Circolare 15 novembre 2022 - Art. 25 comma 1 d.lgs. n. 116/2017 - pagamento dei magistrati onorari immessi in servizio successivamente all’entrata in vigore del predetto d.lgs. in caso di impedimento per infortunio o malattia – indennità spettante e criteri di computo

15 novembre 2022

m_dg.DAG.16/11/2022.0232026.U

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli Affari Interni
Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello

e, p.c.,

Al sig. Capo di Gabinetto
Al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
Alla Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità presso il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi
 

Oggetto: art. 25 comma 1 d.lgs. n. 116/2017 - pagamento dei magistrati onorari immessi in servizio successivamente all’entrata in vigore del predetto d.lgs. in caso di impedimento per infortunio o malattia – indennità spettante e criteri di computo - circolare
 

  1. Sono pervenuti a questo Ufficio diversi quesiti, intesi a chiarire il trattamento economico da riconoscere ai magistrati onorari di nuova immissione in servizio nelle ipotesi di assenza per malattia o infortunio, con particolare riguardo ai criteri di “decurtazione” applicabili in relazione ai periodi di assenza registrati.

Attesa la novità della fattispecie in esame – riferita a magistrati onorari immessi in servizio successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 e ricadenti, dunque, in toto nel raggio di applicazione della relativa disciplina – e attesa l’opportunità di fornire un uniforme indirizzo operativo agli Uffici, si intende rendere i seguenti chiarimenti.

  1. Innanzitutto, si ricorda che ai magistrati onorari di nuova immissione in servizio (posteriore alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, di seguito anche “legge Orlando”) si applica, in tema di compensi, la disciplina di cui all’art. 23, stesso d.lgs. A tal proposito è d’uopo richiamare quanto già precisato da questa Direzione Generale, in risposta a quesiti vertenti sul regime retributivo dei “nuovi” magistrati onorari, con nota prot. DAG 80300.U dell’11 aprile scorso.

In via sistematica, giova poi osservare che:

- le figure onorarie introdotte dalla riforma Orlando sono, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 116/2017 (v. commi 1-2) il giudice onorario di pace, il quale è addetto all’ufficio del giudice di pace, con assegnazione ai compiti e funzioni di cui al successivo articolo 9, e il vice procuratore onorario, il quale è addetto all’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica istituito ai sensi dell’articolo 2, con assegnazione ai compiti e funzioni di cui al successivo art. 16, ivi;

- sul piano organizzativo, gli articoli 8 e 15 della legge Orlando, rispettivamente per i giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari, assegnano al presidente del tribunale il potere di coordinamento dell’ufficio del giudice di pace avente sede nel circondario, di distribuzione del lavoro tra i giudici, di vigilanza sulla relativa attività, nonchè “ogni altra funzione di direzione” attribuita dalla legge al dirigente dell’ufficio giudiziario, ed al procuratore della repubblica il potere di coordinamento dell’ufficio di collaborazione del procuratore della repubblica, di distribuzione del lavoro fra i vice procuratori onorari e di vigilanza sulla relativa attività;

- ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge Orlando, l’incarico onorario - destinato a svolgersi in termini compatibili con l’espletamento di “attività lavorative o professionali”, ed intrinsecamente inidoneo a generare “un rapporto di pubblico impiego” – non può articolarsi su un impegno complessivamente eccedente i due giorni a settimana, con il corollario (v. ultimo inciso del 3° comma) che “ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto” del limite in questione.

In tale cornice operativa si colloca la disciplina dell’art. 25, legge Orlando, in tema, fra l’altro, di malattia e infortunio, per il quale detti eventi “non comportano la dispensa dall’incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all’indennità prevista dall’art. 23, per un periodo non superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 2”; per completezza, si noti che ai sensi dell’art. 21 comma 2, ivi richiamato, l’impedimento determinante dispensa dall’incarico è quello eccedente la durata di sei mesi, mentre entro tale limite l’incarico rimane, appunto, sospeso senza diritto alla indennità ex art. 23.

  1. Tanto premesso, appare preliminarmente opportuno definire l’ambito operativo della norma – di cui all’art.25, comma 1 – in tema di impedimento (per malattia o infortunio), avuto riguardo alle due diverse voci indennitarie riconoscibili in favore dei magistrati onorari.

Difatti, sebbene il citato art. 25, per quanto richiamante l’art. 23, sembrerebbe prima facie riferito sia alla parte fissa che alla parte variabile (di risultato) dell’indennità dovuta all’onorario, deve invece opinarsi che esso possa operare esclusivamente in relazione alla parte fissa dell’indennità, essendo l’unica la cui maturazione è funzionale all’unità di tempo, ed in particolare alla continuativa prestazione del servizio, ad opera dell’onorario, in un determinato lasso di tempo[1].

Diverso trattamento connota invece la parte variabile dell’indennità ex art. 23 (cfr. commi 6 e ss.) che, si ricorda, è ragguagliata al raggiungimento (nell’anno solare) degli obiettivi che il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica assegnano rispettivamente ai giudici onorari di pace ed ai vice procuratori onorari, con provvedimento da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno: obiettivi a loro volta parametrati ai criteri oggettivi fissati con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Tale indennità viene liquidata, al termine del periodo (per come fatto palese dal tenore testuale dell’art. 23, comma 10), esclusivamente verificando, a cura dei capi degli uffici, il raggiungimento degli obiettivi preassegnati, a prescindere dalla presenza o assenza dell’onorario, per cause d’impedimento, in alcuni periodi del (trascorso) anno (cfr. sempre nota prot. DAG 80300U).

In altri termini tale ulteriore voce di compenso, per quanto riconoscibile esclusivamente in ragione del livello di conseguimento degli obiettivi annualmente prefissati, non viene progressivamente a maturare in funzione della durata della presenza in servizio dell’onorario; è evidente, poi, che l’eventuale (transitorio) impedimento (per malattia o infortunio) dell’onorario ben possa comunque consentirgli il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnatigli: in tal caso, l’applicazione della decurtazione prevista dall’art. 25, risulterebbe del tutto irragionevole, oltre che non conforme alla ratio ed al dettato delle norme in esame.

  1. I precedenti rilievi consentono anche di confermare il criterio di “effettività” del servizio che presiede -in caso di impedimento- alla liquidazione del compenso dovuto al magistrato onorario, in linea con precedenti di questo Dipartimento.

In particolare, può darsi continuità - per analogia di ratio - ai princìpi enucleati con circolare DAG del 15.3.2006 con cui (pur se in riferimento alla figura dei giudici onorari di pace ed ai relativi emolumenti) si è chiarito che, vertendosi di lavoro non esplicabile esclusivamente in udienza o attraverso l’emissione di provvedimenti, ma anche attraverso il compimento di attività prodromiche o funzionali all’esercizio della funzione giudiziaria, il diritto al compenso non si perfeziona quando il magistrato onorario sia stato assente dal servizio (si badi: assente dal servizio, non assente dall’ufficio, dovendosi rispettare il limite di cui all’art.1, comma 3, Legge Orlando, considerando anche le attività e i compiti espletabili “sia in udienza che fuori udienza”).

Precisamente, ove si verifichi un’assenza non tempestivamente comunicata, o comunque comunicata, ma non giustificata da malattia/infortunio, con conseguente diserzione dell’impegno settimanale previsto – in udienza o fuori udienza – dagli appositi provvedimenti organizzativi del Capo dell’Ufficio, l’omessa prestazione del servizio legittimerà la decurtazione dei compensi per tutto il periodo compreso tra la data dell’ultimo impegno osservato prima dell’assenza e la data del primo impegno effettivamente rispettato dopo l’assenza; laddove invece l’assenza sia tempestivamente comunicata e giustificata da malattia/infortunio, la decurtazione opererà per il periodo in cui perduri l’impedimento, così come comunicato all’Ufficio.

Giova inoltre precisare che la eventuale decurtazione proporzionale dell’indennità (parte fissa), in funzione delle giornate di assenza (per impedimento o malattia) del magistrato onorario, dovrà inevitabilmente essere operata a cadenza trimestrale, atteso che, con la medesima cadenza, la legge prevede la corresponsione di tale voce di credito (art. 23, comma 2 e comma 3).

In altri termini la cadenza assegnata, dalla legge, agli uffici per la liquidazione dell’indennità (parte fissa) fornisce un idoneo ed univoco criterio a cui poter ragguagliare gli eventuali periodi di assenza, in vista della rimodulazione del (minore) compenso esigibile, ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 116/2017 [2].

Si ritiene dunque di potere esemplificare, nei termini che seguono, le fattispecie verificabili in caso di assenza per impedimento o malattia del magistrato onorario, distinguendo tra l’assenza regolarmente comunicata all’Ufficio, e l’assenza non comunicata o comunque, seppur comunicata, non giustificata da infortunio o malattia.

1) Nel primo caso, la “riduzione” dell’indennità, in caso di malattia/assenza, dovrà essere operata in misura equivalente ad una frazione che veda (a) al suo numeratore, il numero complessivo dei giorni di assenza (comunicati e certificati) raggiunto nel trimestre di riferimento, anche eventualmente considerando i giorni del sabato/domenica, laddove compresi nel periodo di impedimento per ragioni di salute; (b) al suo denominatore, il totale dei giorni che compongono il trimestre da valorizzare, di volta in volta, per il versamento;

2) Nel secondo caso, in cui l’assenza non sia stata tempestivamente comunicata all’Ufficio, o comunque sia comunicata, ma non giustificata da malattia/infortunio, il coefficiente di “decurtazione” del compenso sarà pari al quoziente fra (a) il numero di giorni ricompresi fra la data dell’ultimo impegno effettivamente assolto dal magistrato prima dell’assenza, e la data della ripresa utile del servizio dopo l’assenza nonché (b) numero complessivo dei gg. del trimestre di riferimento, considerato ai fini della liquidazione e corresponsione dell’indennità.

Ad avviso della Direzione, infine, considerata l’articolazione dell’impegno lavorativo settimanale esigibile dai magistrati onorari di nuova immissione in servizio (art. 1, comma 3, Legge Orlando), non è rilevante il periodo di malattia o infortunio che, pur comunicato e certificato, non si sovrapponga in alcun modo con i giorni di impegno lavorativo prefissati dal Capo dell’Ufficio, e che pertanto non inibisca la prestazione del servizio da parte del magistrato.

  1. Infine, si ritiene che spetti al Capo dell’Ufficio, anche previa interlocuzione con il magistrato professionale eventualmente coadiuvato dal magistrato onorario, di verificare, nell’ambito dei suoi generali poteri organizzativi e di coordinamento delle attività dei magistrati onorari ivi assegnati, sia i periodi di assenza maturati a carico del singolo onorario, sia se gli stessi si corredino (o meno) di idonea giustificazione.

Tuttavia, in un’ottica di semplificazione indotta dalla complessità degli adempimenti connessi al riscontro dei periodi di assenza per le singole posizioni lavorative, e al computo della relativa incidenza sui compensi, appare opportuno adottare un meccanismo “partecipativo” in cui da un lato il singolo magistrato onorario – in vista dei versamenti trimestrali della sua indennità – operi il riepilogo dei giorni di presenza e assenza nel periodo di riferimento, delle relative causali e degli eventuali documenti prodotti a suo tempo, per giustificare l’impedimento – e dall’altro il capo dell’ufficio, anche in ragione della sua conoscenza della natura ed entità dell’impegno richiesto all’onorario, effettui una ricognizione delle attività pertinenti, dei giorni di assenza cumulati nel medesimo trimestre e del loro carattere giustificato o meno, in vista del rilascio di una sua attestazione/nulla osta, funzionale alle procedure di pagamento (demandate al competente funzionario delegato).

Si invitano infine gli organi apicali a vagliare, nell’esercizio dei rispettivi poteri organizzativi, l’opportunità di elaborare e adottare “moduli” o formulari da diffondere presso il personale di magistratura onoraria, e da utilizzare in vista delle corrispondenti richieste e/o dichiarazioni riferibili ai periodi di presenza o assenza dal servizio, ai fini dell’efficientamento delle procedure di liquidazione dei compensi.

Si ritiene comunque di escludere (in analogia con quanto già chiarito in relazione a fattispecie involgenti, per talune categorie di magistrati onorari, il calcolo di indennità determinabili sulla base della durata delle udienze o la debenza dei buoni pasto) che siano sufficienti le sole auto-certificazioni del medesimo magistrato interessato, circa l’assenza (o meno) e la durata di eventuali periodi di assenza per infortunio/malattia, nel trimestre d’interesse.

Cordialmente.

Roma, 15 novembre 2022

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo

[1] Ferma la possibilità che detto impegno si articoli su giorni non “fissi” della settimana e, se del caso, non necessariamente con la presenza fisica del magistrato onorario nella struttura dell’ufficio, nel rispetto delle disposizioni organizzative dell’Ufficio.

[2] Per contro, non pare rilevante ai fini odierni il periodo di sei mesi di cui all’art. 21 co. 2 (cui fa rinvio l’art. 25 del d.lgs. 116/2017) giacché previsto al (diverso) fine di individuare il lasso di tempo oltre il quale si incorre nella dispensa dalle funzioni onorarie.