Decreto 29 marzo 2024 – Costituzione dell’Osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ai fini del rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo

29 marzo 2024

Il Ministro della giustizia


VISTO l’articolo 46 del regio decreto del 18 dicembre 1941, n. 1368, Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 7 agosto 2023, n. 110, Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile;

VISTO in particolare l’articolo 10, che al comma 1 istituisce un “osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal presente decreto al rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo.  L’osservatorio ha anche il compito di raccogliere elementi di valutazione ai fini dell’aggiornamento del presente decreto con cadenza almeno biennale”, al comma 2 prevede che “L’osservatorio opera presso l’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia. Tra i componenti, nominati dal Ministro, sono inclusi esperti nella linguistica giudiziaria e avvocati designati dal Consiglio nazionale forense”, e al comma 3 dispone che “Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati”;

CONSIDERATA la necessità di definire la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio permanente di cui al citato articolo 10 del decreto n. 110 del 2023;

DECRETA

Articolo 1
(Istituzione e composizione dell’Osservatorio permanente)

  1. Presso l’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia è istituito l’Osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 7 agosto 2023, n. 110, ai fini del rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo.
     
  2. L’Osservatorio è presieduto dal Capo dell’Ufficio legislativo o da un suo delegato ed è composto da:
    a) Prof. Federigo Bambi, professore associato di Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli studi di Firenze;
    b) Avv. Giampiero Cassi, del Foro di Firenze;
    c) Dott. Giuseppe Fichera, Vice Capo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia;
    d) Prof. Riccardo Gualdo, professore ordinario di Linguistica italiana presso il Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici dell’Università degli studi della Tuscia;
    e) Dott.ssa Paola Romana Lodolini, magistrato addetto all’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia;
    f) Dott. Riccardo Massera, giudice presso la Corte d’appello di Roma;
    g) Prof. Paolo Moro, professore ordinario di Filosofia del diritto e informatica giuridica presso la Scuola di giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova;
    h) Prof.ssa Ilaria Pagni, professore ordinario di Diritto processuale civile presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli studi di Firenze;
    i) Avv. Alessandro Patelli, del Foro di Como;
    l) Avv. Francesco Pizzuto, del Foro di Patti;
    m) Dott. Pietro Spera, giudice presso il Tribunale di Genova;
    n) Prof.ssa Jacqueline Visconti, professore ordinario di Linguistica italiana presso il Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo dell’Università degli studi di Genova.
     
  3. I componenti dell’Osservatorio durano in carica cinque anni e possono essere confermati per un secondo quinquennio.
     
  4. Le riunioni dell’Osservatorio possono svolgersi in presenza o in videoconferenza. I componenti dell’Osservatorio partecipano personalmente ai lavori e non possono farsi rappresentare.

Articolo 2
(Funzioni dell’Osservatorio permanente)

  1. L’Osservatorio permanente verifica la funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia n. 110 del 2023 ai fini del rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo e raccoglie elementi di valutazione ai fini dell’aggiornamento del medesimo decreto con cadenza almeno biennale.
     
  2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il presidente dell’Osservatorio riceve, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi all’anno precedente, suddivisi per distretto di corte d’appello e tipologia di ufficio giudiziario, relativi a:
    1. dimensioni degli atti processuali;
    2. provvedimenti sulle spese adottati ai sensi dell’articolo 46, comma 4, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile;
    3. tempi di definizione dei procedimenti civili introdotti dopo il 1° settembre 2023 e comparazione con quelli introdotti precedentemente.

I dati sono forniti, per quanto di rispettiva competenza e attraverso l’opportuno coordinamento, dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e dalla Direzione generale per i servizi informativi automatizzati. L’Osservatorio può richiedere alla Direzione generale competente l’effettuazione di ulteriori ricognizioni statistiche e può proporre opportune implementazioni dei sistemi informatici.

  1. L’Osservatorio elabora i dati di cui al comma 2 e redige, con cadenza almeno biennale dalla data della sua costituzione, una sintetica relazione sull’efficienza delle misure e degli strumenti monitorati, contenente eventuali proposte di modifica della normativa vigente. La relazione contiene l’analisi dei dati inerenti al periodo in valutazione e l’eventuale segnalazione di buone prassi o criticità relative a singoli uffici giudiziari.
     
  2. La relazione è trasmessa al Ministro della giustizia, anche ai fini dell’eventuale aggiornamento del decreto del Ministro della giustizia n. 110 del 2023, nonché al Consiglio superiore della magistratura e al Consiglio nazionale forense, per le eventuali valutazioni di competenza.
     
  3. Ai fini della redazione della relazione prevista dal comma 3, l’Osservatorio può altresì:
    1. acquisire dati e provvedimenti giudiziari nonché contributi, relazioni e materiali sui temi della redazione degli atti processuali, anche in rapporto all’efficienza del processo civile;
    2. raccogliere proposte e indicazioni da uffici giudiziari e soggetti esterni, anche procedendo eventualmente a audizioni.

Articolo 3
(Funzionamento dell’Osservatorio permanente)

  1. Per lo svolgimento delle sue funzioni l’Osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia.

Articolo 4
(Rimborso spese ai componenti)

  1. Ai componenti dell’Osservatorio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Ai componenti dell’Osservatorio viene attribuito, ove competa, esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta per la partecipazione alle riunioni in presenza, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente legislazione in materia. Per i componenti appartenenti all’amministrazione della giustizia, la relativa spesa graverà sul bilancio del Ministero della giustizia – Missione 6 – U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Azione Funzionamento Uffici giudiziari – Capitolo 1451 piano gestionale 4 “Missioni all’interno” per l’anno 2024 e successivi, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente. Per i componenti estranei all’amministrazione della giustizia la relativa spesa graverà sul bilancio del Ministero della giustizia - Missione 32 - U.d.V. 2.1 - Indirizzo politico - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro – Azione Indirizzo politicoamministrativo - Capitolo 1081, piano gestionale 27 “Spese di trasporto e di soggiorno ai componenti di commissioni, comitati e tavoli di lavoro, estranei all’amministrazione”, per l’anno 2024 e successivi, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e nel sito del Ministero della giustizia.

Roma, 29 marzo 2024

Il Ministro della giustizia
Carlo Nordio