve concludersi che sia in potere-dovere della cancelleria di dar seguito al recupero dell’importo calcolato ex art. 272 d.P.R. n. 115/2002, anche laddove la parte inottemperante (alle prescrizioni dell’art. 164 disp. att. c.p.p.) risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato [5], fatte salve le precisazioni a seguire.

  1. Attesa la frequenza delle questioni correlate all’integrazione documentale delle impugnazioni presentate via pec, anche da soggetti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l’occasione è utile per fornire le presenti, ulteriori indicazioni.

In particolare, gli Uffici giudiziari sono invitati, prima di ricorrere alla procedura di recupero di cui all’art. 272 d.P.R. n. 115/2002, a fare quanto in loro potere per ottenere (o quantomeno per richiedere) lo spontaneo adempimento del difensore impugnante, in materia di integrazione documentale dell’impugnazione.

Più chiaramente, va guardata con favore la prassi in virtù della quale le cancellerie richiedono preliminarmente ai difensori degli impugnanti di integrare le copie dell’atto di impugnazione, entro un termine compatibile sia con i princìpi di correttezza e buona fede, sia con le esigenze del processo e dell’Ufficio, prima di provvedere motu proprio alla produzione delle copie necessarie alla formazione del fascicolo dell’impugnazione, ed eventualmente dare avvio alla procedura di cui all’art. 272 d.P.R. n. 115 del 2002.

Tale scelta operativa, oltre a rispondere ai principi di collaborazione e buona fede cui è informata l’attività dell’Amministrazione, nei rapporti con il cittadino [6], appare anche maggiormente coerente con i principi di efficacia, efficienza e di minor aggravio del procedimento amministrativo, giacché da un lato consente il risparmio di risorse umane e strumentali all’Amministrazione, e dall’altro evita all’utenza il maggior costo economico conseguente alla triplicazione dei diritti di copia, oltreché di subire la gravosa procedura di riscossione mediante ruolo.

Pertanto, deve essere tendenzialmente evitato, perché in contrasto con i princìpi testé menzionati, che le cancellerie procedano alla produzione delle copie senza avere prima interpellato il difensore impugnante e senza avergli dato modo di produrre le copie dell’impugnazione originariamente non provvista [7].

  1. Da ultimo, appare utile rammentare, ai fini dell’avvio della procedura di riscossione di cui al citato art. 272, quanto disposto dall’art. 229 d.P.R. n. 115/2002 [8].

Ancora, giova ricordare che, a termini della Convenzione stipulata tra il Ministero ed Equitalia giustizia, art. 12 (Iscrizione della partita di credito e formazione del ruolo), l’iscrizione a ruolo è curata dalla Società Equitalia Giustizia mediante predisposizione dei ruoli sottoscritti dal suo responsabile del procedimento; inoltre, a termini dell’art. 13 - Sottoscrizione del ruolo, i predetti ruoli sono consegnati alla Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Pertanto, l’invio ad Equitalia giustizia delle partite di credito di cui all’art. 272 d.P.R. n. 115/2002, ruolo postula che l’Ufficio verifichi che l’importo da recuperare sia superiore a quello minimo stabilito dalle disposizioni vigenti.

In breve, sulla tematica dell’integrazione delle copie dell’atto di impugnazione pervenuto via pec, questa Direzione generale suggerisce l’adozione delle seguenti modalità operative:

  • Richiesta (tramite pec o posta elettronica ordinaria) al difensore impugnante di integrazione delle copie mancanti, mediante deposito in cancelleria, entro il termine ritenuto congruo dall’Ufficio, considerando tutte le circostanze del caso;
  • In caso di omesso deposito delle copie richieste, quantificazione dell’importo da riscuotere in base all’art. 272 d.P.R. n. 115/2002 e verifica che lo stesso non sia inferiore a quello minimo stabilito dalla legge;
  • In caso di esito positivo, trasmissione degli atti ad Equitalia Giustizia S.p.A. per l’avvio della riscossione mediante ruolo, in solido nei confronti dell’impugnante e del difensore.

 

  1. Nei termini esposti va quindi data risposta al quesito in oggetto; i Sig.ri Presidenti delle Corti d’appello indirizzo sono pregati di diramare la presente nota presso gli uffici dei rispettivi distretti.

Roma, 4 aprile 2024

Cordialità

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

 

[1] Nota del 16 gennaio 2024 prot. n. 180 U

[2] Art. 87-bis d.l.gs. n. 150/2022, comma 9: “9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2"; art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, comma 2: “2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza”; v. ora il d.m. del 29/12/2023 - n. 217, Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44», all’art. 3, comma 8: “8. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408,409,410,411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale. Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche”.

[3] Art. 164 disp. att. c.p.p. - Deposito delle copie dell’atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli: “Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione”.

[4] V. l’art. 116 c.p.p.

[5] Ciò va detto, senza voler porre mente al fatto che, a termini dell’art. 120 d.P.R. n. 115/2002, “1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale”; pertanto, a tutto concedere, il difensore impugnante dovrebbe comunque dimostrare il perdurare degli effetti dell’ammissione al patrocinio, anche per l’impugnazione; ad ogni modo vedasi, nel caso analogo di applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 c.p.p. anche al ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, Cass. Pen. n. 24114 del 21/07/2016.

[6] Art. 2, legge n. 241/1990.

[7] Degno di menzione è il protocollo operativo già in vigore presso il Tribunale di Napoli Nord dal 2021, diramato anche al Consiglio dell’ordine degli avvocati del distretto di Corte d’appello di Napoli, ove è previsto che le cancellerie invitino i legali a integrare le copie delle impugnazioni presentate via pec entro il termine di 10 gg, e che solo caso di inerzia diano seguito alla procedura delineata dall’art. 272 d.P.R. n. 115 del 2002.

[8] Art 229 d.P.R. n. 115 del 2002 intitolato Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali dispone che “Per l'importo previsto dall'articolo 12-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali”.

Art. 12-bis. d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 nominato - Importo minimo iscrivibile a ruolo stabilisce che: “ Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.”

 

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo