Decreto 18 marzo 2024 - Concorso pubblico, per titoli, a 16 posti nel gruppo sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di Polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile

18 marzo 2024


Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore generale del personale
 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante “Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante “Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato” e in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia”;

Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di Polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

Visto il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l’articolo 5 recante misure per il “Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere”;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’articolo 8 concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e, in particolare, l’art. 3, comma 7”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95”;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132 concernente il “Regolamento recante modalità per l’assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria”;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 28, secondo cui “Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni”;

Visto l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, secondo cui “le disposizioni previste dal medesimo regolamento non trovano applicazione per le procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori”;

Visto l’art. 6, comma 2, del sopracitato D.P.R. 207/2015, nel quale è disposto che “non è più applicabile, altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco”;

Visto l’articolo 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l’accesso ai Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato, per un contingente non superiore all’uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali;

Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2022 e 4 dicembre 2023 di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerata l’attuale dotazione organica dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il protocollo d’intesa stipulato ai sensi dell’art. 35-ter, comma 3, del d.lgs. 165/2001 fra il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 30 novembre 2022;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso pubblico per l’assunzione di complessivi sedici atleti, dei quali quattordici del ruolo femminile e due del ruolo maschile, nel Gruppo Sportivo del Corpo di polizia penitenziaria “Fiamme Azzurre”;
 

DECRETA

Articolo 1
(Posti disponibili per l’assunzione)

  1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, a complessivi sedici posti nel Gruppo Sportivo del Corpo di polizia penitenziaria “Fiamme Azzurre”, di cui quattordici posti nel ruolo femminile e due posti nel ruolo maschile.
  2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline sportive nel modo seguente:
     

 Ruolo femminile:

Disciplina

Specialità

Posti

Rugby

“Ruolo Seven Centro”

1

Rugby

“Ruolo Seven Tallonatore”

1

Rugby

“Ruolo Seven Pilone”

4

Rugby

“Ruolo Seven Ala”

1

Rugby

“Ruolo Seven Apertura”

1

Rugby

“Ruolo Seven Mediano Mischia”

1

Canoa

“Kayak K1- K2 500 metri”

2

Tiro con l’arco

“Arco Olimpico”

1

Judo

“Categoria 63 kg”

1

Sollevamento pesi

“Categoria 64 kg”

1


Ruolo maschile:

Disciplina

Specialità

Posti

Judo

“Categoria 73 Kg”

2

 

  1. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti – in aumento o in decremento – sospendere la nomina dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2024 - 2026.

Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione sul sito istituzionale www.giustizia.it nonché sul Portale unico del reclutamento, all’indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

  1. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria.
     

Articolo 2
Requisiti e condizioni per la partecipazione)

  1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    1. cittadinanza italiana;
    2. godimento dei diritti civili e politici;
    3. aver superato gli anni diciassette e non aver compiuto e quindi superato gli anni trentacinque;
    4. essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 443/1992;
    5. diploma di scuola secondaria di primo grado;
    6. essere stati riconosciuti, da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale e aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina prevista nello Statuto del C.O.N.I. per la quale si concorre;
    7. idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria da accertare in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 124 e 125 del D.Lgs. n. 443/1992 e all’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 207/2015.
      Costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni e infermità previste dall’art. 123 del D.Lgs. n. 443/1992 e successive modifiche e integrazioni.
  2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
     

Articolo 3
(Esclusione dal concorso)

  1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, nonché i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
  2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
  3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell’articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l’idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
  5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano con riserva alla procedura concorsuale.
  6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con decreto del Direttore generale del personale.
     

Articolo 4
(Domanda di partecipazione e comunicazioni)

  1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta secondo il modello allegato (Allegato 1), e inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it, indicando nell’oggetto “CONCORSO 16 POSTI FIAMME AZZURRE”, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nel portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it.
  2. Il modulo della domanda e relativi allegati saranno disponibili dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia www.giustizia.it.
  3. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, con le modalità e nei termini sopra indicati, da uno dei genitori, purché esercente la potestà genitoriale o, in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore. I genitori del candidato minorenne devono, altresì, sottoscrivere e inviare in allegato alla domanda, l’autorizzazione all’assunzione (Allegato 2), con copia fronte/retro dei loro documenti di identità.
  4. Non saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
  5. I candidati devono inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, l’attestazione debitamente compilata dalla Federazione Sportiva Nazionale interessata, controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati, con l’indicazione dei titoli sportivi di cui al successivo articolo 6, che intendono far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella medesima attestazione la Federazione deve altresì indicare se il candidato sia attualmente riconosciuto “atleta di interesse nazionale”. Il mancato invio della suddetta attestazione con le modalità e nei termini sopraindicati, comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Articolo 5
(Compilazione della domanda)

  1. I candidati, o chi per essi se minorenni, nella domanda di partecipazione devono dichiarare:
    1. cognome e nome;
    2. luogo, data di nascita e codice fiscale;
    3. il possesso della cittadinanza italiana;
    4. la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), personalmente intestata, per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso;
    5. l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
    6. di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. e di non avere in corso procedimenti giudiziari penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 313/2002. In caso contrario, il candidato dovrà precisare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
    7. il titolo di studio richiesto, con l’indicazione della Scuola o dell’istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
    8. l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modiche e integrazioni;
    9. i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
    10. la disciplina sportiva per la quale si concorre;
    11. di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina sportiva per la quale si concorre;
    12. i titoli culturali e professionali posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui al successivo articolo 6;
    13. se si è stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 3/1957;
    14. di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. Gli eventuali titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno valutati in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
  3. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC, dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera f). A tal fine, l’interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di identità, in formato PDF, all’indirizzo PEC indicato all’articolo 4, comma 1.
  4. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni dell’indirizzo o del recapito fornito dai candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
     

Articolo 6
(Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse)

  1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi acquisiti nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande.
  1. CATEGORIA I

Speciali riconoscimenti; fino a punti 210;

Sono valutate le prestazioni sportive con l’attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:

  1. medaglia ai Giochi olimpici: fino a punti 30,00;
  2. medaglia ai Campionati mondiali: fino a punti 25,00;
  3. record mondiale: punti 25,00;
  4. vincitore di Coppa del mondo: punti 20,00;
  5. medaglia ai Campionati europei: fino a punti 15,00;
  6. record europeo: punti 15,00;
  7. vincitore di Coppa europea: punti 12,00;
  8. medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo: fino a punti 12,00;
  9. campione italiano: punti 12,00;
  10. record italiano: punti 15,00;
  11. vincitore di Coppa Italia: punti 10,00;
  12. classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00;
  13. classificato dall’undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00.
  1. CATEGORIA II

Titoli di studio e abilitazione professionale:

  1. diploma di laurea: punti 2,00;
    1. corso di specializzazione post lauream: punti 0,5;
    2. abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5;
  2. diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1,00;
  3. attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00.

 I punteggi previsti ai punti 1) e 2) Categoria II non sono cumulabili tra loro.

  1. La Commissione esaminatrice indicata al successivo articolo 7 predetermina i criteri necessari per l’attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati e i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
     

Articolo 7
(Commissione esaminatrice)

  1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli è composta da un dirigente penitenziario, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo “Fiamme Azzurre”, dal responsabile dell’Associazione Sportiva “Astrea” e da altri due membri scelti tra gli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto.
  2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
  3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

Articolo 8
(Accertamenti psicofisici)

  1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno e ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica. Gli stessi sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di identificazione e fotocopia del medesimo.
  2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 443/1992 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del medesimo D.Lgs. n 443/92.
  3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria.
  4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio.
  5. L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
  6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
    1. sana e robusta costituzione fisica;
    2. il rapporto altezza - peso, il tono e l’efficienza della massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l’espletamento dei servizi di polizia.
    3. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione;
    4. funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15 decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
    5. l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.
  7. Costituiscono causa di non idoneità per l’assunzione nella Polizia penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche e integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
  8. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
  9. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell’articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  10. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale.
  11. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza dell’interessata quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
     

Articolo 9
(Accertamenti attitudinali)

  1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti dal precedente articolo 8 saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione presieduta da un primo dirigente di polizia penitenziaria e composta da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell’art. 132 del D.P.R. n. 230/2000.
  2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria.
  3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali e in un colloquio.
  4. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.
  5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
    1. un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
    2. un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
    3. una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
    4. una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro.
  6. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale.
     

Articolo 10
(Documentazione Amministrativa)

  1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali, dovranno far pervenire a mezzo PEC all’Ufficio concorsi entro venti giorni dalla suddetta idoneità le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già indicati nella domanda di partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento.
  2. Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
     

Articolo 11
(Graduatoria)

  1. Ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata dall’articolo 7, forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente articolo 6, conseguito da ciascun candidato.
  2. Il Direttore generale del personale, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
  3. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze previste dall’articolo 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
  4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali con relativo avviso di pubblicazione sul Portale unico del reclutamento all’indirizzo www.inopa.gov.it. Dalla data di detta pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
     

Articolo 12
(Nomina e assegnazione)

  1. Con decreto del Direttore generale del personale i vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria ed assegnati al Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre”.

Articolo 13
(Trattamento dei dati personali)

  1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.
  2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
  3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
  4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
  5. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2, Roma.

Roma, 18 marzo 2024

Il Direttore generale
Massimo Parisi


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