Decreto 3 aprile 2024 - Sessione di esame per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e altre giurisdizioni superiori - anno 2024

3 aprile 2024


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione generale degli Affari interni
Ufficio II – Ordini professionali e albi

Il Direttore generale

VISTI il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull’ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per l’attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni sull’ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli esami forensi, nonché il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di bollo; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in materia di esercizio della professione forense; il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; l’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense; l’art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, l’art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante la proroga e definizione di termini, l’art. 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’art. 1, comma 1139, lett. e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’art. 8, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, l’art. 8, comma 5 bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, l’art. 8, comma 4 ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022 n. 15, contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e l’art. 11, comma 6 quinques, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, contenente le disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

VISTO il decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RITENUTA l’opportunità di indire una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori,

DECRETA

Art. 1

  1. È indetta una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2024.

Art. 2

  1. Per essere ammessi all’esame gli aspiranti devono:
    1. essere attualmente iscritti nell’albo degli avvocati e avere esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello;
    2. aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
  2. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all’esame.
  3. Il Direttore generale degli affari interni delibera sulle domande di ammissione e forma l’elenco dei candidati ammessi. L’elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell’inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice.
  4. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dall’esame sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” del 12 luglio 2024.
  5. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 3

  1. Le domande di ammissione all’esame, corredate di una marca da bollo e della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari interni – Ufficio II – Ordini professionali e albi – via Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il termine del 7 giugno 2024.
  2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma: a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
  3. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
    1. dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino l’attuale iscrizione del candidato nell’albo degli avvocati e l’anzianità di essa, nonché l’esercizio per almeno cinque anni, ovvero per almeno un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui all’art. 2, comma 2, del presente bando, della professione davanti ai Tribunali ed alle Corti di appello;
    2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di un avvocato che eserciti il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, il quale:
      1. dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione;
      2. dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell’avvocato stesso; tale dichiarazione deve recare il visto del competente consiglio dell’Ordine forense.
  4. ricevuta di versamento della tassa di euro 20,66 (venti/sessantasei) per l’iscrizione agli esami e ricevuta del contributo nella misura forfetaria di euro 75,00 (settantacinque), ai sensi dell’articolo 5, ultimo comma, della legge 28 maggio 1936, n. 1003, oneri da assolvere tramite la piattaforma PagoPA accedendo al seguente link: http://pst.giustizia.it/PST/.
  5. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande prive della richiesta documentazione o con documentazione incompleta o non corretta, non saranno ammessi all’esame.

Art. 4

  1. Le prove dell’esame sono scritte e orali.
  2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.
  3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.
  4. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.
  5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate sette ore.
  6. È inoltre facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5

  1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L’elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l’ora della prova orale.
  2. La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia all’esame.

Art. 6

  1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l’attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
  2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.
  3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7

  1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di sette decimi, avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
  2. Ultimate le prove orali, la commissione forma l’elenco dei candidati che hanno conseguito l’idoneità.

Art. 8

  1. Le prove scritte si svolgeranno nelle date che verranno indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° serie speciale “Concorsi ed Esami” del 12 luglio 2024.
  2. La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero della giustizia, via Arenula n. 70 nei giorni fissati dal presidente della commissione, a norma del precedente art. 5.
  3. Si osservano le disposizioni degli artt. 19, 20, 21, 22, 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9

  1. I candidati con disabilità devono indicare nella domanda l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  2. I candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), come definiti dall'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all’esame, la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell’accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano recante “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)”, e possono richiedere, anche cumulativamente, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi, sempre che rispondano a proprie necessità, opportunamente documentate. L’adozione delle misure è stabilita dalla commissione d’esame, sulla scorta della documentazione presentata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove, dandone comunicazione al candidato entro i successivi tre giorni.
  3. Le istanze motivate da situazioni sopravvenute alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sono rivolte direttamente alla commissione esaminatrice e regolate, per quanto compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 10

  1. Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, 3 aprile 2024

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo