Circolare 27 marzo 2024 - Contributo unificato per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto con rito semplificato di cognizione - artt. 281-decies e seguenti del c.p.c.

27 marzo 2024

m_dg.DAG.28/03/2024.0068352.U

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Gistizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Presidenti dei Tribunali

e, p.c.,

al Capo dell’Ispettorato generale
al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
 

Oggetto: contributo unificato per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto con rito semplificato di cognizione - artt. 281-decies e seguenti del c.p.c.

Sono pervenute a questa Direzione generale diverse segnalazioni relative al pagamento del contributo unificato da versare per le opposizioni a decreto ingiuntivo introdotte, dinanzi agli Uffici del giudice di pace, nelle forme del rito semplificato di cui all’art. 281-decies c.p.c.

In particolare, è stato segnalato che, presso alcuni Uffici del giudice di pace, per l’iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo instaurate nelle forme del rito semplificato di cognizione, verrebbe percepito il contributo unificato per intero, in base al valore della domanda, senza applicare alcun dimezzamento.

Tale scelta verrebbe giustificata richiamando la circolare di questa Direzione generale n. prot. DAG 72064.U del 31.03.2023 in cui è stato precisato che “i procedimenti semplificati di cognizione (di cui al Capo III-quater, Titolo I, Libro II del codice di procedura civile) siano assoggettati al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento”.

Considerato che cosiffatta interpretazione non è condivisa da questa Direzione generale, si osserva quanto segue.

Secondo quanto già illustrato nella circolare richiamata, il procedimento semplificato di cognizione, introdotto dal comma 21 dell’art. 3 del d.lgs. n.149/2022, è inserito nell’alveo del processo di cognizione e, in materia di contributo unificato, non beneficia di disposizioni ad hoc del testo unico sulle spese di giustizia.

Ciò a dire che il procedimento semplificato di cognizione soggiace, a fini fiscali, alle stesse regole previste per il giudizio ordinario sicché, in assenza di norme eccezionali, che dettino una disciplina specifica in considerazione della qualità delle parti, della materia controversa o dell’oggetto del giudizio, il contributo unificato va calcolato in base alla regola generale di cui all’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, quindi sul valore della domanda.

Orbene, per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 prevede espressamente il dimezzamento del contributo unificato (calcolato in base al valore); poiché, come reso palese dal testo dell’articolo, la disposizione non dà alcun rilievo al modulo procedimentale prescelto, dalla parte, per l’introduzione della lite, bensì esclusivamente al suo oggetto, tale norma (eccezionale) è destinata ad applicarsi indistintamente a tutti i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, a prescindere dalle forme del rito volta per volta prescelto.

In altri termini, non diversamente che per i giudizi ordinari di cognizione, anche per i giudizi introdotti in forma di rito semplificato resta valida ed operante la disciplina eccezionale di cui all’art. 13 comma 3, d.P.R. n. 115/2002; pertanto, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quand’anche introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all’art. 281-decies c.p.c., il contributo unificato deve essere calcolato in base al valore del procedimento ed applicando il dimezzamento previsto dal citato art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002.

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente nota presso tutti gli Uffici dei rispettivi distretti, avuto particolare riguardo agli Uffici del giudice di pace.

Cordialità

Roma, 27 marzo 2024

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo